Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 14.10.2015 52.2015.305

October 14, 2015·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,697 words·~8 min·5

Summary

Bando di concorso a procedura libera pubblicato solo all'albo comunale; annullamento di tutta la procedura per grave vizio non sanabile

Full text

Incarto n. 52.2015.305  

Lugano 14 ottobre 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente, Stefano Bernasconi, Aurelio Facchi, supplente

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 18 giugno 2015 della

RI 1  patrocinata da: PA 1   

contro  

la decisione 8 giugno 2015 del CO 2, che in esito al concorso concernente la manutenzione delle scarpate delle strade comunali per il periodo 2015 - 2018 ha assegnato il lotto 2 a CO 1

ritenuto,                      in fatto

     che il 29 aprile 2015 il CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare i lavori di manutenzione delle scarpate stradali relativamente al periodo estate 2015 -autunno 2018;

che l'avviso di gara, esposto unicamente agli albi comunali, segnalava che la commessa era suddivisa in due lotti, comprendenti i seguenti comprensori:

-      lotto 1 Sud: __________;

-      lotto 2 Nord: __________;

     che il capitolato di appalto e modulo d'offerta preannunciava che le offerte sarebbero state valutate in base a quattro criteri, segnatamente:

1. Prezzo Valutazione: importo d'apertura del prezzo complessivo offerto. Nota da 1 a 3 (min. 1 pto) Formula di valutazione: (prezzo più alto - prezzo offerto) x 3 (prezzo più alto - prezzo più basso)

50%

2. Esperienza lavori analoghi Valutazione: lavori analoghi realizzati negli ultimi 5 anni (vedi punto 11 capitolato) Nota 3: almeno 4 stagioni di lavoro Nota 2: almeno 2 stagioni di lavoro Nota 1: nessuna esperienza  

20%

3. Idoneità veicolo Valutazione: tipo del veicolo e delle attrezzature a disposizione (vedi punti 11 capitolato). Idoneità valutata in base alle caratteristiche degli attrezzi ed alla protezione ambientale Nota 3: veicolo idoneo Nota 2: veicolo parzialmente idoneo Nota 1: veicolo poco idoneo  

20%

4. Personale conducente Valutazione: il numero di conducenti disponibili ed in grado di eseguire il servizio (vedi pto 12 capitolato). Nota 3: almeno 1 autista di riserva Nota 1: nessun autista di riserva

10%

con l'appunto che in caso di parità di punteggio l'aggiudicazione sarebbe avvenuta ad esclusivo giudizio del municipio;

che ai punti 2 (descrizione dell'appalto) e 7 (caratteristiche tecniche dei veicoli) lo stesso documento indicava chiaramente che i lavori messi a concorso dovevano essere eseguiti con un veicolo idoneo, dotato di ben precise caratteristiche:

"2. Descrizione dell'appalto Genere dell'appalto Con il presente appalto vengono messi a concorso due lotti di manutenzione delle scarpate stradali e/o di aree pubbliche comunali, da eseguire con veicolo idoneo e trinciatrice per erba e ramaglie. Il committente mette se del caso a disposizione il persone ausiliario per la pulizia preliminare dei bordi e successiva pulizia del sedime stradale, oltre alla segnaletica necessaria."

"7. Caratteristiche tecniche dei veicoli

Sul modulo d'offerta dovranno essere indicati i dettagli dei veicoli impiegati. Le attrezzature devono essere conformi alle norme dell'Unione svizzera dei professionisti della strada (VSS).

-      il veicolo deve essere in ottimo stato ed efficiente, di dimensioni idonee alla larghezza delle strade comunali, in particolare quelle dei monti e delle tratte sterrate.

-      l'aggregato trinciatrice per erba e ramaglie deve essere anch'esso efficiente e conforme con le prescrizioni in ambito di sicurezza sul posto di lavoro.

-      l'assuntore si assume ogni e qualsiasi onere per la manutenzione e le riparazioni del veicolo e dell'aggregato trinciatrice.

-      il Municipio si riserva di far ispezionare veicoli e aggregati da mettere a disposizione e di proporre eventuali accorgimenti tecnici necessari."

che nel termine prestabilito sono pervenute al committente due offerte per il lotto 1 e cinque offerte per il lotto 2; la graduatoria è risultata essere la seguente:

                                  Lotto 1                                Punti                     Lotto 2           Punti

                                                   1. __________                   3.00                       1. __________           2.879

                                                   2. __________                   2.00                       2. CO 1           2.650

                                                                                                                           2. RI 1           2.650

                                                                                                                           3. __________           2.490

                                                                                                                           4. __________           1.800

     che __________, risultato miglior offerente in entrambi i lotti, non dispone di macchinari e personale sufficiente per l'esecuzione di tutta la commessa; con decisione 8 giugno 2015 il CO 2 ha quindi deliberato il lotto 1 a __________ e il lotto 2 a CO 1;

che per giustificare quest'ultima scelta il municipio ha sottolineato che:

     "in caso di parità e prima di un eventuale sorteggio, le offerte vanno valutate anche per altri fattori non compresi nei criteri di aggiudicazione; in questo caso il signor CO 1 indica indennità di trasferta e di attesa più favorevoli rispetto alla ditta RI 1 e pertanto deve essere considerato miglior offerente rispetto alla ditta RI 1 ";

     che avverso l'aggiudicazione del lotto 2 la ditta individuale RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, domandandone l'annullamento e sollecitando l'attribuzione della commessa a proprio favore previa concessione dell'effetto sospensivo al ricorso;

     che la ricorrente ha rimproverato al municipio di aver fatto capo a criteri di aggiudicazione non previsti dalle regole di gara, atteso che i costi di attesa e di trasferta erano stati esplicitamente richiesti a mero titolo indicativo; in secondo luogo, l'insorgente ha contestato il punteggio attribuito a CO 1 per l'idoneità del veicolo, che in realtà non sarebbe adatto per l'esecuzione dei lavori "industriali" posti a concorso trattandosi di un mezzo agricolo con targhe verdi;

che in sede di risposta il CO 2 si è rimesso al giudizio del Tribunale, sostenendo di aver scelto l'offerta ritenuta più vantaggiosa;

che l'ULSA si è affidato alle allegazioni del committente, evidenziando di non essere stato coinvolto nella procedura;

che il deliberatario CO 1 è rimasto silente;

considerato,                in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;

che in quanto partecipante alla gara d'appalto, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare l'aggiudicazione della commessa ad un altro concorrente (art. 37 lett. d LCPubb e 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1);

che il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm); il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente e l'ulteriore documentazione esibita dalla ricorrente bastano per statuire sull'impugnativa con sufficiente cognizione di causa;

che di principio le commesse pubbliche sono aggiudicate nell'ambito di una procedura libera o selettiva (vedi art. 7 cpv. 1 LCPubb); nei casi particolari previsti dalla legge, soggiunge la norma (cpv. 2), sono inoltre ammesse la procedura ad invito e l'incarico diretto, ovvero procedure a concorrenza limitata;

che contrariamente a quest'ultime, le cosiddette procedure aperte sono contraddistinte dal fatto che la commessa prevista viene messa pubblicamente a concorso;

che la pubblicazione è volta a salvaguardare il principio cardine della trasparenza sancito dall'art. 1 lett. a LCPubb (Etienne Pol-tier, Droit des marchés publics, Berna 2014, n. 282 segg.) e a garantire un'efficace e libera concorrenza (art. 1 lett. b LCPubb; messaggio n. 4806 del 28 ottobre 1998 del Consiglio di Stato concernente l'adozione della LCPubb, commento ad art. 14);

che a norma di legge (vedi art. 17 LCPubb) questa esigenza di divulgazione viene soddisfatta pubblicando l'avviso di gara sul Foglio ufficiale cantonale (cpv. 1), se non addirittura sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e/o sugli organi previsti dagli accordi internazionali (cpv. 2);

che solo un'ampia diffusione dell'avviso di gara nelle modalità indicate dalla LCPubb permette infatti di raggiungere il maggior numero di potenziali concorrenti aventi domicilio o sede in Ticino, rispettivamente in Svizzera se il cantone di provenienza garantisce la reciprocità (cfr. art. 5 lett. a LCPubb);

che nel caso di specie, il CO 2 non ha pubblicato l'avviso di gara sul Foglio ufficiale, ma si è limitato ad esporlo agli albi comunali; il che spiega perché al concorso hanno partecipato solo alcune persone fisiche o ditte della regione;

che la gara è stata quindi instaurata senza ossequiare le esigenze di trasparenza e le formalità di pubblicazione imposte dalla legge;

che l'avviso di concorso esposto agli albi comunali non rispetta nemmeno i contenuti minimi prescritti dall'allegato 3 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP, RL 7.1.4.1.6);

che le predette irregolarità, gravi e irrimediabili in quanto costituite da lesioni di norme di diritto imperativo, non consentono di soprassedere all'annullamento dell'intera procedura concorsuale che ha portato all'aggiudicazione del lotto 2 oggetto dell'odierno contendere;

che il fatto che la ricorrente abbia omesso di impugnare l'avviso di gara e le sue modalità di pubblicazione non permette di approdare a conclusione diversa; il Tribunale è tenuto a rilevare d'ufficio la violazione di formalità essenziali di procedura come quelle disattese dal committente;

che sulla scorta di quanto precede il ricorso va parzialmente accolto, con il conseguente, inevitabile annullamento della decisione impugnata e del concorso che l'ha preceduta;

che l'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa;

che la tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dal gravame ed ai valori in discussione, è posta a carico della ricorrente e del committente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm); quest'ultimo - contrariamente all'aggiudicatario che si è disinteressato della causa - non può esser mandato esente da qualsiasi aggravio pur essendosi rimesso al giudizio del Tribunale, poiché con la sua decisione ha provocato il contenzioso nel quale è intervenuto a tutela di interessi economici propri (DTF 128 II 90 consid. 2b);

che alla ricorrente, assistita da un legale, sono dovute congrue ripetibili commisurate in funzione dell'esito della causa (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.  Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza, la decisione 8 giugno 2015 con cui CO 2 ha aggiudicato a CO 1 la manutenzione delle scarpate delle strade comunali del lotto 2 per il periodo 2015 - 2018 è annullata assieme alla procedura che la precede.

2.  La tassa di giustizia di fr. 1'500.è posta a carico della ricorrente e del CO 2 in ragione di ½ ciascuno. Alla ricorrente va restituita la somma di fr. 750.- versata in eccesso a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.

                              3.  Il committente verserà alla ricorrente fr. 600.- a titolo di ripetibili.

4.  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

5.  Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                            Il segretario

52.2015.305 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 14.10.2015 52.2015.305 — Swissrulings