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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 24.12.2019 52.2018.421

December 24, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,874 words·~14 min·5

Summary

Annullamento sanzione disciplinare

Full text

Incarto n. 52.2018.421  

Lugano 24 dicembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 17 settembre 2018 di

  RI 1    

contro

la decisione del 16 agosto 2018 (n. 20.2018.6) con cui la Commissione di disciplina notarile ha pronunciato nei confronti dell'insorgente un avvertimento, a titolo di sanzione disciplinare;

ritenuto,                          in fatto

A.   a. Il 13 novembre 2012, il notaio __________ ha rogato un contratto successorio con il quale _________ e la moglie ________ hanno disposto del loro patrimonio prevedendo una sostituzione fedecommissaria a favore dei lori figli e abiatici.

b. A seguito del decesso di __________, il 19 gennaio 2016 il notaio RI 1, su richiesta di __________, dei suoi tre figli e degli 11 suoi abiatici, ha redatto nella forma dell'atto pubblico (rogito n. 318) un contratto d'interpretazione al contratto successorio del 13.11.2012 e un contratto di successione, allo scopo di risolvere alcune incertezze, rispettivamente abrogare e sostituire determinate disposizioni del precedente atto. In particolare con il contratto di successione le parti hanno stabilito che:

"2. I figli sono istituiti quali eredi provvisori sulla rimanenza. La parte di eredità che non dovesse essere stata consumata alla morte di ciascuno dei figli verrà devoluta, quale sostituzioni fideicommissaria sulla rimanenza, ai rispettivi figli, cioè agli abiatici, quali eredi sostituiti.

3. I figli sono esenti da ogni obbligo di garanzia, secondo l'art. 490 (quattrocentonovanta) cpv. 2 (due) del CCS.

4. Né i figli, né gli abiatici sollevano obiezioni di alcuna natura e con ciò rinunciano, dopo essere stati resi edotti, da me notaio, sul diritto della quota legittima, ad eventuali obiezioni in relazione alla parte legittima che dovesse loro spettare."

                                  B.   a. A seguito di un'ispezione notarile avvenuta il 13 ottobre 2017 presso lo studio delRI 1, con scritto dell'11 gennaio 2018 le ispettrici notarili hanno segnalato alla Commissione di disciplina notarile (Commissione) alcune anomalie in relazione al suddetto rogito. In particolare, per quanto qui interessa, al notaio è stato rimproverato di avere rogato il contratto successorio alla sola presenza di quattro parti (la disponente e i suoi tre figli), mentre le altre 11 (gli abiatici della disponente) erano rappresentate da una terza persona in base a 11 distinte procure, che non avrebbero peraltro coperto l'integralità delle pattuizioni.

b. Preso atto della segnalazione, il 17 maggio 2018 la Commissione ha aperto nei confronti del notaio RI 1 un procedimento disciplinare. Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha contestato ogni addebito mosso nei suoi confronti. Ha in particolare rilevato come la dottrina maggioritaria ammetta che la parte a un contratto successorio che non dispone direttamente per causa di morte della propria successione - come in concreto gli abiatici - possa essere rappresentata mediante procura, contestando altresì che le procure in questione non coprissero l'intero tenore dell'atto rogato.

                                  C.   Con decisione del 18 agosto 2018, la Commissione ha pronunciato nei confronti del notaio RI 1 un avvertimento. Secondo la precedente istanza, la possibilità - riconosciuta dalla dottrina maggioritaria - per la parte a un contratto successorio di farsi rappresentare sussisterebbe soltanto quando quest'ultima non dispone assumendo impegni successori, ma è unicamente beneficiaria delle pattuizioni. Non quindi, come in concreto, ai fini di una rinuncia al "diritto della quota legittima". In ogni caso, ha aggiunto, le procure rilasciate dagli abiatici non prevedrebbero una tale facoltà di rinuncia, con la conseguenza che l'atto sarebbe comunque viziato. A prescindere dalle relative conseguenze sul piano civile, la Commissione ha dunque constatato la violazione da parte dell'interessato di norme che reggono l'attività notarile, e meglio degli art. 468 e 512 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210). La sanzione è stata commisurata avuto riguardo all'assenza di precedenti in materia disciplinare.

                                  D.   Avverso la predetta decisione, il notaio RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. L'insorgente - che evidenzia come nel caso di specie non sia in discussione la successione degli abiatici - ribadisce anzitutto che colui che rinuncia alla sua parte nella successione altrui può farsi rappresentare nel relativo contratto successorio. Precisa poi che in concreto gli abiatici non hanno rinunciato alla loro quota legittima, ma soltanto a far valere obiezioni riguardo alle nuove pattuizioni contrattuali (che modificano quelle contenute nel precedente contratto successorio), come emergerebbe peraltro chiaramente dalla traduzione dell'atto in lingua tedesca. Nella misura in cui riguarda gli abiatici, le procure coprirebbero quindi interamente il contenuto dell'atto.

                                  E.   In sede di risposta, la Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni, riconfermandosi nel provvedimento impugnato.

                                  F.   L'insorgente ha rinunciato a presentare una replica, limitandosi a riconfermarsi nel suo ricorso. Di conseguenza, neppure la Commissione ha prodotto ulteriori comparse scritte.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 102 cpv. 1 della legge sul notariato del 26 novembre 2013 (LN; RL 952.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 104 LN e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 104 LN e 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

                                         1.2. Il ricorso può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Nemmeno l'insorgente sollecita del resto l'assunzione di particolari mezzi di prova.

                                   2.   2.1. La violazione dei doveri che incombono al notaio è sanzionata a livello disciplinare. Corollario della vigilanza assicurata dallo Stato al fine di garantire l'esercizio irreprensibile della professione e di preservare la fiducia del pubblico, la responsabilità disciplinare del notaio è regolata esaustivamente dal diritto cantonale (cfr. STA 52.2017.337 del 22 novembre 2017 consid. 3.1 e rimandi).

2.2. In Ticino, l'art. 20 cpv. 1 della legge sul notariato del 26 novembre 2013 (LN; RL 952.100) prevede la repressione in via disciplinare degli atti commessi dal notaio in violazione dei suoi doveri o tali da compromettere in qualunque modo la sua reputazione professionale, il suo onore in relazione agli obblighi professionali o la fiducia che in lui ripone il pubblico. I doveri professionali del notaio non sono solo quelli definiti come tali nella LN, bensì tutte le regole che il notaio deve ossequiare nell'esercizio della sua attività, quali ad esempio le norme riguardanti le singole procedure di istrumentazione (sentenza Verwaltungsgericht Bern del 19 marzo 2013, in: ZBGR 95/2014 pag. 242 consid. 4.1 e rif.; Michel Mooser, Le droit notarial en Suisse, II ed., Berna 2014, pag. 219 seg., n. 336 seg.).

2.3. La vigilanza sui notai viene esercitata dagli ispettori notarili, che verificano la corretta applicazione delle norme regolanti l'attività notarile (cfr. art. 94 cpv. 1 e 2 LN). Gli ispettori trasmettono i loro rapporti alla Commissione di disciplina notarile, la quale è competente per eventualmente avviare un procedimento disciplinare (cfr. art. 94 cpv. 2 e 95 cpv. 1 LN).

                                   3.   L'art. 468 cpv. 1 CC dispone che chi è capace di discernimento e ha compiuto gli anni diciotto può concludere un contratto successorio in qualità di disponente. Giusta l'art. 512 CC, il contratto successorio richiede per la sua validità le forme del testamento pubblico (cpv. 1, che rimandano agli art. 499 segg. CC). Le parti devono dichiarare simultaneamente la loro volontà al funzionario e firmare l'atto alla presenza del funzionario stesso e dei due testimoni (cpv. 2). Se colui che dispone della propria eredità deve comparire personalmente, il contraente - che non dispone del proprio patrimonio per causa di morte ma si limita ad accettare la disposizione per causa di morte del de cujus - può invece farsi rappresentare (cfr. STF 5A_325/2017 del 18 ottobre 2017 consid. 7.1.1.2 e rimandi; Stephanie Hrubesch-Millauer, Der Erbvertrag im schweizerische Zivilgesetzbuch, in: Stephan Wolf e altri, Der Erbvertrag aus rechtsvergleichender Sicht, Berna 2018, pag. 141 seg.). Secondo la dottrina maggioritaria, ciò vale anche in caso di rinuncia d'eredità. Anche in una tale costellazione, a disporre per causa di morte è infatti il de cujus, mentre il rinunciante si limita ad accettare la disposizione (cfr. Jürg Schmid, Notariats- und Grundbuchrechtliche Aspekte im erbrechtlichen Umfeld, in: successio 2018, pag. 302; Stephan Wolf/Stephanie Hrubesch-Millauer, Grundriss des schweizerischen Erbrechts, Berna 2017, n. 903; Pia Badertscher, ZGB Kommentar, III ed., Zurigo 2016, n. 13 ad art. 512; Roland Jeitziner/Peter Ruf, Basler Kommentar, ZGB I, V ed. Basilea 2015, n. 8 ad art. 512 e rif.; Fiorenzo Cotti, in: Antoine Eigenmann/Nicolas Rouiller [curatori], Commentaire du droit des successions, Berna 2012, n. 1 e 16 ad art. 495; Peter Weimar, in: Berner Kommentar, ZGB, Berna 2009, n. 8 ad art. 495).

                                   4.   4.1. In concreto, come accennato in narrativa, il 19 gennaio 2016 il notaio RI 1 ha redatto un atto pubblico (rogito n. 318) avente per oggetto un contratto d'interpretazione al contratto successorio del 13.11.2012 e un contratto di successione tra __________ e i propri figli e nipoti. Con il primo, le parti hanno inteso risolvere alcune incertezze relative all'interpretazione del primo atto. In particolare, hanno convenuto che con una determinata clausola (n. VII) del citato contratto del 2012 i coniugi __________ intendevano costituire una sostituzione fideicommissaria sulla rimanenza, precisando che i figli, quali eredi provvisori, possono disporre liberamente della rispettiva quota ereditaria, risultante dalla successione di __________. La parte rimanente al decesso di ciascuno dei figli verrà devoluta, nel senso di una sostituzione fideicommissaria, ai rispettivi figli, ossia agli abiatici di _______, quali eredi sostituiti (cfr. punto B.1); hanno inoltre concordato l'esenzione dei figli dall'obbligo di garanzia ex art. 490 cpv. 2 CC (cfr. punto B.2). Con il contratto di successione (punto C) - per quanto qui interessa le stesse parti hanno poi abrogato la citata clausola n. VII, sostituendola con i tre punti già riprodotti (consid. A), relativi alla sostituzione fedecommissaria sulla rimanenza (n. 2), alla liberazione dei figli dall'obbligo di garanzia (n. 3) e alla clausola (n. 4) per cui: "Né i figli, né gli abiatici sollevano alcuna obiezione e con ciò rinunciano, dopo essere stati resi edotti, da me notaio, sul diritto della quota legittima, ad eventuali obiezioni in relazione alla parte legittima che dovesse loro spettare". Dal rogito risulta che alla pubblicazione dell'atto erano presenti soltanto __________ e i suoi tre figli, mentre gli 11 abiatici erano rappresentati da una terza persona, in forza di altrettante identiche procure (cfr. pag. 2-5 e inserti A-M).

4.2. Con la decisione impugnata, la precedente istanza, pur prendendo atto dell'opinione della dottrina maggioritaria (secondo cui solo il disponente deve comparire personalmente, mentre il contraente di un contratto successorio può farsi rappresentare), ha considerato che la rappresentanza è possibile unicamente quando il contraente non dispone assumendo impegni successori, ma risulta unicamente beneficiario delle pattuizioni. In concreto, posto che la rinuncia ereditaria costituisce un atto dispositivo a carattere successorio di natura personale, ha pertanto dedotto che la rappresentanza degli abiatici nel contratto successorio ai fini della rinuncia al diritto della quota legittima non fosse possibile. In ogni caso - ha soggiunto - le 11 identiche procure da loro rilasciate non avrebbero previsto una tale facoltà di rinuncia. Ha quindi concluso che il notaio RI 1 fosse incorso in una violazione di norme (gli art. 468 e 512 CC) che reggono l'attività notarile.

4.3. 4.3.1. Ora, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione, va anzitutto osservato che nulla impediva agli abiatici di farsi rappresentare all'istrumentazione del rogito. Nella misura in cui nell'atto non hanno disposto per causa di morte dei loro beni, come visto, i nipoti non erano infatti tenuti a comparire personalmente. E ciò nemmeno nell'ipotesi - qui comunque non data (cfr. infra) - in cui avessero rinunciato alla loro quota legittima (cfr. supra, consid. 3).

4.3.2. Per quanto riguarda invece l'entità delle procure da loro rilasciate (cfr. inserti citati), che sono pure state autenticate da un notaio, va osservato che, stando al loro contenuto, esse includono espressamente l'accordo sull'interpretazione della clausola n. VII del rogito del 2012 nel senso di una sostituzione fedecommissaria sulla rimanenza e la liberazione dei figli dall'obbligo di prestare garanzie (ex art. 490 cpv. 2 CC). Coprono inoltre il contratto successorio con la moglie, i figli e i nipoti del de cujus, che modifica parzialmente il precedente contratto successorio, e meglio i punti n. 2 e 3 dell'atto in questione. Precisano inoltre che i nipoti, tra cui la parte sottoscrivente, non sollevano alcuna obiezione in merito, comprendendo così anche la prima parte del punto n. 4. È ben vero ch'esse non contengono invece la specifica indicazione relativa alla rinuncia alla parte legittima (di cui alla seconda parte del punto n. 4). Al proposito, il ricorrente sostiene che tale rinuncia si riferisce in realtà solo ai figli, ammettendo così implicitamente che, nella misura in cui menziona anche gli abiatici, la clausola n. 4 contiene una formulazione perlomeno infelice, se non addirittura impropria. Per quanto la suddetta clausola non brilli per chiarezza, si deve nondimeno dar atto all'insorgente che la parte legittima oggetto della rinuncia può effettivamente riferirsi soltanto alla porzione legittima dei figli (Pflichtteilsrecht, nella versione tedesca del rogito). Anzitutto perché, giusta l'art. 471 cifra 1 CC, la porzione legittima spetta ai discendenti del de cujus, ovvero ai suoi figli (salvo che siano premorti, evenienza in concreto manifestamente non realizzata al momento dell'istrumentazione del rogito; cfr. Daniel Staehelin, Basler Kommentar, ZGB II, V ed., Basilea 2015, n. 2 ad art. 457). Lo si deduce pure abbastanza chiaramente dalla premessa (punto C.I) del contratto di successione, secondo cui a rinunciare alla propria quota legittima sono i figli (lett. b), mentre la partecipazione (anche) degli abiatici all'atto mira a escludere sin da subito eventuali obiezioni a proposito dell'accordo concluso (lett. a). Lo corrobora infine la posizione degli abiatici nella sostituzione fedecommissaria sulla rimanenza, che non prevede per gli eredi sostituiti - in casu, gli abiatici alcun diritto a una quota legittima, ritenuto che la successione potrebbe anche essere completamente intaccata dagli eredi istituiti (cfr. STF 5A_715/2015 del 14 aprile 2016 consid. 2.1; Philipp Studhalter, ZGB Kommentar, III ed., Zurigo 2016, n. 12 ad art. 491; cfr. pure Messaggio del 28 giugno 2006 concernente la modifica del codice civile svizzero, FF 2006 pag. 6391, in particolare pag. 6492). Un abiatico avrebbe diritto alla porzione legittima del proprio genitore soltanto qualora quest'ultimo fosse premorto. In quel caso, infatti, egli gli subentrerebbe nella successione e nel suo diritto alla quota legittima (cfr. DTF 133 III 309 consid. 5). In concreto, però, i figli della parte disponente hanno rinunciato alla loro porzione legittima, con la conseguenza che, in assenza di contrarie disposizioni nel contratto, tale rinuncia vale anche per i propri discendenti (cfr. art. 495 cpv. 3 CC; cfr. DTF 108 II 288 consid. 2, 90 II 75 consid. 4a). Nelle concrete circostanze, non si ravvisa quindi nessuna evenienza in cui gli abiatici disporrebbero di una quota legittima cui poter semmai rinunciare. Ne discende che la rinuncia alla parte legittima contenuta nel punto n. 4 non può che riferirsi ai figli, così come afferma il ricorrente: una diversa interpretazione non avrebbe effettivamente alcun senso. Sebbene la clausola in questione non vada del tutto esente da critiche (avuto in particolare riguardo al rigore che in generale s'impone al notaio), per quanto opinabile possa apparire, occorre dunque concludere che - nei termini in cui è stata riscontrata dalla Commissione - la violazione degli art. 468 e 512 CC non sussiste. Si coglie tuttavia l'occasione per invitare il notaio a utilizzare in futuro formulazioni maggiormente precise, che non si prestino - neanche in apparenza a fraintendimenti di sorta e non abbisognino d'interpretazione. Non va infatti dimenticato che il ruolo del notaio è quello di redigere documenti che siano il più precisi, chiari e completi possibile, ciò che è essenziale ai fini della certezza dei rapporti giuridici (cfr. Moser, op. cit., pag. 126, n. 208). Il notaio deve in particolare essere in grado di dare adeguata veste giuridica alla volontà delle parti, preservandole da pericoli e future difficoltà, una delle prerogative dell'atto pubblico essendo del resto proprio quella di scongiurare azioni giudiziarie, evitando insicurezze e litigi (cfr. Mario Postizzi, L'attività ministeriale del notaio - Una lettura "a quadrifoglio", vol. 20 collana gialla CFPG, Lugano 2016, pag. 3, 13 e 16).

                                   5.   5.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della decisione impugnata.

5.2. Visto l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. All'insorgente va restituito l'importo di fr. 1'200.- versato a titolo di anticipo delle presunte spese processuali. Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm), dal momento che il ricorrente agisce quale avvocato in causa propria (Hansjörg Seiler in: Hansjörg Seiler/ Nicolas von Werdt/ Andreas Güngerich/Niklaus Oberholzer, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, II ed., Berna 2015, n. 17 ad art. 68 e giurisprudenza ivi citata; cfr. pure, fra tante: STA 52.2014.396 dell'11 luglio 2016 consid. 8).

Per questi motivi,

decide:

1.   Il ricorso è accolto.

§.   Di conseguenza, la decisione del 16 agosto 2018 (n. 20.2018.6) della Commissione di disciplina notarile è annullata.

2.   Non si preleva alcuna tassa di giustizia. All'insorgente va restituito l'importo di fr. 1'200.- versato a titolo di anticipo delle presunte spese processuali. Non si assegnano ripetibili.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera

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