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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.12.2019 52.2018.501

December 9, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,705 words·~9 min·5

Summary

Passaggio al nuovo modello salariale di un dipendente cantonale. Rinvio degli atti al Governo affinché entri nel merito di una domanda di rivalutazione della funzione

Full text

Incarto n. 52.2018.501  

Lugano 9 dicembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 25 ottobre 2018 di

 RI 1    

contro

la decisione del 26 settembre 2018 (n. 4487) del Consiglio di Stato che gli ha attribuito la funzione di Ispettore di formazione con titolo accademico (BA o MA) e lo ha iscritto nella classe 9 dell'organico con 16 aumenti a partire dal 1° settembre 2018;

ritenuto,                          in fatto

                                         che RI 1 è entrato alle dipendenze dello Stato del Cantone Ticino nel 1998; dall'anno scolastico 2004/2005 gli è stata attribuita la funzione di docente nei corsi professionali diversi, senza oneri di insegnamento;

che dal 2007 egli è stato nominato quale docente di economia aziendale e collaboratore di uffici dipartimentali (dal 2010 all'80%) e da svariati anni ricopre la carica di responsabile del Servizio lingue e stage all'estero alla Divisione della formazione professionale del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS);

che il 23 gennaio 2017 il Parlamento cantonale ha adottato la nuova legge sugli stipendi (LStip; RL 173.300), posta in vigore al 1° gennaio 2018; per questa data il Consiglio di Stato ha pure emanato il nuovo regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato (RClass; RL 173.310);

che, considerato come la funzione svolta dal ricorrente non era formalmente contemplata nella precedente pianta organica dei dipendenti statali, in vista dell'aggancio di RI 1 al nuovo modello salariale, ad esso è stata attribuita una funzione provvisoria di Ispettore dei corsi per adulti (docente) con titolo accademico 30-31, alle medesime condizioni di stipendio (classe 31 con 14 aumenti);  

che con risoluzione del 26 settembre 2018 il Consiglio di Stato ha assegnato ad RI 1 la nuova funzione di Ispettore di formazione con titolo accademico (BA o MA) e l'ha iscritto nella classe di stipendio 9 con 16 aumenti con effetto al 1° settembre 2018;

                                         che contro la suddetta decisione, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo una funzione e una classe di stipendio adeguate alle funzioni dirigenziali che svolge quale responsabile del servizio da esso guidato; in sunto, egli ritiene di meritare un migliore trattamento rispetto ai suoi subalterni (in particolare __________), che però da un punto di vista retributivo sono stati considerati tutti sullo stesso piano; egli vanta infatti una più lunga anzianità di servizio e si assume maggiori responsabilità e compiti;

che al ricorso si oppone il Consiglio di Stato, per il tramite della Sezione amministrativa del DECS, che ha ricordato il meccanismo di transizione dal vecchio al nuovo sistema salariale dei dipendenti cantonali e confermato la correttezza della decisione di aggancio del ricorrente; ha altresì osservato che in questo frangente non è stata effettuata nessuna analisi delle carriere dei docenti e ha confermato che il ricorrente ha sì assunto negli anni anche il compito di coordinatore del servizio, mantenendo tuttavia attività analoghe a quelle svolte dalle colleghe;

che in replica il ricorrente ha annotato di non esser stato messo al corrente dell'attribuzione temporanea della funzione di Ispettore dei corsi per adulti (docente) con titolo accademico 30-31 nel 2018 e di non aver potuto presentare osservazioni prima dell'emanazione della decisione di aggancio; nel merito, egli ha elencato nel dettaglio i compiti e le responsabilità dei vari dipendenti che sono attivi all'Ufficio lingue e stage, per concludere con la richiesta di aggancio alla classe di stipendio 10; ha pure postulato che gli sia concesso un importo non precisato per i mancati supplementi di stipendio dal 2008;

che in duplica la Sezione amministrativa ha osservato che la richiesta del ricorrente non può che essere considerata quale domanda di rivalutazione o promozione ai sensi dell'art. 15 cpv. 2 LStip, domanda che tuttavia esula dalla procedura di aggancio; ha comunque rilevato che l'espletamento da parte del ricorrente di compiti (anche) diversi rispetto a quelli delle colleghe non giustifica di per sé un diverso trattamento salariale; quanto alla mancata possibilità di presentare osservazioni, ritiene sanata l'eventuale violazione del diritto di essere sentito dinanzi a questo Tribunale;

considerato,                   in diritto

che la competenza del Tribunale è data dall'art. 40 cpv. 1 LStip in combinazione con l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamen-to degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100) e la legittimazione del ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100); il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm); il ricorrente non sollecita l'assunzione di particolari prove;

che secondo la LStip e il RClass l'Ispettore di formazione con titolo accademico (BA o MA) è inserito nella classe di stipendio 9;

che il ricorrente non sembra mettere in discussione il principio generale dell'attribuzione della classe di stipendio 9 a questa funzione;

che egli si oppone piuttosto alla sua personale classificazione in considerazione dei compiti e delle responsabilità sempre maggiori che si è assunto negli anni, in particolare da quando è divenuto responsabile e coordinatore dell'Ufficio lingue e stage che conta tre collaboratrici, che tuttavia sono state poste al suo stesso livello salariale senza differenziazione per il suo ruolo di responsabile del servizio;

che il ricorrente recrimina sul fatto di non essersi potuto esprimere né in merito al cambiamento della sua funzione a Ispettore di corsi per adulti né in merito al prospettato aggancio;

che l'art. 34 LPAmm pone il principio secondo cui le parti hanno il diritto di essere sentite; l'autorità prima di prendere una decisione permette alle parti di esercitare, di regola per iscritto, questo diritto (art. 35 cpv. 1 e 2 LPAmm), salvo ricorra un caso particolare (art. 35 cpv. 3 e 4 LPAmm); la giurisprudenza relativa all'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) precisa poi che l'interessato ha diritto di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 144 I 11 consid. 5.3 con rinvii);

che il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di natura formale; la sua violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione resa dall'autorità, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 195 consid. 2.2 con rinvii); la giurisprudenza ammette la possibilità di sanare il vizio nell'ambito di una procedura di ricorso, qualora l'autorità chiamata a decidere disponga dello stesso potere di esame di quella precedente; la sanatoria deve tuttavia rimanere l'eccezione, segnatamente in presenza di gravi violazioni (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2 con rinvii);

che dallo scarno incarto prodotto dalla Sezione amministrativa a questo Tribunale non risulta che il ricorrente sia stato effettivamente messo al corrente dei cambiamenti in atto al sistema salariale, né in occasione della modifica "tecnica" e temporanea della sua funzione prima della trasposizione della sua posizione nella nuova pianta organica dei dipendenti, né, per quanto qui interessa, prima dell'emanazione della decisione di aggancio ora impugnata;

che solo con la presente impugnativa egli ha quindi potuto prendere posizione sulla nuova classificazione, da esso ritenuta errata; ha quindi preteso per la prima volta in questa sede un miglior trattamento salariale, fornendo elementi concreti e svariata documentazione che attesterebbe l'entità dei suoi compiti e delle sue responsabilità, in particolare facendo un confronto con le sue collaboratrici;

che l'autorità inferiore ha sbrigativamente respinto le rivendicazioni del ricorrente siccome estranee alla procedura di aggancio, considerata quale semplice operazione di mero collocamento tecnico che prescinderebbe da un'analisi della sua carriera;

che, come rilevato anche dalla Sezione amministrativa, le richieste ricorsuali sono effettivamente da considerare quale domanda di rivalutazione della funzione ai sensi degli art. 15 e 17 LStip;

che anche nell'ambito della procedura di transizione dal precedente all'attuale sistema retributivo, al dipendente non può essere preclusa la possibilità di far rivalutare la propria funzione; a torto l'autorità di nomina ha quindi liquidato la richiesta ricorsuale con la motivazione secondo cui la decisione di aggancio qui contestata sarebbe il risultato di una semplice operazione di mero collocamento tecnico nel nuovo organico dei dipendenti statali; a maggior ragione in considerazione del fatto che, se le argomentazioni ricorsuali dovessero rivelarsi fondate, il ricorrente potrebbe conseguire una modifica della sua posizione nell'organico dei dipendenti statali;

che la violazione in cui è incorsa la precedente istanza non può ritenersi sanata in questa sede, viste le precise contestazioni riportate per la prima volta dinanzi all'autorità ricorsuale che abbisognano di ulteriori approfondimenti prima di essere avallate o respinte con la dovuta cognizione di causa; non sta al Tribunale supplire alle carenze nell'accertamento dei fatti della precedente istanza (art. 86 cpv. 2 LPAmm);

che pertanto il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata; l'incarto è rinviato al Consiglio di Stato affinché si pronunci preliminarmente sulla richiesta di rivalutazione della funzione del ricorrente, una volta accertate le sue precise mansioni, le specifiche responsabilità da esso assunte in seno all'Ufficio lingue e stage e le peculiarità della sua attività anche per rapporto alle incombenze delle altre collaboratrici dell'Ufficio; dopo avergli consentito di esercitare correttamente il suo diritto di essere sentito, esso deciderà nuovamente sulla classificazione e sullo stipendio del ricorrente a far tempo dal 1° settembre 2018 emanando una decisione debitamente motivata;

che, parimenti, l'autorità di nomina si chinerà pure sulla domanda avanzata del ricorrente per la prima volta in replica di concedergli un importo finanziario per i mancati supplementi di stipendio dal 2008;

che le spese sono poste a carico dello Stato, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1.    Il ricorso è accolto.

Di conseguenza la decisione impugnata è annullata. L'incarto è rinviato al Consiglio di Stato per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico dello Stato. L'importo di fr. 1'800.anticipato dal ricorrente gli è restituito.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera

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