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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 25.07.2012 52.2012.248

July 25, 2012·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,637 words·~8 min·4

Summary

Bando di concorso. Opere da impresario forestale. Assoggettamento al CCL PEAN e obbligo di produrre una dichiarazione attestante il pagamento dei contributi da esso contemplati

Full text

Incarto n. 52.2012.248  

Lugano 25 luglio 2012  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Stefano Bernasconi, Giovan Maria Tattarletti

segretaria:

Paola Passucci, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 22 giugno 2012 di

RI 1 , RI 2, , patrocinate da: PA 1, ,  

contro  

il bando e la documentazione del concorso indetto dal municipio di CO 1 per aggiudicare le opere da impresario - forestale inerenti la costruzione dei canali di deviazione dello sfogo dei riali in zona __________ sul territorio dei comuni di __________ e __________;

viste le risposte:

-    27 giugno 2012 del Dipartimento del territorio, Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti (ULSA);

-     5 luglio 2012 del municipio di CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 30 maggio 2012 il municipio di CO 1 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da impresario - forestale inerenti la costruzione dei canali di deviazione dello sfogo dei riali in zona __________ sul territorio dei comuni di __________ e __________ (FU n. __________ pag. __________).

                                  B.   a. La cifra 2 del bando indica che il concorso ha per oggetto la costruzione dei canali di deviazione dello sfogo dei riali in zona __________, parte superiore del bacino imbrifero e che le opere saranno eseguite in territorio del comune di __________, frazione __________, e di __________, in prossimità del serbatoio AAP. Stabilisce inoltre i seguenti dati tecnici e quantitativi principali:

                                         Scavi in sezione                                     ca. mc      1030

                                         Formazione rilevanti                               ca. mc        300 Cunetta in legname vegetata                   ca. m          370 Briglie trasversali in legno                       ca. m          100 Sponde con cassoni in legno                  ca. mq        150

                                         b. Il capitolato di appalto riprende sostanzialmente le stesse indicazioni e specifica ulteriormente alcuni aspetti attinenti al concorso. Indica che la gara ha per oggetto lavori di disboscamento, costruzione canali aperti con elementi di protezione delle sponde in legno. Consolidamenti con tecniche vegetali (pos. 131.100 disposizioni particolari CPN 102). Il modulo d'offerta descrive partitamente le prestazioni richieste. La cifra 6 del bando e la pos. 223.100 CPN 102 annunciano che sono abilitate a concorrere le ditte operanti nel ramo imprese forestali o giardinieri con provata esperienza nell'esecuzione di opere di consolidamento con tecniche vegetali, cioè di aver realizzato a regola d'arte almeno tre opere di consolidamento con il metodo di ingegneria naturalistica di cui almeno una su un corso d'acqua, arginatura con elementi naturali, cunette con tondi di legname e/o cassoni in legno vegetati. Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall'art. 34 del Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6), precisa la pos. 223.200 CPN 102, con l'offerta i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell'inoltro dell'offerta. Alla posizione 252.120 il capitolato chiede ai concorrenti di allegare l'usuale serie di dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento degli oneri sociali, assicurativi e fiscali elencati all'art. 39 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, oltre ad un documento attestante il rispetto del CCL di categoria (cfr. pos. 252.120 CPN 102 con rinvio alla pos. 223.100).

C.   Contro il predetto bando e la relativa documentazione di gara le ditte RI 1 di __________ e RI 2 di __________ insorgono ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo preliminarmente che al loro gravame venga concesso l'effetto sospensivo. Le ricorrenti rimproverano al committente di non aver inserito nel capitolato anche l'obbligo di dimostrare l'avvenuto pagamento dei contributi previsti dal contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL PEAN). A loro giudizio, le imprese che partecipano al concorso sono obbligatoriamente tenute a rispettare il CCL PEAN e a versare i relativi contributi, atteso che gli interventi richiesti nel bando e nel capitolato di appalto (lavori forestali con una preponderante connotazione edile e di genio civile) rientrano nel campo di applicazione dello stesso. Chiedono dunque, in via principale, che gli atti siano rinviati al committente affinché elabori un nuovo bando di concorso in cui figuri l'obbligo per i concorrenti di versare i contributi PEAN. In via subordinata, postulano invece che la pos. 252.120 sia completata nel senso che ai concorrenti sia fatto obbligo di dimostrare anche l'avvenuto pagamento dei contributi previsti dal CCL PEAN.

D.   In sede di risposta il municipio di CO 1 si oppone all'accoglimento dell'impugnativa, annotando che l'appalto in oggetto è rivolto alle imprese forestali, ditte che non sono assoggettate al CCL PEAN. Donde il mancato inserimento nel bando e nella documentazione di gara dell'obbligo di produrre la dichiarazione attestante il pagamento dei relativi contributi. Dal canto suo, l'ULSA si rimette alle allegazioni di fatto e di diritto del municipio, evidenziando di essere estraneo alla procedura.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. Le ricorrenti, operanti nel campo dei lavori oggetto del concorso, sono senz'altro legittimate a contestare gli elementi del bando - e i relativi atti pubblicati dalla stazione appaltante (art. 37 lett. a LCPubb e 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).

                                   2.   2.1. A mente delle ricorrenti, le imprese che intendono realizzare le opere poste a concorso soggiacciono obbligatoriamente al CCL PEAN e sono di conseguenza tenute a versare i relativi contributi. L'ente banditore avrebbe dovuto quindi inserire nel capitolato una prescrizione che obblighi i concorrenti a produrre una dichiarazione attestante il pagamento degli oneri da esso contemplati.

2.2. Il CCL PEAN, al quale è stata conferita obbligatorietà generale dal Consiglio federale (cfr. decreto di proroga 1° novembre 2007 in FF 47/2007 pag. 7107 segg.), prevede chiaramente che le proprie norme si applicano, fra l'altro, a tutte le imprese che impiegano lavoratori nel settore dell'edilizia, genio civile, lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a). Non vi soggiacciono per contro le imprese che svolgono meri lavori forestali.

Nel caso di specie è pacifico che la commessa in discussione non concerne mere attività forestali, intese come la semplice cura del bosco o del suo margine, oppure il solo taglio di alberi e la rimozione delle ceppaie. Le opere di cui è chiesta l'esecuzione hanno una preponderante connotazione edile e di genio civile. È infatti prevista, oltre ai lavori di disboscamento, anche la costruzione di canali aperti, la protezione delle sponde ed il consolidamento dei pendii (cfr. pos. 131.100 CPN 102). Tali interventi comportano inequivocabilmente un'attività assoggettata al CCL PEAN. Lo prova il tenore della decisione 9 giugno 2010 (che ribadisce quella del 6 agosto 2008) della Commissione Ricorsi del Consiglio di fondazione resa a seguito del contenzioso sorto tra una delle ricorrenti (la RI 1) e la Fondazione per il pensionamento anticipato in punto al suo assoggettamento al CCL PEAN. La Commissione ha infatti formalmente confermato che la ditta è sottoposta al CCL PEAN e agli oneri da esso contemplati nella misura in cui sono in gioco lavori misti (genio forestale/edili/genio civile). Nella decisione, allegata al ricorso sub doc. 5, si legge infatti che "i lavori forestali che comportano lavori edili e di genio civile, come le arginature di ruscelli o torrenti, la stabilizzazione di pendii, il consolidamento di versanti franosi, il risanamento di pendii, la costruzione di sentieri e strade (sentieri naturali), i lavori di scavo ecc. rientrano nel campo di applicazione aziendale del DCF DOG CCL PEAN". Le attività forestali che consistono nella cura del bosco/dell'orlo del bosco e nel taglio di alberi (esclusi i lavori edili), specifica ancora il doc. 5, non rientrano invece nel campo di applicazione del CCL PEAN (cfr. pag. 2). La natura mista dei lavori richiesti nell'ambito del concorso oggetto dell'odierno contendere fa sì che le ditte che vi prendono parte siano tenute a dimostrare l'avvenuto pagamento dei contributi per i dipendenti che ricadono nel campo di applicazione personale del CCL PEAN.

                                   3.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto accolto, completando la pos. 252.120 del capitolato di appalto nel senso che ai concorrenti è fatto obbligo di produrre anche una dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento dei contributi PEAN. Quest'ultima rientra nel novero delle usuali attestazioni enunciate all'art. 39 cpv. 1 RLCPubb/CIAP. Essa potrà pertanto essere esibita nel termine perentorio di 5 giorni che posteriormente all’apertura delle offerte la committenza dovrà impartire ai concorrenti al fine di sanare eventuali carenze documentali (cfr. pos. 252.220 CPN 102, ripresa dall’art. 39 cpv. 3 RLCPubb/ CIAP).

4.    La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) e le ripetibili (art. 31 LPamm) sono poste a carico del committente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza la pos. 252.120 CPN 102 del capitolato per l’appalto delle opere da impresario - forestale inerenti la costruzione dei canali di deviazione dello sfogo dei riali in zona __________ sul territorio dei comuni di __________ e __________ è completata nel senso che ai concorrenti è fatto obbligo di produrre una dichiarazione attestante il pagamento dei contributi PEAN.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico del comune di CO 1, il quale rifonderà alle ricorrenti identico importo a titolo di ripetibili.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

                                   4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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