Incarto n. 52.2012.75
Lugano 10 aprile 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Stefano Bernasconi, Flavia Verzasconi
segretaria:
Paola Passucci, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 20 febbraio 2012 della
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
il bando ed il capitolato del concorso indetto dal Dipartimento delle finanze e dell'economia per aggiudicare le opere da chiusura elettriche/cilindri occorrenti al Centro professionale di __________, blocco A + B;
vista la risposta 5 marzo 2012 della Sezione della logistica;
preso atto della replica 13 marzo 2012 della ricorrente e della duplica 5 aprile 2012 dell'ente banditore;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 27 gennaio 2012 il Dipartimento delle finanze e dell'economia ha indetto a nome del Consiglio di Stato un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da chiusura elettriche/cilindri occorrenti al Centro professionale di __________, blocco A + B (FU n. __________ pag. __________).
B. a. La lettera b del bando indica che il concorso ha per oggetto la fornitura e la posa di cilindri per chiusure elettriche, suddivise in due tappe: 32 pezzi per la tappa 1 e 181 pezzi per la tappa 2.
b. Il capitolato di appalto riprende sostanzialmente le stesse indicazioni, mentre il modulo d'offerta descrive partitamente le prestazioni richieste e le caratteristiche tecniche del materiale necessario. Da esse è possibile desumere che per i cilindri il committente ha scelto un prodotto di riferimento (__________), dando modo ai concorrenti di proporre un articolo equivalente. Per il sistema di progettazione, gestione e programmazione delle chiusure elettriche, l'ente banditore ha invece indicato senza alternative il programma __________, avvertendo che tutti i componenti elettronici offerti (ovvero i cilindri) avrebbero dovuto essere compatibili e interfacciarsi con il software selezionato.
C. Contro il predetto bando e la relativa documentazione di gara la RI 1 (in seguito: RI 1) è insorta dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che vengano annullati. In sostanza, la ricorrente ha rimproverato al committente di aver imposto la fornitura di un prodotto preciso, aprendo la gara alle sole ditte in grado di offrire materiale della marca __________. A mente dell'insorgente, questa impostazione della gara sarebbe discriminante e lesiva dell'art. 16 cpv. 2 del Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6).
D. In sede di risposta la Sezione della logistica si è opposta all'accoglimento dell'impugnativa, annotando di aver lasciato ai concorrenti facoltà di offrire hardware alternativi per rapporto al prodotto di riferimento prescelto. Quanto al software, ha evidenziato come la sola equivalenza non sia sufficiente per garantire l'efficace e l'efficienza di un importante sistema quale è quello degli accessi di più stabili amministrativi.
E. Con la replica e la duplica le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive posizioni, puntualizzandole ulteriormente. Il committente ha rilevato in particolare che la scelta di imporre il software __________ è dipesa dalla volontà di impiegare questo sistema in tutte le sedi scolastiche professionali-tecniche, settore nel quale insegnano docenti itineranti. Attualmente questo applicativo è già in funzione presso la Scuola medico tecnica di __________, istituto ove lavorano anche 4 professori attivi al Centro professionale di __________.
Considerato, in diritto
1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.
1.2. In quanto operante nel campo della tecnica della sicurezza (vedi estratto RC consultabile in internet), la RI 1 è senz'altro legittimata a contestare gli elementi del bando - e i relativi atti - pubblicati dalla stazione appaltante (art. 37 lett. a LCPubb e 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
1.3. Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm). Il carteggio concernente il concorso prodotto dal committente e l'ulteriore documentazione esibita dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con sufficiente cognizione di causa.
2.Secondo l'art. VI dell'Accordo sugli appalti pubblici del 15 aprile 1994 (AAP; RS 0.632.231.422), le specifiche tecniche che definiscono le caratteristiche dei prodotti o servizi che saranno oggetto di un appalto, come la qualità, le proprietà d'impiego, la sicurezza e le dimensioni, i simboli, la terminologia, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, o i processi e metodi di produzione, come pure le prescrizioni relative alle procedure di valutazione della conformità definite dalle entità contraenti, non devono essere stabilite, adottate o applicate allo scopo di creare ostacoli non necessari al commercio internazionale, né in modo tale che abbiano tale effetto (cpv. 1). Le specifiche tecniche prescritte dalle entità contraenti sono, se del caso: (a) definite in funzione delle proprietà d'impiego del prodotto piuttosto che in funzione della sua concezione o delle sue caratteristiche descrittive; e (b) basate su norme internazionali, se esistono, oppure, in caso contrario, su regolamenti tecnici nazionali, su norme nazionali riconosciute o su codici delle costruzioni (cpv. 2). Non devono essere richiesti o menzionati, soggiunge la norma (cpv. 3), marchi di fabbrica o commercio né nomi commerciali, brevetti, modelli o tipi speciali, né origini o produttori o fornitori determinati, tranne quando non esistano altri mezzi sufficientemente precisi o intellegibili per descrivere le condizioni dell'appalto e purché nel fascicolo di gara figurino espressioni quali "o l'equivalente". Per le commesse edili e le forniture, dispone il diritto cantonale, il capitolato d'appalto deve basarsi sulle norme professionali in vigore ed essere allestito secondo posizioni standardizzate e riconosciute dalle categorie professionali (art. 11 cpv. 1 RLCPubb/ CIAP). Nell'allestimento del capitolato è in particolare vietato - a meno che ciò non sia giustificato dal particolare oggetto della commessa - introdurvi prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure che indichino marche, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. Indicazioni del genere, accompagnate dalla menzione "o equivalente" sono ammesse soltanto nei casi in cui non sia possibile una descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise (art. 16 cpv. 2 RLCPubb/CIAP). L'esigenza di precisione del capitolato deve evitare di tradursi nell'imposizione di condizioni tali da limitare illecitamente la cerchia dei potenziali concorrenti (STA 52.2005.291 del 28 settembre 2005; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Evelyne Clerc, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, vol. I, 2. ed., Zurigo 2007, n. 239 segg.). Deroghe sono ammesse qualora: (a) le norme, i benestare tecnici svizzeri o europei o le specificazioni tecniche comuni non includano alcuna disposizione in materia di accertamento della conformità dei prodotti, o qualora non esistano mezzi tecnici che permettano di stabilire in modo soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme o a tali benestare o a tali specificazioni tecniche comuni, oppure (b) quando le apparecchiature già impiegate dai committenti impongono l'uso di prodotti non compatibili, o il cui costo risulti sproporzionato rispetto al valore complessivo della commessa, purché venga consensualmente definita una strategia che consenta il graduale passaggio alle indicate norme, benestare o specificazioni (art. 16 cpv. 4 RLCPubb/CIAP).
3.Nell'evenienza concreta, la documentazione di gara lascia ai concorrenti facoltà di offrire articoli alternativi ai cilindri __________ scelti dal committente quale prodotto di riferimento. Gli atti prescrivono però in modo vincolante la marca ed il tipo di software che lo Stato intende acquistare (__________), avvertendo i concorrenti che tutte le componenti elettroniche offerte (hardware) devono essere compatibili e interfacciarsi con il programma di gestione degli accessi selezionato. Non è dato di sapere se sul mercato esistono cilindri elettronici oltre a quelli della __________ che possano integrarsi con il sistema informatico __________. V'è motivo di dubitarne. La questione non va tuttavia approfondita, poiché laddove ha imposto in modo vincolante la fornitura di un determinato programma informatico la committenza ha indubbiamente violato il divieto sancito dagli art. VI cpv. 3 AAP e 16 cpv. 2 RLCPubb/CIAP. È invero evidente che così facendo l'ente banditore ha favorito la ditta __________ (società legata alla austriaca __________, che ha siglato una joint venture con la spagnola __________, multinazionale specializzata nello sviluppo di sistemi di controllo degli accessi), escludendo qualsiasi concorrenza. Quand'anche il programma __________ possa essere acquistato e rivenduto da chiunque, dato che le prescrizioni di gara non prevedono specifici criteri d'idoneità particolare, il principio della libera concorrenza di cui all'art. 1 lett. b LCPubb risulta comunque disatteso a monte. In base alle carte processuali non sono peraltro dati i presupposti per una deroga. L'intento di voler dotare tutte le scuole professionali-tecniche di un unico sistema di gestione degli accessi in grado di amministrare l'andirivieni dei docenti che si spostano da una sede all'altra è del tutto ragionevole e degno di considerazione, ma rapportato alla singola gara oggetto dell'attuale contendere non permette di eludere il divieto sancito dall'art. 16 cpv. 2 RLCPubb/CIAP. Tanto più che in questo momento il programma __________ è in uso unicamente presso la Scuola medico tecnica di __________, istituto ove lavorano solo 4 professori attivi anche al Centro professionale di __________. Non si tratta dunque di inserire un determinato prodotto in una larga rete della stessa famiglia già implementata, in modo da assicurare una corretta uniformità/interscambiabilità tecnica. La situazione attuale non giustifica insomma un'eccezione al divieto di introdurre nel capitolato prescrizioni menzionanti prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza, rispettivamente di una ben precisa marca. Eventuali esigenze di razionalizzazione e di uniformazione nel contesto del concorso in discussione vanno affrontate e risolte attraverso la definizione di criteri qualitativi che possano essere valutati in modo oggettivo.
4.Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto ed il bando di concorso annullato. Il committente provvederà a rinviare ai concorrenti le offerte pervenutegli senza aprirle.
5.Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 LPamm). Le ripetibili sono invece poste a carico dello Stato secondo soccombenza (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. il bando ed il capitolato del concorso indetto dal Dipartimento delle finanze e dell'economia per aggiudicare le opere da chiusura elettriche/cilindri occorrenti al Centro professionale di __________, blocco A + B, sono annullati;
1.2. l'ente banditore rinvierà ai concorrenti le offerte pervenutegli senza aprirle.
2. Non si preleva tassa di giustizia. Lo Stato rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria