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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.08.2017 52.2017.253

August 3, 2017·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,397 words·~12 min·3

Summary

Permesso di dimora per formazione

Full text

Incarto n. 52.2017.253  

Lugano 3 agosto 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente, Marco Lucchini, Sarah Socchi

vicecancelliere:

Thierry Romanzini

statuendo sul ricorso 5 maggio 2017 di

RI 1  patrocinato da: PA 1  

contro  

la risoluzione 28 marzo 2017 (n. 1408) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 9 gennaio 2017 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di rifiuto di rilascio di un permesso di dimora per motivi di studio;

ritenuto,                          in fatto

                                  A.   Il 24 agosto 2016, il cittadino serbo RI 1 (1995) - titolare di un diploma di maturità con indirizzo "Commercio, settore alberghiero e turismo" con profilo di "tecnico nel settore di turismo-esperimento" conseguito presso la Scuola secondaria superiore serba - ha chiesto alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, per il tramite dell'Ambasciata di Svizzera a Belgrado, un visto di entrata, con il conseguente rilascio di un permesso di dimora, allo scopo di frequentare la sezione di specialista turistico dipl. SSS della Scuola superiore alberghiera e del turismo (SSAT) a Bellinzona, precisando che sarebbe andato a vivere a Vezia presso i nonni __________ e __________ (1949 e 1955), i quali avrebbero funto da garanti. Egli ha motivato la richiesta con il fatto di essere attirato dalla professione turistica, avendo già frequentato una scuola in tale settore in Serbia, e di volere completare la propria formazione presso la SSAT. Ha inoltre assicurato la propria partenza dalla Svizzera alla fine degli studi, prevista nel giugno 2019.

Il 13 dicembre 2016, la nonna __________ ha dichiarato che durante l'anno 2016 il nipote aveva già soggiornato in Svizzera dal 7 marzo al 4 aprile per un corso intensivo di lingua italiana livello A presso la scuola __________ e dal 1 settembre al 28 ottobre per frequentare la SSAT.

                                  B.   Il 9 gennaio 2017 la Sezione della popolazione ha respinto la domanda.

Dopo avere indicato che l'interessato non ha alcun diritto all'ottenimento di un tale genere di permesso, il Dipartimento ha considerato che RI 1 aveva già ottenuto nel 2014 il diploma di maturità nel settore alberghiero e turismo in Serbia e non era stata sufficientemente dimostrata la necessità di continuare la propria formazione in Svizzera presso la SSAT. La decisione è stata resa sulla base degli art. 3, 27, 96 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), nonché 6 cpv. 2, 23 e 24 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).

                                  C.   Con giudizio 28 marzo 2107, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per non rilasciare il permesso di dimora al ricorrente in virtù dei motivi addotti dal Dipartimento, soggiungendo come la sua partenza dal nostro Paese, dove vivono i nonni ed è comproprietario insieme a loro di un appartamento nonché titolare di un conto bancario proprio, non fosse garantita. Gli ha pure rimproverato di essere entrato in Svizzera senza autorizzazione e di avere frequentato la SSAT durante un paio di mesi privo del necessario permesso.

                                  D.   Contro la predetta pronunzia governativa il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento siccome la ritiene arbitraria e postulando il rilascio di un permesso di dimora allo scopo di seguire una formazione nel settore turistico presso la SSAT a Bellinzona.

Il ricorrente, il quale ritiene che la decisione impugnata necessitava di ulteriori approfondimenti, precisa che il diploma da lui conseguito presso la scuola secondaria in Serbia non corrisponde alla nostra maturità liceale bensì a un titolo di studio professionale che non permette tuttavia di accedere alle scuole superiori come può esserlo un'università. Ma anche se lo permettesse, questo non gli impedirebbe di seguire o completare la propria formazione nel settore turistico presso un istituto specializzato come quello di Bellinzona, visto pure che il direttore della SSAT ha dichiarato che non vi sono ostacoli formali alla frequentazione della scuola. Ritiene che la decisione impugnata sia lesiva in ogni caso del principio della proporzionalità.

                                  E.   All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il Consiglio di Stato che il Dipartimento, senza formulare particolari osservazioni al riguardo.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 27 cpv. 1 LStr, lo straniero può essere ammesso in Svizzera per seguire una formazione o un perfezionamento professionale se: la direzione dell'istituto scolastico conferma che la formazione o il perfezionamento può essere intrapreso (a); vi è a disposizione un alloggio conforme ai suoi bisogni (b); dispone dei mezzi finanziari necessari (c) e possiede il livello di formazione e i requisiti personali necessari per seguire la formazione o il perfezionamento previsti (d).

L'art. 23 cpv. 1 OASA dispone che l'esistenza dei mezzi finanziari necessari per una formazione o un perfezionamento (art. 27 cpv. 1 lett. c LStr) può in particolare essere comprovata mediante: una dichiarazione d'impegno nonché una prova di reddito o di patrimonio di una persona solvibile con domicilio in Svizzera; gli stranieri devono essere titolari di un permesso di dimora o di domicilio (a); la conferma di una banca ammessa in Svizzera concernente l'esistenza di sufficienti valori patrimoniali del richiedente (b); l'assicurazione vincolante di una congrua borsa di studio o di un congruo prestito per la formazione (c). L'art. 23 cpv. 2 OASA prevede che le condizioni personali (art. 27 cpv. 1 lett. d LStr) sono in particolare adempite, se non vi sono precedenti soggiorni e procedure di domanda oppure altre circostanze che lascino presagire che la prevista formazione o il previsto perfezionamento serva esclusivamente a eludere le disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri. L'art. 23 cpv. 3 OASA soggiunge che i corsi di formazione o di perfezionamento sono autorizzati di regola per una durata massima di otto anni. Sono possibili deroghe per corsi di formazione o di perfezionamento mirati.

Le scuole che formano o perfezionano stranieri devono garantire una formazione o un perfezionamento confacenti e il rispetto del programma d'insegnamento. Le competenti autorità possono limitare a scuole riconosciute l'ammissione in vista di una formazione o di un perfezionamento (art. 24 cpv. 1 OASA). Inoltre, il programma di insegnamento e la durata della formazione o del perfezionamento devono essere stabiliti (art. 24 cpv. 2 OASA) e la direzione della scuola deve confermare che il candidato possiede la formazione e le conoscenze linguistiche necessarie per seguire la formazione o il perfezionamento previsti (art. 24 cpv. 3 OASA).

2.2. La normativa testé esposta non conferisce tuttavia un diritto al rilascio o al rinnovo di un permesso di dimora per motivi di studio. Nella presente fattispecie non esiste inoltre alcun trattato multilaterale o bilaterale tra la Svizzera e la Repubblica di Serbia, da cui potrebbe scaturire un diritto in tal senso in favore del ricorrente.

Ne discende dunque che le autorità amministrative competenti in materia di polizia degli stranieri fruiscono nell'applicazione di questa disposizione di un ampio potere discrezionale, che sono tenute ad esercitare nel rispetto dei principi generali del diritto, nonché tenendo conto degli interessi pubblici in gioco, delle relazioni personali e del grado d'integrazione dello straniero (art. 96 cpv. 1 LStr). Tale margine di apprezzamento può essere censurato - perlomeno da parte di questo Tribunale soltanto quando il suo esercizio integra gli estremi dell'eccesso o dell'abuso di potere e viola il principio della proporzionalità (cfr. DTF 112 Ib 478).

                                   3.   3.1. Come accennato in narrativa, il 24 agosto 2016 RI 1 ha chiesto il rilascio di un permesso di dimora allo scopo di frequentare i corsi della sezione di specialista turistico per ottenere il diploma SSS alla SSAT. Egli ha motivato la richiesta con il fatto di essere attirato dalla professione turistica, avendo già frequentato una scuola in tale settore in Serbia, e di voler completare la propria formazione.

Con decisione 9 gennaio 2017, confermata su ricorso dal Consiglio di Stato il 28 marzo successivo, l'autorità dipartimentale ha respinto la richiesta, in quanto RI 1 aveva già ottenuto nel 2014 il diploma di maturità nel settore alberghiero e turismo in Serbia e non era stata sufficientemente dimostrata la necessità di continuare la propria formazione in Svizzera.

Le conclusioni cui sono giunte le autorità inferiori vanno condivise.

3.2. RI 1 ha ottenuto il 13 giugno 2014 la maturità con indirizzo "Commercio, settore alberghiero e turismo" con profilo di "tecnico nel settore di turismo-esperimento" presso la Scuola secondaria superiore di __________ in Serbia.

Come ha rilevato il Consiglio di Stato, la scuola frequentata dal ricorrente nel suo Paese di origine, della durata di 4 anni, non è una scuola obbligatoria. È una scuola di turismo, come l'ha denominata l'interessato sia nella lettera di motivazione per studiare in Svizzera che nel suo curriculum vitae ("State Tourism High School"). Ancora in questa sede egli ha precisato che il diploma di maturità conseguito in Serbia nel 2014 è un titolo di studio professionale (ricorso ad 4 pag. 3). Del resto, per poter frequentare la SSAT è necessario disporre di un titolo di studio di livello secondario II: un attestato federale di capacità, un diploma di scuola di commercio triennale, un diploma di scuola media superiore specializzata oppure la maturità professionale o quella liceale (http://www.ssat.ch/operatore-del-turismo/ammissione.cfm).

Inoltre la prima formazione acquisita da RI 1 comprendeva delle materie (imprenditorialità, formazione e collocamento di viaggi turistici, realizzazione e calcolo di viaggi turistici) che gli hanno permesso di entrare in contatto con il mondo del lavoro tramite i suoi stages intrapresi presso un hotel serbo nel giugno e luglio 2014 e ancora nell'agosto del 2015 (curriculum vitae; doc. C: dichiarazione 04.05.17 Hotel __________).

Ritenuto quindi che il ricorrente ha già acquisito una prima formazione, anche pratica, ne discende che egli dispone già di conoscenze sufficienti per assicurarsi un avvenire professionale nel suo Paese di origine, di modo che il corso presso la SSAT non gli risulta assolutamente indispensabile. Giova ricordare che, secondo la prassi federale, la priorità va data ai giovani desiderosi di acquisire una prima formazione in Svizzera (STAF C-52/2015 dell'11 maggio 2016 consid. 7.6; C-5909/2012 del 12 luglio 2013 consid. 7.2 con rif).

Il ricorrente pone in evidenza che per il direttore della SSAT non vi sono ostacoli formali alla frequentazione della scuola (doc. B: dichiarazione via email 18.04.17 di __________ al patrocinatore di RI 1, versata agli dinnanzi al Tribunale) e che il corso per l'ottenimento per specialista turistico dipl. SSS è basato su materie (gestione del turismo, elementi del turismo, geografia del turismo, economia del turismo, sistemi di prenotazione, antropologia del turismo, beni culturali e territorio ed enogastronomia) più specifiche rispetto a quelle da lui seguite in Serbia. Sennonché, egli non dimostra che l'approfondimento nel settore non possa essere assolto presso altri istituti specializzati del suo Paese di origine, segnatamente a Belgrado (Visocka turisticka Skola, Singidunum University) o a Novi Sad (Educons University), oppure in altro Paese europeo. Il fatto che il direttore __________ abbia dichiarato che il ricorrente adempie i requisiti per frequentare la scuola di Bellinzona non è quindi determinante. Si rivela pertanto priva di consistenza anche la critica rivolta al Consiglio di Stato per non avere proceduto a raccogliere la testimonianza dei responsabili della SSAT e in particolare quella del suo direttore.

Oltre a ciò occorre pure rilevare che l'insorgente non ha mai indicato - a parte gli stages frequentati nell'estate del 2014 e del 2015 - di cosa egli si sia effettivamente occupato sull'arco di 2 anni a partire dal conseguimento della maturità fino a quando si è iscritto alla SSAT, ovvero se abbia frequentato altre scuole superiori oppure esercitato una professione.

3.3. Benché la necessità di proseguire i propri studi in Svizzera non costituisca una delle condizioni poste all'art. 27 LStr - che, giova ricordarlo, è di natura potestativa ("Kann-Vorschrift") -, bisogna considerare che le autorità dispongono di un vasto margine di apprezzamento nel quadro della presente causa.

Ora, sebbene non si intenda contestare l'utilità che potrebbe costituire la formazione che l'interessato si prefigge di iniziare in Svizzera e si comprendano le sue legittime aspirazioni a volerle acquisire, si deve nondimeno constatare che non vi sono ragioni specifiche e sufficienti nella presente fattispecie che siano di natura tale da giustificare il rilascio del permesso sollecitato, tenuto pure conto della politica restrittiva in materia di ammissione nell'ambito dei permessi per motivi di studio che le autorità elvetiche perseguono nella materia. Ma vi è di più.

Dagli atti di causa risulta che il ricorrente è già stato più volte in Svizzera per rendere visita ai nonni in passato (a partire dal 2001), è comproprietario con gli stessi di un appartamento nel nostro Cantone ed è titolare di un conto bancario. Questi elementi denotano che in caso di ottenimento del permesso di soggiorno, la sua partenza dalla Svizzera al termine degli studi entro i termini previsti non potrà essere garantita e lasciano presagire che la prevista formazione potrebbe servire a eludere le disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri (art. 23 cpv. 2 OASA in relazione con l'art. 27 cpv. 1 lett. d LStr).

                                   4.   Si deve pertanto concludere che la decisione impugnata va confermata, in quanto non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità in ordine alla valutazione dell'adeguatezza di un simile provvedimento. Essa non disattende nemmeno il principio della proporzionalità.

                                   5.   Stante quanto precede, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'500.–, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 113 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     Il vicecancelliere

52.2017.253 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.08.2017 52.2017.253 — Swissrulings