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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 13.12.2018 52.2018.431

December 13, 2018·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,118 words·~6 min·4

Summary

Convocazione del Consiglio comunale

Full text

Incarto n. 52.2018.431  

Lugano 13 dicembre 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello

segretaria:

Jennifer Moresi

statuendo sul ricorso del 12 settembre 2018 di

 RI 1    

contro  

la risoluzione del 22 agosto 2018 (n. 3832) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione del 23 aprile 2018 con cui il Consiglio comunale di CO 2 ha sostituito un membro della Commissione della gestione e uno di quella delle opere pubbliche;

ritenuto,                          in fatto

che in occasione della seduta del 23 aprile 2018, preso atto delle proposte del gruppo __________, __________ e __________ sono stati tacitamente designati membro della Commissione della gestione, rispettivamente di quella delle opere pubbliche;

che con decisione del 22 agosto 2018 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso con cui RI 1 aveva chiesto l'annullamento delle nomine appena ricordate; in estrema sinesi, il Governo ha ritenuto che la convocazione della seduta è avvenuta correttamente, in particolare per quanto riguarda la pubblicazione all'albo, così come corretta sarebbe la procedura che ha condotto alle nomine contestate;

che con ricorso, assistito da una replica, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale chiedendo l'annullamento della decisione del Governo e - implicitamente - di quella del Legislativo di , da esso tutelata; l'insorgente ribadisce che l'avviso non sarebbe stato affisso all'albo di __________; stante l'ammissione da parte del Municipio della mancata pubblicazione del documento nell'albo virtuale del sito internet del comune, egli sottolinea anche tale carenza, alla luce del fatto che quest'ultimo non riporta indicazioni circa la sua fedefacenza;

che il Municipio e il presidente del Legislativo resistono al ricorso con argomenti che verranno discussi in seguito, se necessario; a identica conclusione perviene il Governo, senza formulare osservazioni;

considerato,                   in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva del cittadino RI 1 sono date (art. 208 cpv. 1 e 209 lett. a della legge organica comunale del 10 marzo 1987; LOC; RL 181.100); il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);

che a norma dell'art. 211 LOC tutte le decisioni degli organi comunali sono annullabili, in particolare, quando fossero state violate le norme di legge per la convocazioni e quando tale violazione fosse stata influente sulle deliberazioni (lett. a); singole decisioni degli organi comunali sono invece annullabili alle condizioni di cui all'art. 212 LOC, in specie quando fossero violate formalità essenziali prescritte da leggi o da regolamenti (lett. e);

che, dunque, la disattenzione delle formalità prevista dalle norme relative alla convocazione del Consiglio comunale può - a determinate condizioni ripercuotersi sulla validità degli atti adottati da quest'ultimo organo;

che l'art. 51 cpv. 1 LOC prevede che le sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio comunale sono convocate dal suo presidente d'intesa con il Municipio, tramite avviso all'albo comunale e comunicazione personale scritta a ogni consigliere; devono inoltre essere indicati il luogo, l'ora e l'ordine del giorno; la convocazione - prosegue la norma (cpv. 2) - deve avvenire con un preavviso di sette giorni, salvo casi d'urgenza da riconoscersi dal municipio e dal presidente, dove è sufficiente che la convocazione pervenga ai consiglierei entro il giorno antecedente la seduta (cpv. 3);

che controverso, nel caso concreto, è il fatto che l'avviso sia stato effettivamente pubblicato agli albi comunali e, in particolare, a quello di __________ e su quello virtuale; la contestazione è rivolta unicamente a conseguire l'annullamento delle nomine descritte in precedenza, non essendo messo in discussione il complesso delle decisioni adottate dall'organo legislativo;

che il ricorrente, sottolineandone il comportamento confusionario e in definitiva poco credibile, rimprovera al municipio di non aver fornito prova alcuna dell'avvenuta pubblicazione;

che dagli atti risulta, per contro, che il municipio ha prodotto davanti al Consiglio di Stato la dichiarazione del 5 giugno 2018 con cui il funzionario incaricato di aggiornare gli albi comunali conferma l'avvenuta affissione;

che il semplice fatto che costui, nel frattempo, non sia stato confermato nella sua funzione non permette comunque di ritenere priva di qualsiasi portata la sua testimonianza; infatti, il municipio dichiara che egli ha gestito in modo impeccabile gli albi comunali e spiega che la mancata conferma non è correlata a quest'aspetto;

che, dunque, non sussistono motivi per non riconoscere a questa testimonianza almeno la stessa valenza di quella contraria del ricorrente, di modo che esse si elidono a vicenda;

che, stanti le spiegazioni fornite dal Municipio, su questo aspetto non contraddittorie, il Tribunale non ha motivi di dubitare del fatto che in linea di principio le convocazioni vengono effettivamente pubblicate anche all'albo di __________; in ogni caso, non si giustifica di esperire una (complessa) istruttoria, giacché il ricorso deve - come si vedrà - comunque essere respinto;

che, pertanto, nemmeno necessita di essere approfondita la questione - a prima vista più delicata della portata dell'albo virtuale pubblicato sul sito internet del comune;

che, infatti, anche qualora s'ammettesse il vizio di pubblicazione sollevato, non è dato di vedere in quale modo ciò possa aver influito sulla deliberazione contestata; del resto nemmeno il ricorrente lo spiega;

che, contrariamente a quanto egli pretende, il fatto che l'ordine del giorno sia stato regolarmente recapitato ai Consiglieri comunali è tutt'altro che ininfluente nel caso concreto, giacché oltre a garantire una certa organicità ai lavori del legislativo, ciò si prefigge di permettere ai membri del legislativo una conveniente preparazione sugli oggetti e, se del caso, fa sì che possano contestare con cognizione di causa eventuali errori procedurali; ciò ha poi reso potenzialmente possibile la composizione corretta del Legislativo, giacché tutti i suoi membri sono stati convocati;

che, inoltre, come rettamente individuato dal Municipio nella risposta davanti al Governo, il Legislativo nemmeno era chiamato a deliberare sulle nomine: siccome i membri designati dal gruppo __________ non differiva dal numero di seggi di diritto nelle commissioni esso si è - correttamente - limitato a prendere atto delle proposte (art. 73 cpv. 6 LOC);

che infondato il ricorso deve dunque essere respinto, ponendo a carico dell'insorgente, soccombente, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm), mentre in assenza di parti patrocinate nemmeno si pone il quesito delle ripetibili (art. 49 LPAmm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta in capo al ricorrente, cui dev'essere retrocesso l'importo di fr. 400.-, anticipato in eccesso.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La segretaria

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