Incarto n. 52.2016.549
Lugano 7 agosto 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo
Matteo Cassina, vicepresidente
assistito dal vicecancelliere:
Reto Peterhans
statuendo sul ricorso del 3 novembre 2016 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 4 ottobre 2016 dell'Autorità di vigilanza sulle professioni di fiduciario (Autorità di vigilanza) che ha negato all'insorgente il rilascio dell'autorizzazione cantonale per l'esercizio della professione di fiduciario finanziario;
ritenuto, in fatto
che il 10 settembre 2015 RI 1 ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di fiduciario finanziario;
che con decisione del 4 ottobre 2016 l'Autorità di vigilanza ha respinto la domanda, rilevando come l'istante, che vantava un'esperienza lavorativa nel settore bancario a __________, non disponesse della necessaria pratica in ambito fiduciario;
che avverso questa pronuncia RI 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio dell'autorizzazione richiesta per i motivi di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito;
che all'accoglimento del gravame si è opposta l'Autorità di vigilanza;
che in sede di replica e di duplica le parti si sono riconfermate nelle loro tesi e domande di giudizio;
considerato, in diritto
che, secondo l'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100), il Tribunale can-tonale amministrativo può decidere nella composizione di un giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante importanza, evenienza che si realizza in concreto;
che il 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore la legge federale sui servizi finanziari del 15 giugno 2018 (LSerFi; RS 950.1) e la legge federale sugli istituti finanziari del 15 giugno 2018 (LIsFi; RS 954.1) con le loro rispettive ordinanze di esecuzione;
che queste leggi e ordinanze federali disciplinano in modo esaustivo le varie attività che contraddistinguono la professione di fiduciario finanziario, così come è definita dall'art. 5 della legge cantonale sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 1° dicembre 2009 (LFid; RL 953.100);
che pertanto, in virtù del principio della forza derogatoria del diritto federale su quello cantonale (art. 49 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101), a partire dall'inizio dell'anno corrente il regime autorizzativo previsto dalla LFid non trova più alcun spazio di applicazione nei confronti di chi intende intraprendere la professione di fiduciario finanziario in Ticino;
che, per effetto delle suddette modifiche legislative intervenute a livello federale, la presente causa, vertente sul mancato rilascio al ricorrente di un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di fiduciario finanziario, è dunque divenuta priva d'oggetto;
che di conseguenza il ricorso di RI 1 deve essere stralciato dai ruoli;
che visto l'esito si prescinde dal prelievo di tasse e spese e non si assegnano ripetibili (art. 47 e 49 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli, in quanto divenuto privo d'oggetto.
2. Non si prelevano né tasse né spese. Al ricorrente va restituito l'importo di fr. 1'500.- versato a titolo di anticipo.
3. Non si assegnano ripetibili.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
5. Intimazione a:
Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo
Il vicecancelliere