Incarto n. 52.2012.386
Lugano 6 dicembre 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Paola Passucci, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 3 ottobre 2012 della
RI 1
contro
la decisione 26 settembre 2012 del municipio di CO 2, che ha deliberato alla CO 1 di __________ le opere da metalcostruttore (fornitura e posa di gelosie in alluminio) occorrenti nell'ambito della ristrutturazione della locale casa comunale;
viste le risposte:
- 9 ottobre 2012 del Dipartimento del territorio, Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti (ULSA);
- 17 ottobre 2012 della CO 1;
- 17 ottobre 2012 del municipio di CO 2;
preso atto della replica 2 ottobre 2012 (recte 26 ottobre 2012) della ricorrente e delle dupliche:
- 6 novembre 2012 della CO 1;
- 7 novembre 2012 del municipio di CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 24 agosto 2012 il municipio di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da metalcostruttore (fornitura e posa di gelosie in alluminio) occorrenti nell'ambito della ristrutturazione della locale casa comunale (FU n. __________ pag. __________). Il bando di concorso stabiliva che la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri e fattori di ponderazione:
1. economicità del prezzo 50%
2. qualità dell'imprenditore 40%
3. attendibilità dell'offerta 10%
Le modalità di determinazione della nota relativa al prezzo dell'offerta (criterio 1) erano fissate alla posizione 224.200 delle disposizioni particolari CPN 102. L'attendibilità dell'offerta (criterio 3) sarebbe stata invece valutata secondo le modalità esposte alla pos. 224.400. Gli atti del concorso non precisavano tuttavia in che modo la qualità dell'imprenditore (criterio 2) sarebbe stata apprezzata. Il cap. 3 del capitolato, recante il titolo Allegati obbligatori da inoltrare con il modulo di offerta, elencava con precisione la documentazione che andava obbligatoriamente allegata all'offerta (allegati numerati da 1 a 15), avvertendo che in caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il committente assegna un termine perentorio di almeno 5 giorni per produrli e che la mancata presentazione nei termini previsti comporta l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. La stessa prescrizione indicava che i documenti richiesti ai punti 13 (Referenze sull'esecuzione di progetti realizzati, paragonabili al compito previsto) e 14 (Dichiarazione dell'impresa in merito alla cifra di affari annua realizzata nei tre anni precedenti il bando) sono imperativi e da inoltrare con l'inoltro dell'offerta. In mancanza di questi documenti l'offerta è da ritenere nulla. Il committente chiedeva inoltre ai concorrenti di produrre un certificato attestante la conformità del prodotto offerto alle direttive delle assicurazioni svizzere contro la grandine (capitolato gelosie, pag. 2). Nel bando era segnalato chiaramente che contro i documenti di concorso era data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni a partire dal 22 agosto 2012 (inizio del termine di ritiro atti). Nessuno li ha tuttavia impugnati.
B. Nel termine stabilito (17 settembre 2012) sono pervenute al committente le offerte di dodici ditte, per importi compresi tra fr. 39'992.40 e fr. 85'233.60. Preso atto delle conclusioni del rapporto di valutazione dell'Ufficio tecnico comunale, il 26 settembre 2012 il municipio di CO 2 ha risolto di aggiudicare la commessa alla CO 1 di __________ (di seguito: CO 1), giunta prima in graduatoria con 5.50 punti.
C. Contro la predetta decisione la RI 1 di __________, seconda classificata con 4.92 punti, è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame. In via principale, la ricorrente ha postulato l'aggiudicazione della commessa in suo favore. In via subordinata, ha sollecitato invece il rinvio degli atti al municipio per nuova decisione. La ricorrente ha contestato la delibera, annotando che la CO 1 non adempie i requisiti posti dal bando di concorso; la sua offerta andava pertanto estromessa dalla gara. La RI 1 ha messo in dubbio la validità delle referenze addotte dalla deliberataria. A suo parere, i lavori indicati non erano computabili nelle referenze, perché non compiuti dalla CO 1, iscritta a registro di commercio solo dal dicembre 2011, bensì da una ditta terza, la R__________. Per lo stesso motivo ha censurato le indicazioni fornite quo alla cifra d'affari, giacché riferite, per quanto concerne i due anni precedenti la sua costituzione, a quella realizzata dalla R__________. L'insorgente ha inoltre lamentato la produzione tardiva della dichiarazione attestante la garanzia di conformità contro la grandine, fornita dalla deliberataria solo in seguito all'apertura delle offerte. Ha avversato infine la nota 6 attribuita a tutti i concorrenti in tema di referenze. A suo parere, tale punteggio è del tutto arbitrario ed è stato assegnato senza alcun criterio fissato preventivamente e la benché minima spiegazione.
D. In sede di risposta l'ULSA si è rimesso alle allegazioni del municipio di CO 2, evidenziando di essere estraneo alla procedura. Il committente e la CO 1 si sono invece opposti all'accoglimento dell'impugnativa. La deliberataria ha precisato che se da un lato è vero che dal profilo formale la CO 1 risulta costituita nel mese di dicembre 2011, dall'altro è altrettanto vero che la società ha ripreso in toto i contratti di lavoro del personale che all'interno della R__________ eseguiva esattamente il genere di lavori oggetto della presente commessa. Fra le due imprese vi sarebbe dunque una piena identità, di modo che la deliberataria, non solo è autorizzata a fare riferimento al fatturato di quest'ultima per il periodo richiesto come se fosse il proprio, ma è anche legittimata a referenziarsi con le attività svolte dalla struttura che la R__________ le ha trapassato. L'aggiudicataria ha infine rilevato di aver prodotto l'autocertificazione di conformità alla grandine entro il termine perentorio di 5 giorni impartitole dalla committenza. Il municipio di CO 2 ha difeso il proprio operato, sia per rapporto all'aggiudicazione della commessa alla CO 1, sia per rapporto alla valutazione del criterio "qualità dell'imprenditore". Ha precisato che la deliberataria, iscritta a registro di commercio dal 12 dicembre 2011, altro non è che un'emanazione della R__________ nel settore specifico di produzione di gelosie (protezione solare). La lista delle referenze, nonché la dichiarazione della cifra d'affari fornite dalla ditta vincitrice, sono pertanto valide e regolari. Lo stesso dicasi per la dichiarazione di conformità alla grandine, prodotta dalla CO 1 il 21 settembre 2012, entro il termine supplementare impartitole dalla stazione appaltante. Il municipio ha infine chiarito la modalità di valutazione del criterio "qualità dell'imprenditore", osservando di aver assegnato a tutte le concorrenti in lizza la nota massima, ritenuto che nessuna di esse aveva eseguito meno di 3 lavori.
E. Con la replica e la duplica le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive posizioni, con argomentazioni di cui si dirà - per quanto necessario - nei considerandi seguenti.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto partecipante alla gara, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare l'aggiudicazione della commessa ad un altro concorrente (art. 37 lett. d LCPubb e 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad atti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm). Il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente e l'ulteriore documentazione esibita dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con sufficiente cognizione di causa.
2.La RI 1 mette in dubbio la validità delle referenze addotte dalla deliberataria. A suo parere, i lavori indicati non erano computabili nelle referenze, perché non realizzati dalla concorrente CO 1, iscritta a registro di commercio solo dal dicembre 2011, ma da una ditta terza, la R__________. Per lo stesso motivo, ha censurato le indicazioni fornite quo alla cifra d'affari, giacché relative, per quanto concerne i due anni precedenti la sua costituzione (2010, 2011), a quella realizzata dalla R__________. 2.1. Giusta l'art. 20 cpv. 1 LCPubb, il committente può esigere dall'offerente la prova dell'idoneità finanziaria, economica e tecnica. A tal fine precisa i criteri di idoneità, tenuto conto della legislazione speciale. Per quanto attiene alle capacità tecniche, precisa l'art. 22 cpv. 1 lett. c LCPubb, il committente può chiedere all'offerente di provarle mediante l'elenco dei lavori eseguiti negli anni precedenti l'appalto, corredato dai certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti, indicanti l'importo, il periodo e il luogo d'esecuzione. Le cosiddette referenze servono essenzialmente ad attestare la capacità del concorrente di fornire la prestazione oggetto della commessa. Riguardano quindi l'idoneità del concorrente e non la bontà dell'offerta. La giurisprudenza, scostandosi dalla dottrina, ammette comunque la possibilità di utilizzarle come criteri d'aggiudicazione, in quanto atte a permettere al committente di esprimere indirettamente anche un giudizio sulla qualità dell'offerta (STA 52.2005.173 del 22 giugno 2005). Le referenze possono essere personali o aziendali. Le prime riguardano le persone che il committente considera determinanti per il buon esito della commessa (cd. persone-chiave). Servono a dimostrare che il concorrente dispone di personale qualificato non solo dal profilo dei titoli di studio (art. 22 cpv. 1 lett. a LCPubb), ma anche dal profilo dell'esperienza. Queste referenze sono di natura strettamente personale. In caso di cambiamento del datore di lavoro seguono il detentore. Le seconde sono invece di spettanza di un determinato operatore economico, ovvero di un insieme di persone, mezzi tecnici e competenze (cd. know-how), che ha effettivamente fornito la prestazione indicata come referenza. Queste referenze restano legate all'azienda, all'impresa o alla ditta fornitrice della prestazione di riferimento, a prescindere dai cambiamenti che con il trascorrere del tempo subentrano in termini di personale, infrastrutture ed organizzazione. Di regola, le referenze aziendali vengono considerate senz'altro ammissibili fintanto che sussiste un'identità formale tra il soggetto che le ha conseguite ed il concorrente che le inoltra in una gara d'appalto. In verità, la maggior parte delle realtà imprenditoriali è in costante evoluzione: cambiano i dirigenti, le maestranze ed i mezzi tecnici, subentrano nuove metodologie di lavoro, aumenta l'esperienza. Decisivi, dal profilo del valore intrinseco delle referenze aziendali, devono dunque essere gli aspetti che caratterizzano tali realtà dal profilo sostanziale. Al di là delle apparenze, il concorrente che produce una determinata referenza deve identificarsi con l'insieme di persone, mezzi tecnici e competenze che ha fornito la prestazione indicata al fine di comprovare le sue capacità. Ove non sussista identità formale tra l'operatore economico intestatario della referenza ed il concorrente che la inoltra per comprovare le sue capacità tecniche va concessa al secondo la possibilità di dimostrare di identificarsi dal profilo sostanziale con la realtà imprenditoriale del soggetto che ha effettivamente fornito la prestazione indicata a titolo di referenza. Di converso, deve essere data facoltà al committente di non ammettere la referenza prodotta da un concorrente, che pur identificandosi, dal profilo delle apparenze, con l'operatore economico che l'ha acquisita, ha modificato la sua realtà imprenditoriale in misura talmente importante da dover essere considerato un soggetto sostanzialmente diverso. Non viola di conseguenza il diritto ammettere che nel caso in cui un operatore economico ceda ad una nuova realtà imprenditoriale tutte le risorse di cui dispone in termini di personale (dirigenti e maestranze), di mezzi tecnici (infrastrutture e macchinari) e di competenze (know-how) anche le sue referenze appartengano al soggetto che gli è subentrato. L'opposta conclusione che, basandosi sulla forma, continuasse a considerare tali referenze di spettanza dell'operatore economico che si è spossessato delle risorse con cui le ha conseguite non appare sostenibile. In definitiva, se l'art. 48 cpv. 3 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi permette, a determinate condizioni, ad un operatore economico di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, non si vede perché si dovrebbe impedire ad un soggetto che rileva l'intera attività di un determinato operatore economico di prevalersi delle referenze aziendali conseguite da quest'ultimo con le risorse che gli ha ceduto. La disposizione del diritto comunitario europeo non è invero direttamente applicabile. Non viola tuttavia il diritto ispirarsi ad essa per risolvere la questione della trasmissibilità delle referenze aziendali di un operatore economico che cede a terzi l'insieme delle sue attività imprenditoriali, conservando per sé una ditta priva dei dirigenti, delle maestranze e dei mezzi tecnici con cui ha fornito le prestazioni di riferimento (cfr. in tal senso VGr. ZH VB 2008.00194 dell'8 aprile 2009, Stefan Scherler, Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit Dritter, BR 2009, pag. 180). Per potersi prevalere con successo delle referenze della ditta a cui subentra, il concorrente deve in ogni caso dimostrare che sono effettivamente state conseguite con l'insieme delle risorse che ha rilevato. Non basta dimostrare che ne ha acquisito la proprietà economica (STA 52.2009.244 del 31 luglio 2009).
2.2. Nella valutazione delle referenze, il committente fruisce di un ampio margine discrezionale, il cui esercizio può essere censurato da parte dell'autorità di ricorso unicamente nella misura in cui integra gli estremi della violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 61 cpv. 2 LPamm; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61). Presupposto irrinunciabile ai fini dell'esercizio di tale potere da parte del committente è una adeguata conoscenza delle prestazioni fornite a terzi, che vengono addotte dai singoli concorrenti a titolo di referenza. Questa esigenza richiama, a sua volta:
- la produzione, da parte dei concorrenti, di un'esauriente documentazione, che le descriva in dettaglio, specificandone le caratteristiche, l'importanza e l'epoca in cui sono state effettuate;
- una circostanziata verifica, da parte del committente, delle indicazioni fornite dai concorrenti, esperita secondo criteri uniformi ed eventualmente integrata dall'assunzione di informazioni supplementari, adeguatamente protocollate (AGVE 2000, 291; Luzernische Gerichts- und Verwaltungsentscheide, LGVE 2002-II-9);
- una congrua motivazione della valutazione operata dal committente, che permetta ai concorrenti di eventualmente esercitare i loro diritti di difesa e consenta nello stesso tempo all'autorità di ricorso di pronunciarsi con sufficiente cognizione di causa sulla correttezza dell'apprezzamento (STA 52.2009.421 del 4 gennaio 2010).
Spesso, i committenti si accontentano di una generica e sommaria indicazione delle referenze, che valutano fondandosi sulle particolari conoscenze del settore interessato, di cui dispongono i loro consulenti. In questi casi, ove sorgano contestazioni sull'ammissibilità o sulla valutazione di singole referenze, spetta ai committenti fornire all'autorità di ricorso le informazioni supplementari, necessarie per metterla in condizione di verificare la correttezza delle loro deduzioni. Non possono pretendere che il Tribunale cantonale amministrativo ponga rimedio alla mancanza d'informazioni accessibili a tutti gli interessati, esperendo accertamenti sulle caratteristiche dei lavori addotti a titolo di referenza (STA 52.2011.169 del 7 luglio 2011, consid. 7.3).
2.3. Nel caso concreto, il capitolato di appalto elencava con precisione la documentazione che andava obbligatoriamente allegata all'offerta (capitolo 3, allegati numerati da 1 a 15). Avvertiva, in particolare, che il documento richiesto al punto 13 (Referenze sull'esecuzione di progetti realizzati, paragonabili al compito previsto. Vedi CPN 102 prescrizione 224.300 B1) era imperativo e da inoltrare con l'inoltro dell'offerta e che la sua mancata trasmissione avrebbe comportato l'annullamento dell'offerta. La posizione 252.130, recante il titolo Referenze sull'esecuzione progetti realizzati, paragonabili al compito previsto, precisava dal canto suo che i documenti richiesti avrebbero dovuto essere presentati all'interno del fascicolo secondo le modalità descritte nel capitolo 3. In realtà, nessuna delle prescrizioni di gara (neppure la citata pos. 224.300 B1, della quale non v'è peraltro traccia nei documenti di concorso) spiega quali informazioni andavano fornite, rispettivamente quale documentazione andava prodotta per rapporto ai progetti realizzati, analoghi all'opera messa a concorso. Il committente non ha definito cosa intendeva per progetti paragonabili. Non ha d'altronde specificato né il numero di referenze da presentare, né il limite temporale al quale avrebbero dovuto rispondere. Ha pure omesso di indicare se e secondo quali modalità le stesse sarebbero state valutate. Sta di fatto che la CO 1, che risulta iscritta a registro di commercio dal 12 dicembre 2011, ha prodotto con l'offerta un elenco di 9, non meglio precisate, referenze per lavori eseguiti tra il 2007 e il 2012. L'aggiudicataria si è limitata ad indicare, per ognuna di esse: la direzione lavori, l'oggetto, l'importo, il periodo e la persona di contatto. Nulla è dato di sapere circa le caratteristiche di questi lavori. La RI 1 ritiene che le opere in questione non sono state compiute dalla resistente, ma da una ditta terza, la R__________ di __________ e che nessuna di quelle indicate come realizzate tra il 2007 e il 2011 (in buona sostanza, 8 delle 9 referenze addotte), può essere stata effettuata dalla deliberataria, giacché eseguite in epoca anteriore alla sua costituzione. Dal canto suo, la CO 1 sostiene di essere un'emanazione della R__________, dalla quale è interamente detenuta. Osserva di aver ripreso in toto i contratti di lavoro del personale che all'interno della R__________ eseguiva esattamente il genere di lavori oggetto della presente commessa. In siffatte circostanze, osserva, la "nuova" SA continua l'attività della precedente R__________, con i medesimi operai. Fra le due imprese vi sarebbe dunque una piena identità (del prodotto e della catena produttiva, in particolare: materiali e manodopera), di modo che la deliberataria è autorizzata a referenziarsi con le attività svolte dalla R__________, in quanto realizzate dalla stessa identica struttura, ancorché sotto altra ragione sociale. Come detto, non viola il diritto ammettere che nel caso in cui un operatore economico ceda ad una nuova realtà imprenditoriale tutte le risorse di cui dispone in termini di personale, mezzi tecnici e di competenze, anche le sue referenze appartengono al soggetto che gli è subentrato (cfr. supra, consid. 2.1). Ove non sussista, come nel caso di specie, identità formale tra la R__________ (intestataria delle referenze) e la CO 1 che le inoltra per comprovare le sue capacità tecniche, va concesso alla seconda la possibilità di dimostrare di identificarsi dal profilo sostanziale con la realtà imprenditoriale della R__________, soggetto che ha effettivamente fornito le prestazioni indicate a titolo di referenze. Per potersi prevalere con successo delle sue referenze, la CO 1 deve in ogni caso dimostrare che sono effettivamente state conseguite con l'insieme delle risorse che la R__________ le ha ceduto. La resistente non ha prodotto alcunché per dimostrare l'adempimento di tali condizioni. L'asserito trasferimento dei contratti di lavoro con decorrenza 1° gennaio 2012, se mai vi è stato, è difatti rimasto incomprovato in questa sede. Non basta allegare un esempio di dichiarazione di un dipendente (cfr. doc. 2 prodotto dalla CO 1 in risposta), né limitarsi ad affermare, senza alcun riscontro probatorio, che la "nuova" SA sarebbe interamente detenuta dalla R__________ Agli atti non figura alcun documento che consenta alla CO 1 di identificarsi dal profilo sostanziale con la R__________. Questo Tribunale non può fare a meno di rilevare come la stazione appaltante, almeno in apparenza, non abbia tuttavia esperito i dovuti accertamenti a tale riguardo, né abbia chiesto informazioni ai committenti (direzione lavori) segnalati dalla resistente nella lista delle referenze per chiarire con precisione le caratteristiche dei lavori vantati, rispettivamente verificare se li avevano effettivamente realizzati e in che modo li avevano eseguiti. Non può pretendere che il Tribunale cantonale amministrativo ponga rimedio a queste sue mancanze. In assenza di riscontri oggettivi di segno opposto, la R__________ e la CO 1 restano imprese differenti, economicamente e giuridicamente indipendenti l'una dall'altra.
2.4. Fra i documenti da allegare obbligatoriamente all'offerta v'era anche la dichiarazione dell'impresa in merito alla cifra di affari annua realizzata nei tre anni precedenti il bando (cfr. cap. 3, punto 14). Anche in questo caso la ricorrente ha contestato le indicazioni fornite dalla resistente giacché riferite, per quanto concerne i due anni precedenti la sua costituzione, alla cifra d'affari realizzata da una ditta terza, la R__________. Non occorre tuttavia entrare nel merito di tali censure. È infatti chiaro, per non dire ovvio, che le informazioni richieste ai concorrenti non sono di fatto servite alla committenza per valutare alcun criterio di aggiudicazione. Parimenti, non è necessario esaminare la doglianza riferita alla produzione tardiva della dichiarazione attestante la garanzia di conformità contro la grandine. A queste inosservanze nelle quali è incorsa la stazione appaltante, vanno infatti ad aggiungersene altre, ben più gravi, come si avrà modo di constatare nel seguito, che rendono del tutto superfluo un rinvio degli atti al municipio di CO 2 per nuova decisione (cfr. consid. 3.2).
3. 3.1. Giusta l'art. 32 cpv. 1 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico. I criteri di aggiudicazione, soggiunge l'articolo (cpv. 2), devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza. Riallacciandosi a questa norma di legge, l'art. 10 cpv. 2 lett. k del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6) ribadisce che i documenti di gara devono contenere i criteri e/o sottocriteri di aggiudicazione in ordine di importanza, con la relativa ponderazione e la scala e/o il metodo di valutazione. L'esigenza di fissare preventivamente i criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza discende soprattutto dal principio di trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 lett. a LCPubb). I criteri di aggiudicazione, scelti in funzione della natura e delle caratteristiche della commessa, devono essere indicati già in sede di pubblicazione del bando, allo scopo di predeterminare, secondo tale principio, il quadro all'interno del quale il committente si impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della delibera. Attraverso la predeterminazione di tali criteri viene invero limitata, se non esclusa, la libertà del committente di valutare le offerte pervenutegli secondo parametri elaborati a posteriori nell'ottica di giustificare una determinata scelta (DTF 125 II 86 consid. 7c pag. 100 segg.). Sempre nel quadro della preventiva definizione dei criteri di aggiudicazione, il committente deve di principio indicare almeno sommariamente anche il metodo che intende applicare per valutare concretamente le offerte. Diversamente, lasciando al committente la più ampia libertà di scegliere il metodo di valutazione dei singoli criteri di aggiudicazione soltanto dopo l'apertura delle offerte, può essere disatteso il principio di trasparenza, che l'obbligo di predeterminare questi parametri assieme ai fattori di ponderazione intende invece salvaguardare (STA 52.2008.152 dell'11 luglio 2008).
3.2. Nel caso di specie, il committente ha preannunciato in modo dettagliato il metodo e/o le formule che avrebbe utilizzato per valutare ogni singolo criterio di aggiudicazione, salvo quello della qualità dell'imprenditore. Il committente ne ha fissato la modalità di estimo solo in sede di valutazione delle offerte, specificando che la "qualità dell'imprenditore" sarebbe stata apprezzata sulla scorta delle referenze (al massimo tre) addotte dal concorrente per lavori analoghi eseguiti negli ultimi tre anni. In quel contesto ha infatti stabilito che "Per questo criterio sono presi in considerazione i lavori analoghi eseguiti negli ultimi 3 anni. Ogni lavoro eseguito vale 2 punti, massimo 3 lavori analoghi. Nota massima 6, per 3 lavori eseguiti, un numero superiore di lavori eseguiti è ininfluente" (vedi ricapitolazione e graduatoria 21 settembre 2012 dell'Ufficio tecnico comunale, pag. 6) e attribuito il punteggio massimo a tutte le ditte concorrenti. Il municipio di CO 2, almeno in apparenza, non ha tuttavia invitato i concorrenti a documentare le diverse referenze indicate nelle offerte, né ha chiesto informazioni ai committenti segnalati dagli offerenti nella lista delle referenze per verificare se avevano effettivamente realizzato i lavori vantati e in che modo li avevano eseguiti. Nell'incartamento trasmesso al Tribunale non figura nemmeno un documento atto a chiarire con precisione le caratteristiche, l'importanza e l'accuratezza d'esecuzione delle opere portate come referenze. La decisione di aggiudicazione non contiene peraltro alcuna motivazione circa le valutazioni operate dal committente sulle singole referenze addotte dai concorrenti. Solo con la risposta al ricorso la committenza ha infatti spiegato che è giunta a riconoscere - in tema di referenze - la nota massima a tutti e dodici i concorrenti in lizza siccome nessuno ha eseguito meno di 3 lavori. Palesemente a torto. Risulta chiaramente dagli atti che alcuni lavori non erano ammissibili a titolo di referenza, poiché non rispondevano al limite temporale "fissato" peraltro solo in sede di valutazione delle offerte - dal committente (ultimi tre anni; vedi offerte __________ __________, __________ __________). Alcune delle concorrenti non li hanno neppure descritti nel dettaglio, specificandone le caratteristiche (cfr. __________ __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________), rispettivamente l'importanza (__________, __________, __________). Altre ancora hanno omesso di indicare l'epoca in cui sono stati effettuati (__________, __________). La deliberataria ha invece presentato delle referenze che si riferiscono a opere eseguite dalla R__________, senza avere in alcun modo dimostrato, al fine di potersene prevalere con successo, che le stesse sono effettivamente state conseguite con l'insieme delle risorse che ha rilevato. A fronte di tali emergenze, la spiegazione fornita in sede di risposta dall'ente banditore in ordine alle note assegnate, appare di primo acchito inammissibile. Manca inoltre qualsiasi verifica circa l'attendibilità delle (scarne) informazioni fornite dai singoli offerenti. In simili condizioni, questo Tribunale non è assolutamente in grado di verificare se la committenza ha acquisito una conoscenza adeguata delle prestazioni che i concorrenti hanno addotto a titolo di referenze. Poco importa. La mancata, preventiva definizione del metodo di valutazione della qualità dell'imprenditore costituisce infatti un difetto d'impostazione del capitolato, che pregiudica irrimediabilmente qualsiasi possibilità di pervenire ad un'aggiudicazione conforme al principio della trasparenza. Il fatto che il capitolato non sia stato impugnato non permette di giungere a diversa conclusione. Nel caso di specie, la mancata predeterminazione della scala e del metodo di valutazione di tutti i criteri di aggiudicazione imposta dalla legge (art. 10 cpv. 2 lett. k RLCPubb/CIAP) è troppo importante e gravida di conseguenze per non essere rilevata d'ufficio e non comportare l'irrimediabile annullamento della decisione impugnata, resa in esito ad una procedura concorsuale gravemente viziata e lesiva dei principi cardine che governano l'aggiudicazione delle commesse pubbliche (Matteo Cassina, Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Canton Ticino, Lugano 2008, pag. 67; STA 52.2010.157 del 10 giugno 2010 consid. 3.3).
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto, annullando la decisione di aggiudicazione. Va invece respinta la domanda di deliberare direttamente la commessa alla ricorrente o di rinviare gli atti al committente per nuova decisione, perché l'impostazione del capitolato è talmente difettosa da non permettere un'aggiudicazione conforme alle disposizioni della LCPubb e del RLCPubb/CIAP.
5. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.
6. La tassa di giustizia è suddivisa tra la ricorrente, il committente e la ditta resistente secondo il rispettivo grado di soccombenza (art. 28 LPamm).
Tenuto conto del successo solo parziale dell'impugnativa alla resistente sono dovute indennità di patrocinio ridotte (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 26 settembre 2012 con la quale il municipio di CO 2 ha deliberato alla CO 1 di __________ le opere da metalcostruttore (fornitura e posa di gelosie in alluminio) occorrenti nell'ambito della ristrutturazione della locale casa comunale, è annullata.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico del committente e della CO 1 nella misura di fr. 800.ciascuno e della RI 1 nella misura di fr. 400.-.
3. La RI 1 verserà alla CO 1 fr. 400.- a titolo di ripetibili.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
5. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria