Incarto n. 52.2017.649
Lugano 3 marzo 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 21 dicembre 2017 di
RI 1
contro
la decisione del 22 novembre 2017 (n. 5175) del Consiglio di Stato che ha attribuito all'insorgente la funzione di capo ufficio V e l'ha iscritto nella classe 10 dell'organico con 9 aumenti;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è entrato alle dipendenze dello Stato nel 1999 al beneficio di un contratto di ausiliario quale collocatore all'Ufficio regionale di collocamento di __________ (URC). In seguito ha svolto sempre all'interno dello stesso ufficio le funzioni di consulente del personale e capogruppo (dal 2004), aggiunto e sostituto capo sede e sostituto capo ufficio (dal 2008/2009). I suoi stipendi sono stati di volta in volta fissati in considerazione della classificazione delle relative funzioni assunte secondo il sistema salariale vigente fino al 31 dicembre 2017 (legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954; vLStip; BU 1954, 255). Il 1° gennaio 2016 RI 1 è stato nominato capo ufficio (con titolo accademico) e inserito nella classe di stipendio 32 con 9 aumenti. L'anno successivo ha maturato un ulteriore aumento.
B. a. L'11 aprile 2016 il Governo ha licenziato il messaggio n. 7181 concernente la revisione totale della vLStip, con il quale si proponeva di attuare importanti modifiche nella gestione del personale, tra l'altro con l'introduzione di un nuovo modello di retribuzione più trasparente e rispettoso del principio di equità, in linea con quanto la Confederazione e numerosi altri Cantoni già applicavano, mantenendo la neutralità finanziaria a medio termine e nel contempo contribuendo ad aumentare l'attrattività della funzione pubblica cantonale.
b. La nuova legge stipendi è stata approvata dal Gran Consiglio il 23 gennaio 2017 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2018 (LStip; RL 173.300), con abrogazione della precedente.
C. Con scritto del 12 ottobre 2017 la Sezione delle risorse umane (SRU) ha informato RI 1 sui previsti cambiamenti relativi al suo inquadramento e alla sua retribuzione dal 1° gennaio 2018. Con scritto del 25 ottobre 2017 quest'ultimo ha presentato le proprie osservazioni, chiedendo di essere inserito in classe 12 e non 10 come prospettato. Sarebbe corretto e opportuno, a mente sua, trattare in ugual modo tutti i capi ufficio della Sezione del lavoro, indipendentemente dal titolo di studio da essi conseguito e dall'ufficio da essi diretto. In particolare, non vi sarebbe alcuna ragione per favorire il capo dell'ufficio giuridico (classe 12) rispetto agli altri collaboratori (capo ufficio misure attive e capi ufficio regionale di collocamento) nella stessa situazione gerarchica. A maggior ragione ciò si giustificherebbe se si considera che il primo ha unicamente una funzione di staff, a supporto dell'attività degli URC che, per contro, si occupano del core business della Sezione. Egli rimarca poi che rispetto al modello precedente, egli subirebbe una perdita di fr. 2'000.- e osserva che durante gli anni 2009-2015 egli ha di fatto già svolto la funzione di capo ufficio, allorquando ha dovuto supplire il suo predecessore, rimanendo tuttavia bloccato nella retribuzione di sostituto. Di questo fatto l'autorità di nomina non avrebbe ingiustamente tenuto conto al momento della sua nomina nel 2016. RI 1 ha inoltre espresso critiche sulla classificazione generale dei consulenti del personale degli uffici regionali di collocamento rispetto ai colleghi d'Oltralpe e ai consulenti AI attivi nel Cantone Ticino.
D. Con scritto del 29 novembre 2017 la SRU ha comunicato a RI 1 che il Consiglio di Stato, con risoluzione del 22 novembre 2017, gli aveva attribuito la funzione di capo ufficio V e iscritto nella classe 10 con 9 aumenti.
E. Contro la predetta decisione RI 1 è insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo di essere inserito in classe 12 con 11 aumenti per le ragioni già esposte nel suo precedente scritto, che riporta integralmente, e alle quali si può per brevità rinviare.
F. La risposta del Consiglio di Stato è stata estromessa dall'incarto in quanto tardiva.
G. a. Ai fini dell'istruttoria il giudice delegato ha richiamato dalla SRU le descrizioni delle funzioni di tutti i capi ufficio della Sezione del lavoro.
b. Invitato ad esprimersi su questa documentazione, il ricorrente ha ribadito che i ruoli e le responsabilità dei capi ufficio URC sono sostanzialmente equiparabili a quelli del capo dell'ufficio giuridico, se non addirittura di maggior rilievo poiché gli URC gestiscono la parte preponderante dell'assicurazione disoccupazione, mentre l'ufficio giuridico ha un ruolo solo di supporto. Esprime inoltre perplessità per il fatto che ora per l'assunzione dei consulenti del personale si richieda una formazione di livello terziario, addirittura superiore a quella di un capo ufficio.
c. La SRU ha dal canto suo ribadito la correttezza dell'aggancio del ricorrente alla classe di stipendio 10, sulla base della valutazione analitica della funzione svolta in conformità con quanto stabilito dall'art. 2 LStip.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale è data dall'art. 40 cpv. 1 LStip in combinazione con l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, integrati dalla documentazione richiamata in corso di causa e sulla quale le parti hanno potuto esprimersi (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. Come accennato in narrativa, il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore la nuova normativa sugli stipendi dei dipendenti statali che ha abrogato la precedente del 1954. Emerge dal relativo messaggio che il legislatore ha inteso introdurre un sistema retributivo più trasparente e rispettoso del principio di equità, in linea con quanto la Confederazione e numerosi altri Cantoni già applicavano, mantenendo la neutralità finanziaria a medio termine e nel contempo contribuendo ad aumentare l'attrattività della funzione pubblica cantonale. Per quanto qui di interesse, a fronte di aumenti annuali automatici e una carriera salariale assai breve (10 - 15 anni), il legislatore ha introdotto un numero di scatti maggiore rispetto al sistema a quel momento in vigore (24 aumenti per tutte le 20 classi), così come aumenti più marcati ad inizio carriera e una progressione più lenta in seguito (messaggio citato pag. 7).
Il Consiglio di Stato, sulla base della delega contenuta all'art. 2 cpv. 1 LStip, ha emanato il regolamento concernente le funzioni e classificazioni dei dipendenti dello Stato dell'11 luglio 2017 (RCLass; RL 173.310) che, per il servizio che qui interessa, prevede le seguenti funzioni e classificazioni:
Sezione del lavoro
Uffici regionali di collocamento
Ufficio giuridico
Ufficio delle misure attive
Capo sezione II FD 14
Capo ufficio III FD 12
Capo ufficio V FD 10
Collaboratore/trice scientifico/a I 10
Giurista I 10
Collaboratore/trice scientifico/a II 9
Giurista II 9
Aggiunto/a al capo ufficio III 8
Collaboratore/trice tecnico-amministrativo/a 7
Capo servizio II 7
Capo gruppo consulenti del personale 7
Consulente del personale 6
Ispettore/trice cantonale del lavoro II 6
Tecnico/a informatico/a 5
Segretario/a II 4
La tabella di conversione delle funzioni dirigenti, allestita dalla SRU quale supporto per la trasposizione delle singole posizioni nel nuovo sistema salariale, prevede quanto segue:
Sezione del lavoro
Funzione attuale Classe Funzione proposta Classe Caposezione 35(38) Capo sezione II 14
Capo ufficio con titolo accademico 32(35) Capo ufficio III 12
Capo ufficio regionale di 32(35) Capo ufficio V 10
collocamento 30(32)
Capo ufficio 30(32) Capo ufficio V 10
2.2. Anzitutto occorre sgomberare il campo dal dubbio sollevato dal ricorrente che l'autorità di nomina avrebbe inventato una nuova funzione di capo ufficio regionale di collocamento, non prevista dal precedente ordinamento degli impiegati, né tantomeno ricoperta dall'insorgente, nominato capo ufficio con titolo accademico 32(35). Si tratta invece semplicemente di una precisazione ai fini di una migliore comprensione dell'aggancio delle singole funzioni della Sezione del lavoro. La funzione precedentemente svolta dal ricorrente resta quella di capo ufficio con titolo accademico 32(35), attivo all'URC (di __________). Le altre funzioni non sono pertinenti per il suo caso, poiché relative al capo ufficio delle misure attive, già classificato 30(32), e al responsabile dell'ufficio giuridico, in classe 32(35). Ora, risulta dagli atti all'incarto che per la funzione di capo di uno dei cinque URC presenti sul territorio del Cantone secondo la prassi vigente fino al 2017 una formazione accademica non era requisito di assunzione, bastando anche una formazione di livello secondario II (liceo/scuola cantonale di commercio oppure maturità commerciale; cfr. anche il concorso pubblicato nel 2016 per il capo ufficio URC __________, agli atti). Tant'è che queste posizioni sono state occupate negli anni scorsi da collaboratori che hanno seguito solo un percorso interno, non accademico. Sulla base di queste constatazioni, con l'introduzione del nuovo modello salariale della LStip lo Stato ha effettivamente confermato come non necessaria una formazione di livello superiore per i capi ufficio URC. Di conseguenza anche la distinzione salariale basata sul titolo di studio è stata abbandonata e i capi ufficio URC sono stati tutti attribuiti alla nuova classe salariale 10 quali capi ufficio V. Queste logiche e conseguenti considerazioni non appaiono affatto prive di fondamento e non possono che condurre alla conferma, in generale, della classificazione messa in atto per la funzione in questione. Da questo punto di vista l'attribuzione della funzione di capo ufficio V in classe 10 del ricorrente rispetta l'ordinamento retributivo cantonale.
3. Il ricorrente svolge tutta una serie di considerazioni in merito alla funzione attribuita al responsabile dell'ufficio giuridico della Sezione del lavoro (capo ufficio III classe 12), alla quale vorrebbe essere parificato per responsabilità, compiti e onere di lavoro.
3.1. Per prassi costante, il principio della parità di trattamento, garantito in termini generali dall'art. 8 cpv. 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), non permette di fare, tra casi simili, distinzioni che nessun fatto importante giustifica o di sottoporre a un regime identico situazioni che presentano tra loro differenze rilevanti e di natura tale da rendere necessario un trattamento diverso. Le situazioni paragonate non devono necessariamente essere identiche sotto ogni aspetto, la loro similitudine va stabilita per quel che riguarda i fatti pertinenti per la decisione da prendere (DTF 140 I 201 consid. 6.5.1, 129 I 113 consid. 5.1, 125 II 345 consid. 10b, 124 II 193 consid. 8d/aa, 121 I 104 consid. 4a; RDAT I-1997 n. 10 consid. 3a; Jörg Paul Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, Berna 1991, II ed., pag. 239; Beatrice Weber-Dürler, Zum Anspruch auf Gleichbehandlung in der Rechtsanwendung, ZBl 2004, pag. 1 seg.).
3.2. Nei rapporti di pubblico impiego, l'art. 8 cpv. 1 Cost. esige che i dipendenti che svolgono lo stesso lavoro percepiscano la stessa retribuzione. Agli enti pubblici è per principio riconosciuto un ampio margine discrezionale nell'allestimento degli ordinamenti retributivi. L'autorità di ricorso deve allora imporsi un certo riserbo quando si tratta non soltanto di paragonare due categorie d'aventi diritto ma di giudicare un intero sistema di rimunerazione per evitare il rischio di creare nuove disuguaglianze (DTF 129 I 161 consid. 3.2, 123 I 1 consid. 6b; STF 8C_158/2016 del 2 febbraio 2017 consid. 5.2). Nel rispetto del divieto d'arbitrio e del principio di uguaglianza, fra i molti fattori che caratterizzano l'attività del singolo funzionario gli enti pubblici possono scegliere gli aspetti che ritengono maggiormente qualificanti per definirne la retribuzione (DTF 141 II 411 consid. 6.1.1, 131 I 105 consid. 3.1 con riferimenti, 129 I 162 consid. 3.2, 125 I 71 consid. 2c/aa; STA 52.2016.541/543-545 del 18 settembre 2017 consid. 2). Censurabili sono soltanto le distinzioni che, non fondandosi su motivi oggettivi e pertinenti, non appaiono ragionevolmente sostenibili (STA 52.2012.184 del 28 novembre 2013 consid. 4.1; Vincent Martenet, L'égalité de rémunération dans la fonction publique, AJP/PJA 1997, pag. 825 seg.). Per costante giurisprudenza, l'art. 8 Cost. non risulta violato quando differenze di stipendio dipendono da motivi oggettivi quali l'età, l'anzianità di servizio, l'esperienza, gli oneri familiari, le qualifiche, il tipo e la durata della formazione, il tempo di lavoro, le prestazioni, il tipo di mansioni oppure il grado di responsabilità del dipendente (DTF 141 II 411 consid. 6.1.1, 139 I161 consid. 5.3.1, 138 I 321 consid. 3.3, 131 I 105 consid. 3.1, 123 I 1 consid. 6c). Altre circostanze, che non attengono alla persona o all'attività del dipendente, possono ugualmente giustificare, perlomeno temporaneamente, delle differenze di salario, ad esempio una situazione congiunturale che rende più arduo il reclutamento del personale (2P.10/2003 del 7 luglio 2003 consid. 3.3.), oppure delle ristrettezze finanziarie della collettività pubblica (DTF 143 II 65 consid. 5.2; STF 8C_969/2012 del 2 aprile 2013 consid. 2.2, 2P.70/2004 del 17 aprile 2005 consid. 2 e 3; Martenet, op. cit., pag. 836 e segg.).
3.3. In concreto, dalla lettura delle descrizioni delle funzioni di capo ufficio III (URC) e V (ufficio giuridico) della Sezione del lavoro, così come dai bandi di concorso pubblicati per le due funzioni, si evince chiaramente che l'attività svolta è fondamentalmente diversa. Non occorre spendere molte parole sul fatto che, come rettamente rilevato dalla SRU, per il responsabile dell'ufficio giuridico è per forza di cose necessaria una formazione superiore (i giuristi si possono formare solo presso una scuola di livello terziario) e la funzione richiede un livello accresciuto nell'analisi delle problematiche, nelle conoscenze linguistiche, ecc. Per contro, queste peculiarità non sono così determinanti per gli altri capi ufficio. Senza nulla togliere ai compiti e alle responsabilità di questi ultimi, appare quindi pertinente e conforme ai principi sopra ricordati un diverso (migliore) trattamento del capo dell'ufficio giuridico rispetto ai colleghi posti allo stesso livello dell'organigramma della Sezione. A questo proposito non ci si può esimere dall'osservare che il ricorrente si diffonde in una descrizione alquanto sommaria e riduttiva dei compiti del capo ufficio giuridico, di solo supporto agli URC, mentre questi ultimi si occuperebbero della vera e propria attività della Sezione (core business). Del resto, il solo fatto di condividere la stessa posizione organica con altri colleghi non basta certo per rivendicare con successo lo stesso trattamento salariale. Altri sono i fattori che, insieme, devono essere presi in considerazione al fine di una corretta definizione della posizione all'interno della scala stipendi. Già per questi motivi il principio della parità di trattamento in concreto non è stato violato, vista l'assenza di situazioni paragonabili.
4. Infine, non si comprendono i motivi, che il ricorrente non si premura di indicare, per i quali avrebbe subito nel 2018 sotto l'egida della LStip una perdita di fr. 2'000 rispetto al modello precedente: egli è stato agganciato alla classe 10 con 9 aumenti per un salario annuo di fr. 111'940.- a fronte di un salario precedente di fr. 111'678.- annui, in conformità con quanto previsto dall'art. 41 cpv. 1 e 3 LStip, riservata l'applicazione dell'art. 41 cpv. 5 LStip. Per quanto attiene invece al periodo di supplenza del suo predecessore, circostanza che a dire del ricorrente avrebbe dovuto essere presa in considerazione nella decisione di aggancio, la questione esula da questa procedura. Si osserva nondimeno che egli è stato retribuito durante la supplenza secondo quando previsto dall'art. 16 vLStip e nulla può trarre a suo vantaggio da ciò per spuntare una migliore classificazione. Pure estranee al presente procedimento sono le considerazioni generiche sul trattamento salariale dei consulenti URC per rapporto a quella dei consulenti AI, posizioni queste ultime che non riguardano il ricorrente.
5. Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto, a conferma della correttezza della classificazione del ricorrente. La tassa di giustizia è posta a suo carico (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, rimane a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera