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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.11.2019 52.2018.500

November 6, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,395 words·~7 min·5

Summary

Docente cantonale. Salario determinante per il passaggio al nuovo sistema retributivo

Full text

Incarto n. 52.2018.500  

Lugano 6 novembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 25 ottobre 2018 di

 RI 1    

contro  

la decisione del 26 settembre 2018 (n. 4487) del Consiglio di Stato che gli ha attribuito la funzione di docente SP con titolo accademico (BA o MA) e lo ha iscritto nella classe 9 dell'organico dei dipendenti con 8 aumenti a partire dal 1° settembre 2018;

ritenuto,                          in fatto

che RI 1 è stato assunto alle dipendenze dello Stato a partire dall'anno scolastico 2007/2008 quale docente di scuola media e di scuola professionale 3; per queste funzioni l'ordinamento retributivo dei dipendenti statali a quel momento in vigore prevedeva rispettivamente le classificazioni 30-31 e 31-32 dell'organico;

che il suo stipendio iniziale è stato fissato tenendo in considerazioni gli importi delle classi 28 e 29, al minimo, in applicazione della norma secondo cui nel caso di candidati di giovane età, con scarsa esperienza o previsti per compiti che richiedono un periodo di introduzione, il Consiglio di Stato può stabilire, per due anni al massimo, uno stipendio fino a due classi inferiore rispetto a quello minimo previsto per la funzione  (art. 7 cpv. 3 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954; vLStip; BU 1954, 255);

che per gli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010 egli ha beneficiato degli usuali avanzamenti di classe, rimanendo tuttavia al minimo perché gli aumenti ordinari non gli sono stati riconosciuti; solo a partire dall'anno scolastico 2010/2011 gli è stato concesso un primo aumento, e così di seguito per gli anni successivi, ad eccezione del 2016 in cui vi è stato un blocco degli aumenti per le misure di risparmio per tutti i dipendenti decise in occasione del Preventivo 2016; pertanto, nel 2017 egli beneficiava di 7 aumenti nelle rispettive classi di stipendio;

che l'11 aprile 2016 il Governo ha licenziato il messaggio n. 7181 concernente la revisione totale della vLStip, con il quale si proponeva di attuare importanti modifiche nella gestione del personale, tra l'altro con l'introduzione di un nuovo modello di retribuzione; la nuova legge sugli stipendi è stata approvata dal Gran Consiglio il 23 gennaio 2017 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2018 (LStip; RL 173.300), con abrogazione della precedente;

che RI 1 è stato informato dalla direzione scolastica del suo prevedibile aggancio al nuovo modello salariale a partire dall'anno scolastico 2018/2019; facendo uso della possibilità di presentare osservazioni, con email dell'11 settembre 2018 egli ha chiesto alla Sezione amministrativa i motivi per cui egli sarebbe stato agganciato sulla base di soli 7 aumenti;

che in risposta la Sezione amministrativa ha confermato la correttezza della sua progressione salariale; l'interessato, dal canto suo, ha ribadito che lo stipendio del primo e del secondo anno inferiore di due classi rispetto a quanto previsto normalmente per la funzione da lui svolta non avrebbe dovuto comportare anche il rifiuto di concedergli gli aumenti ordinari; la Sezione amministrativa, infine, ha richiamato il meccanismo di aggancio alla nuova normativa e confermato l'impossibilità di rivedere il salario stabilito al momento dell'assunzione;

che con risoluzione del 26 settembre 2018 il Consiglio di Stato ha attribuito a RI 1 la nuova funzione di Docente SP con titolo accademico (BA o MA) e lo ha iscritto nella classe 9 dell'organico con 8 aumenti;

che avverso la menzionata risoluzione governativa RI 1 è insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo al quale ha chiesto di concedergli retroattivamente gli scatti a suo dire ingiustamente trattenuti a partire dall'anno scolastico 2008/ 2009 e di agganciarlo nella classe di stipendio 9 con 10 aumenti a partire dal mese di settembre 2018;

che, pur non mettendo in discussione il suo inserimento nelle due classi inferiori al momento della sua assunzione, verificandosi le condizioni di cui all'art. 7 cpv. 3 LStip, il ricorrente ha invece sostenuto che il mancato riconoscimento degli aumenti già a partire dal secondo anno di attività non poggerebbe su alcuna base legale;

                                         che al ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, ribadendo le argomentazioni già sviluppate dalla Sezione amministrativa e comunicate all'interessato;

                                         che in replica e in duplica le parti hanno affinato le rispettive antitetiche posizioni, con argomentazioni e domande di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso;

Considerato,                  in diritto

che la competenza del Tribunale è data dall'art. 40 cpv. 1 LStip in combinazione con l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100); la legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100); il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm); i fatti decisivi sono noti;

che, come accennato in narrativa, il ricorrente ritiene che l'art. 7 cpv. 3 vLStip concedeva allo Stato solo la facoltà di attribuire al dipendente di giovane età o di scarsa esperienza, per due anni al massimo dall'assunzione, due classi di stipendio in meno rispetto alla classificazione prevista nel rispettivo regolamento; questa norma non riguardava invece gli aumenti annuali che rimanevano così garantiti anche nei casi di classificazione inferiore;

che la tesi dell'insorgente merita tutela;

che in effetti l'art. 7 cpv. 3 vLStip non faceva alcuna menzione di un contemporaneo blocco degli aumenti che erano invece riconosciuti quale diritto per tutti i dipendenti, senza distinzione di sorta, secondo quanto stabilito dall'art. 8 cpv. 1 vLStip;

che pertanto, a torto al ricorrente sono stati trattenuti gli aumenti annuali (1 per l'anno scolastico 2007/2008, 1 per il 2008/2009 in aggiunta al precedente) e ciò si è ripercosso su tutta la sua carriera salariale che avrebbe dovuto presentarsi, correttamente, in questo modo:

anno scolastico         classe stipendio       aumenti          osservazioni 2007/2008                    a dipendenza dei       0                       art. 7 cpv. 3 vLstip

2008/2009                    gradi scolastici           1                       art. 7 cpv. 3 vLStip

2009/2010                    dove era attivo           2                      

2010/2011                    il ricorrente                 3

2011/2012                                                         4

2012/2013                                                         5

2013/2014                                                         6

2014/2015                                                         7

2015/2016                                                         8

2016/2017                                                         8                       blocco per misure risparmio

2017/2018                                                         9

che pertanto la decisione impugnata, che tiene conto solo di 7 aumenti invece che di 9 non è corretta;

che su questo punto il ricorso deve quindi essere accolto; non si oppone a questa conclusione il fatto che il ricorrente non abbia suo tempo contestato la sua posizione salariale: considerata la soverchiante posizione del datore di lavoro, nel caso concreto l'odierno atteggiamento del ricorrente non appare contrario alle regole della buona fede (cfr. al proposito STA 52.2012.273 del 16 settembre 2014 consid. 1.2);

che l'insorgente ha pure chiesto il riconoscimento retroattivo dei mancati scatti d'anzianità a partire dall'anno 2008/2009 (…) con i relativi cambiamenti salariali per gli anni seguenti fino ad oggi; la richiesta non è proponibile in questa sede poiché, concernendo pretese salariali precedenti al 1° settembre 2018, esula dal contesto della vertenza e andava proposta in prima battuta al Consiglio di Stato (art. 40 cpv. 1 LStip);

che visto quanto precede il ricorso deve essere parzialmente accolto e la decisione impugnata annullata nella misura in cui il Governo ha iscritto il ricorrente nella classe di stipendio 9 con 8 aumenti; l'incarto è rinviato al Consiglio di Stato affinché decida nuovamente l'aggancio del dipendente considerando al momento determinante 9 aumenti anziché 7 ed evada la pretesa salariale del ricorrente di beneficiare degli aumenti annuali a decorrere dall'anno 2008/2009;

che la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente e dello Stato, in proporzione del rispettivo grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1.   la decisione del 26 settembre 2018 del Consiglio di Stato è annullata.

1.2.   Gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione al senso dei considerandi.

2.   La tassa di giustizia di fr. 1200.- è posta a carico del ricorrente e dello Stato nella misura di 1/2 ciascuno. Al ricorrente è restituito l'importo di fr. 600.versato in eccesso.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera

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