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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 24.10.2012 52.2012.131

October 24, 2012·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,581 words·~8 min·3

Summary

Sostituzione di un membro di un ufficio patriziale destituito per aver commesso reati contrari alla dignità della carica

Full text

Incarto n. 52.2012.131  

Lugano 24 ottobre 2012  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Stefano Bernasconi, vicepresidente, Matteo Cassina, Flavia Verzasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 6 marzo 2012 di

RI 1  

contro  

la risoluzione 21 febbraio 2012 dell'ufficio patriziale del patriziato CO 2 con la quale è stato eletto tacitamente CO 1 quale membro dell'ufficio stesso ed è stata revocata la convocazione dell'assemblea del 4 marzo 2012;

viste le risposte:

-    16 aprile 2012 di CO 1;

-    19 aprile del patriziato CO 2;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 29 dicembre 2011 il patriziato CO 2 ha convocato l'assemblea patriziale per il 4 marzo 2012 onde eleggere un membro dell'ufficio patriziale. Il posto era rimasto vacante a seguito della destituzione ad opera del Consiglio di Stato, il 15 febbraio 2011, dell'allora membro CO 1, precedentemente condannato per il reato di __________.

                                  B.   Visto che entro il termine utile era pervenuta una sola proposta che indicava quale unico candidato lo stesso CO 1, l'ufficio patriziale, con risoluzione 21 febbraio 2012, ha dichiarato eletto tacitamente quest'ultimo e ha nel contempo revocato la convocazione dell'assemblea patriziale.

                                  C.   RI 1, cittadino patrizio, è insorto il 6 marzo 2012 dinanzi al Consiglio di Stato avverso la menzionata risoluzione, della quale ha chiesto l'annullamento poiché contraria alla buona fede e alla sicurezza del diritto. Infatti, CO 1 essendo stato destituito dal Consiglio di Stato il 15 febbraio 2011, non potrebbe più essere rieletto quale membro dell'ufficio patriziale per la durata della presente legislatura (2009-2013).

Con risoluzione 28 marzo 2012 il Consiglio di Stato ha trasmesso per competenza gli atti al Tribunale.

                                  D.   Con le proprie osservazioni il patriziato si è limitato a ribadire lo svolgimento dei fatti e ha confermato che l'interessato non ha ancora assunto ufficialmente la carica. CO 1 si è invece rimesso al giudizio del Tribunale.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale è data dall'art. 35 cpv. 1 della legge sulle elezioni patriziali del 10 novembre 2008 (LElPatr; RL 2.2.2.1) e la legittimazione del ricorrente, cittadino patrizio, certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

1.2. Quanto alla tempestività del gravame si osserva quanto segue. A seguito dell'inoltro di una sola candidatura per un unico posto vacante, l'ufficio patriziale con la decisione impugnata ha dato atto dell'elezione tacita del resistente e revocato la convocazione dell'assemblea patriziale prevista per il 4 marzo 2012. La natura di tale determinazione è duplice: da un lato viene portata a conoscenza degli elettori l'elezione tacita, con il nominativo del candidato proposto, e da un altro lato viene revocata la convocazione dell'assemblea, divenuta superflua. Per il primo aspetto, dunque, il termine ricorsuale sarebbe di quindici giorni, trattandosi del risultato di un'elezione, mentre la revoca dell'assemblea rientrerebbe di per sé negli atti preparatori delle elezioni e dovrebbe quindi essere dedotta in giudizio entro tre giorni (art. 35 cpv. 1 LElPatr). Quale atto conseguente alla proclamazione del risultato di un'elezione tacita, si potrebbe invero ammettere anche per la revoca dell'assemblea il medesimo termine ricorsuale di quindici giorni. Sia come che sia, il quesito non merita ulteriori approfondimenti, ritenuto che il ricorrente si è attenuto alle indicazioni dei rimedi giuridici contenuti nella decisione impugnata ed ha inoltrato ricorso entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'ufficio patriziale. Quand'anche tale indicazione fosse da ritenersi errata o incompleta, al ricorrente non può derivarne pregiudizio alcuno e pertanto egli ha per principio il diritto di prevalersi del difetto nei limiti delle regole della buona fede. La protezione della buona fede è esclusa solo se l'inesattezza dell'indicazione era conosciuta all'interessato o, comunque, facilmente riconoscibile in ragione di elementi non solo oggettivi, ma anche soggettivi, e usando la dovuta diligenza (DTF 127 II 198 consid. 2c, 123 II 231 consid. 8b con rinvii; Marco Borghi/ Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Agno 1997, n. 5a ad art. 25). Questa evenienza non si verifica in concreto, data la natura dell'elezione in questione e la non immediata riconoscibilità del termine ricorsuale dalla sola lettura del testo di legge, tanto più che il ricorrente nemmeno era assistito da un legale. La tempestività del gravame è quindi ammessa.

                                         1.3. Il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

                                   2.   2.1. La presente vertenza è incentrata sul quesito di sapere se un membro dell'ufficio patriziale, destituito ad opera del Consiglio di Stato secondo quanto stabilito dall'art. 135 della legge organica patriziale del 28 aprile 1992 (LOP; RL 2.2.1.1) per aver subito una condanna a seguito della commissione di un reato intenzionale contrario alla dignità della carica, possa essere rieletto durante il medesimo periodo di elezione. Quesito che il ricorrente ritiene debba essere risolto negativamente, per motivi di buona fede e di sicurezza del diritto. A ragione.

                                         2.2. L'art. 82 cpv. LOP dichiara eleggibile alla carica di membro e di supplente dell'ufficio patriziale ogni patrizio maggiorenne con diritto di voto in materia patriziale, ossia a 18 anni compiuti e se considerato maggiorenne ai sensi della legge (art. 52 cpv. 1 LOP). La legge non prevede altre condizioni, siano esse positive o negative, di eleggibilità per i membri delle autorità patrizie, a differenza ad esempio di quanto avviene per i membri del Consiglio di Stato: in effetti, l'art. 67 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 (Cost./TI; RL 1.1.1.1) dichiara espressamente ineleggibili i cittadini condannati alla pena di reclusione o di detenzione per crimini o delitti contrari alla dignità della carica. Di per sé, quindi, anche il cittadino patrizio che ha subito una condanna penale per reati contrari alla dignità della carica gode del diritto di elezione alla carica di membro di un ufficio patriziale. Tuttavia, la presente fattispecie è sostanzialmente differente rispetto al caso di elezione generale o a quello di elezione a seguito di dimissioni di un membro dell'ufficio patriziale, poiché il 15 febbraio 2011 nei confronti di CO 1 è stata pronunciata la destituzione ai sensi dell'art. 135 LOP, cresciuta in giudicato. L'elezione qui oggetto di contestazione si è quindi resa necessaria proprio per la sostituzione del membro destituito.

                                         2.3. In caso di destituzione a seguito della condanna di un membro dell'ufficio patriziale per reati contrari alla dignità della carica, l'art. 135 cpv. 2 LOP prescrive la sostituzione della persona colpita dal provvedimento secondo le norme delle leggi elettorali. A sua volta, l'art. 34 cpv. 1 LElPatr dispone che se durante il periodo di elezione un seggio diventa vacante per decesso, dimissioni o altra causa, subentra il candidato che, nelle elezioni generali, ha ottenuto il maggior numero di voti secondo l'elenco dei subentranti. In caso di vacanza della carica di presidente o quando la lista dei subentranti è esaurita, soggiunge il cpv. 2, si procede come nel caso di elezioni generali, nei termini fissati dall'ufficio patriziale. Orbene, appare evidente e ovvio che un membro destituito non possa essere sostituito da esso medesimo. Vana e di nessun effetto sarebbe in caso contrario la sanzione della destituzione, che mira ad impedire a coloro che si sono resi indegni del ruolo istituzionale ricoperto di continuare ad espletare le pubbliche funzioni, perlomeno fino al termine del periodo per il quale sono state elette, negando loro ulteriore affidamento.

                                         Tale conclusione è del resto supportata anche dai materiali legislativi concernenti l'adozione della medesima norma per i membri degli esecutivi comunali, laddove nel messaggio n. 2954 del Consiglio di Stato concernente la revisione della legge organica comunale del 2 luglio 1985 viene fatto esplicito riferimento all'effetto della destituzione per tutto il periodo di elezione (cfr. commento ad art. 199 e 200).

2.4. Visto quanto precede, dunque, in concreto la candidatura di CO 1 non poteva essere ritenuta valida in quanto colpito dal provvedimento della destituzione, cresciuto in giudicato, durante il medesimo periodo di elezione (2009-2013). Nulla muta il fatto che nel frattempo la condanna inflitta al candidato per il reato di lesioni semplici non è più riportata nell'estratto dal casellario giudiziale rilasciato a privati grazie al superamento del periodo di prova. L'effetto della destituzione deve rimanere valido anche in questo caso fino al termine del periodo di elezione. Va poi annotato come l'autorità patriziale, in concreto, abbia atteso senza oggettiva giustificazione oltre un anno dalla pronuncia della destituzione prima di convocare l'assemblea patriziale per la sostituzione del resistente, tant'è che nel frattempo CO 1 ha potuto contare sulla cancellazione della condanna.

                                   3.   Dalle considerazioni esposte sopra discende che il ricorso deve essere accolto e la risoluzione patriziale 21 febbraio 2012 di accertamento dell'elezione tacita di CO 1 e di revoca dell'assemblea patriziale deve essere annullata. Il patriziato dovrà quindi procedere nuovamente e senza ulteriori indugi nei suoi incombenti ai fini della sostituzione per la durata del periodo di elezione del membro destituito, secondo le leggi elettorali.

                                   4.   Visto l'esito, non si preleva tassa di giustizia (art. 28 LPamm) e non si assegnano ripetibili (art. 31 LPamm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto e la risoluzione 21 febbraio 2012 dell'ufficio patriziale del patriziato CO 2 è annullata.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                      Il segretario

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