Incarto n. 52.2018.333
Lugano 17 aprile 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 12 luglio 2018 di
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione del 6 giugno 2018 (n. 2629) del Consiglio di Stato che ha trasferito la sede di servizio dell'insorgente dalla Scuola d'arti e mestieri della sartoria del Centro professionale tecnico di B__________ a quella di V__________ a partire dall'anno scolastico 2018/2019;
ritenuto, in fatto
A. RI 1, attiva da trent'anni quale docente, è entrata alle dipendenze del Cantone presso la Scuola d'arti e mestieri della sartoria (SAMS) del Centro professionale tecnico (CPT) di B__________ nel 1995, dapprima come incaricata e, dal 1997, con un rapporto di nomina a orario parziale.
B. a. Con rapporto del 1° febbraio 2018 il direttore del CPT di B__________ A__________ ha segnalato a S__________, Capo della Sezione della formazione industriale agraria, artigianale e artistica, le difficoltà riscontrate nella conduzione dell'istituto scolastico, con riferimento al clima lavorativo. Ha in particolare reso noto che, malgrado gli sforzi intrapresi, vi era ancora una situazione conflittuale, con tensioni interpersonali che impedivano la ricostruzione di un gruppo di lavoro. Le cause di questa situazione sono state ravvisate dal direttore innanzitutto nel rientro in sede della docente capolaboratorio R__________, la quale avrebbe mostrato difficoltà a interagire con alcune colleghe, creando tensioni. Attriti che si sarebbero verificati in particolare con RI 1, di cui il direttore ha evidenziato un modo di porsi arrogante e irrispettoso, l'attitudine a fomentare e manipolare alcune colleghe e a non rispettare le gerarchie, oltre alla mancanza di collaborazione. Il direttore ha quindi stigmatizzato l'atteggiamento anche di altri docenti, rimproverando loro, in sintesi, di essere superficiali e di non volersi assumere le proprie responsabilità. Quali soluzioni ha ipotizzato di allontanare dalla scuola le docenti RI 1 e R__________, ricollocandole altrove, di esautorare quantomeno quest'ultima dal ruolo di capolaboratorio, nonché di ridefinire alcuni ruoli all'interno dell'istituto e "rieducare" il corpo docenti.
b. Il direttore ha aggiornato S__________ con un secondo rapporto del 30 aprile 2018 concentrandosi in particolare sulla posizione di RI 1, che ha definito un elemento destabilizzante al fine di ricostruire un ambiente professionale sereno. Il medesimo ha quindi elencato una serie di atteggiamenti supponenti e irrispettosi tenuti dalla docente in diverse occasioni, nonché episodi verificatisi nel passato che confermerebbero questo suo modo di porsi.
C. L'8 maggio 2018 ha avuto luogo un incontro tra S__________, A__________ e RI 1 in occasione del quale è stato prospettato alla docente il suo trasferimento temporaneo presso la sede di V__________. A sostegno di questa soluzione è stata evocata la volontà di ristabilire un clima d'istituto consono ad un ambiente lavorativo al fine di raggiungere gli obiettivi, ritenuto che le dinamiche personali tra alcuni docenti vi ostavano. RI 1 si è fermamente opposta a quest'ipotesi, ritenendola non necessaria e sottolineando di voler portare a termine la sua classe per il loro bene formativo.
D. Con risoluzione del 28 maggio 2018 il Consiglio di Stato ha aumentato il rapporto di nomina di RI 1 da 30 a 32 ore settimanali indicando il CPT di B__________ quale scuola di servizio.
E. Con decisione del 6 giugno successivo il Governo, evocati i gravi conflitti emersi durante l'anno scolastico 2016/2017 all'interno del corpo docenti del CPT di B__________, l'atteggiamento di RI 1 segnalato dal direttore in carica e da quelli che l'hanno preceduto, da un lato, e il disagio manifestato dalla docente stessa, dall'altro, ha disposto il suo trasferimento dalla sede di B__________ a quella di V__________ a partire dall'anno scolastico 2018/2019. L'autorità di nomina ha inoltre stabilito che l'inserimento di RI 1 nella scuola di V__________ sarebbe stato rivalutato al termine dell'anno scolastico, mantenendo infine invariate le condizioni salariali.
F. Contro la predetta decisione RI 1 è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento, previa restituzione dell'effetto sospensivo che il Governo ha levato al gravame. A mente della ricorrente, l'autorità di nomina sarebbe giunta all'errata conclusione che il cattivo clima lavorativo le sia imputabile. Ciò sarebbe tuttavia smentito dalle varie testimonianze espresse da colleghi e allievi. La misura non sarebbe pertanto adeguata allo scopo di ristabilire un sereno ambiente di lavoro, dato che finirebbe per creare ulteriori malumori tra i docenti che la sostengono nella richiesta di revoca del trasferimento. L'atteggiamento del Governo, che solo poco prima del provvedimento ha riconosciuto le qualità professionali della ricorrente aumentandone l'onere di insegnamento, sarebbe inoltre contraddittorio. Il suo trasferimento alla sede di V__________ comporterebbe pure un danno alle allieve, costrette a un cambio di docente nell'anno in cui sono confrontate con gli esami finali. Oltre a ciò, la misura arrecherebbe un pregiudizio a livello personale alla medesima che, abitando a B__________, si troverebbe costretta a un tragitto di 105 km dopo trent'anni di lavoro nel comune di domicilio.
G. All'accoglimento dell'impugnativa si è opposta la Sezione amministrativa del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS). Dopo aver evocato i gravi conflitti emersi nell'anno scolastico 2016/2017 tra la ricorrente e l'allora capolaboratorio R__________ __________ e il comportamento scorretto della prima, segnalato non solo dall'attuale direttore, ma anche dai precedenti, ha difeso la bontà della misura, a suo dire giustificata e idonea a tutelare il buon funzionamento dell'istituto.
H. Il 29 agosto 2018 il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha respinto la domanda cautelare di restituzione dell'effetto sospensivo al gravame.
I. Con la replica e la duplica le parti hanno ribadito le proprie tesi, affinandole con argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva della ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm) è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La fattispecie risulta in maniera sufficientemente chiara dalla documentazione prodotta dalle parti.
2. 2.1. Secondo l'art. 18a cpv. 1 LORD, se le esigenze di servizio lo richiedono, l'autorità di nomina può trasferire i dipendenti da una sede di servizio a un'altra, nell'ambito della stessa funzione, o da una funzione a un'altra funzione adeguata nella medesima sede di servizio o in altra sede. La decisione di trasferimento dev'essere motivata e comunicata tempestivamente all'interessato (cpv. 4). Le esigenze del dipendente trasferito, nella misura del possibile, devono essere tenute in considerazione (cpv. 5).
2.2. Il Tribunale cantonale amministrativo esamina liberamente le questioni di fatto e di diritto (art. 69 cpv. 1 LPAmm). La censura di inadeguatezza è invece ammissibile soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 69 cpv. 2 LPAmm). Contrariamente a quanto sancito in caso di provvedimenti disciplinari e scioglimento del rapporto di impiego dei dipendenti dello Stato (art. 90 LPAmm), in materia di trasferimento dei dipendenti pubblici la legge non estende il potere di cognizione del Tribunale all'adeguatezza. Censurabili sono quindi soltanto le decisioni che integrano gli estremi dell'eccesso o dell'abuso di potere, ovvero quelle che appaiono insostenibili, prive di ragioni oggettive o fondate su considerazioni estranee alla materia o altrimenti lesive dei principi fondamentali del diritto, in quanto riferiti alla parità di trattamento, al divieto dell'arbitrio o alla proporzionalità (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61).
3. 3.1. Occorre innanzitutto premettere che il trasferimento disposto dall'autorità di nomina non ha carattere disciplinare né altrimenti punitivo. Lo stesso non consiste che in una misura organizzativa destinata, nella fattispecie, a migliorare il funzionamento della sede scolastica di B__________. L'esame della legittimità della misura non deve pertanto tradursi in un processo sulle responsabilità e le eventuali mancanze della ricorrente. Né sono del resto state messe in dubbio le sue competenze professionali. Nel caso di specie non è contestata l'esistenza, già da diversi anni, di un cattivo ambiente di lavoro all'interno dell'istituto e di una situazione complessivamente ingestibile. Pure la ricorrente ha riconosciuto di avere rapporti conflittuali con la docente R__________. Danno inoltre atto di questa problematica i rapporti del 1° febbraio, rispettivamente del 30 aprile 2018 redatti dal direttore A__________ all'attenzione di S__________, capo della Sezione della Divisione della formazione professionale, nonché lo scritto del 25 gennaio 2018 della ricorrente.
Non vi sono dubbi che, visti i dissapori in essere, separare le due docenti non può che giovare al clima dell'istituto. Avuto riguardo della premessa di cui sopra circa la valenza non disciplinare del provvedimento, che l'autorità di nomina abbia deciso di trasferire nella sede di V__________ la ricorrente piuttosto che R__________ __________ non appare insostenibile; rientra nell'ampio margine di apprezzamento riservato al Governo intervenire allontanando (soltanto) la ricorrente per adottare semmai altri provvedimenti, qui non in discussione, destinati a gestire la permanenza in sede della docente R__________ __________. Depone inoltre a favore della misura adottata il fatto che, oltre ad aver riscontrato problemi con la collega docente, la ricorrente è in aperto conflitto con l'attuale direttore dell'istituto A__________. L'insorgente stessa ammette che il loro rapporto si è deteriorato, parlando addirittura di incompatibilità caratteriale (cfr. allegato di replica pag. 6 ad 5-7, e pag. 11 ad 13-16). Dissidio la cui conciliazione appare difficile da prevedere, tanto che la ricorrente, ferma nella sua posizione, si è addirittura insubordinatamente rifiutata di presentarsi a un incontro a cui era stata convocata dal direttore, sostenendo che conformemente alle direttive della direzione stessa, le questioni relative ai rapporti tra docenti andavano chiarite dapprima assieme a tutti i colleghi per individuare dove risiedeva realmente il problema e poi, in un secondo momento, si sarebbe provveduto a risolverli con i diretti interessati (cfr. allegato di replica ad 17-24, pag. 11).
3.2. Indipendentemente dai torti e dalle ragioni che possono aver condotto all'odierna situazione, occorre senz'altro ritenere che l'allontanamento della docente appare una misura sostenibile nell'ottica di ristabilire un certo ordine all'interno dell'istituto. Il provvedimento permette infatti di separare la ricorrente dalla collega e dal direttore evitando l'insorgere di nuove discussioni e ulteriori conflitti. Irragionevole apparirebbe infatti il trasferimento del direttore, figura di responsabilità e la cui esperienza maturata in seno alla conduzione dell'istituto è sicuramente più difficile da sostituire rispetto a un membro del corpo insegnanti. Non emergono del resto elementi concreti che permettano di intravedere un immotivato accanimento del direttore nei confronti dell'insorgente. Non si può quindi concludere che l'adozione del provvedimento sia stata influenzata da considerazioni soggettive e parziali del direttore. Nemmeno l'espressione di solidarietà di alcuni colleghi e allieve lascia supporre che l'allontanamento dell'insorgente creerà nuove tensioni. Né tantomeno che le allieve, il cui percorso formativo non subisce mutamenti, possano risentire della sua partenza.
3.3. Per quanto la misura possa essere avvertita come severa dalla ricorrente, in particolare perché, per la prima volta nella carriera, le impone una trasferta, occorre d'altra parte rilevare che il CPT di V__________ è l'unico del Cantone, oltre a quello B__________, a proporre un percorso formativo per creatori d'abbigliamento. Pure dal profilo della proporzionalità, la decisione, che permette comunque all'insorgente di esercitare la sua funzione nell'ambito didattico di sua competenza lasciando invariate le condizioni salariali, regge quindi alla critica malgrado l'inconveniente, tutto sommato sopportabile, legato al tragitto.
4. Visto quanto precede il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'300.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti di cui all'art. 83 lett. g LTF.
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera