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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 07.06.2011 52.2011.31

June 7, 2011·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,945 words·~10 min·4

Summary

Permesso di dimora con cambiamento di Cantone

Full text

Incarto n. 52.2011.31  

Lugano 7 giugno 2011  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Stefano Bernasconi, vicepresidente, Matteo Cassina, Giovan Maria Tattarletti

segretario:

Thierry Romanzini, vivecancelliere

statuendo sul ricorso 17 gennaio 2011 di

RI 1  

contro  

la risoluzione 21 dicembre 2010 (n. 6645) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 4 ottobre 2010 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di rilascio di un permesso di dimora (cambiamento di Cantone);

viste le risposte:

-    15 febbraio 2011 del Consiglio di Stato;

-     2 marzo 2011 della Sezione della popolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

che il 21 febbraio 2007, il cittadino macedone di etnia rom RI 1 (1982) è entrato illegalmente in Svizzera depositando una domanda d'asilo, respinta in ultima istanza dal Tribunale amministrativo federale (TAF) il 19 febbraio 2010; il 17 marzo 2010, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha respinto la sua domanda di riesame della decisione di allontanamento dalla Svizzera;

che il 16 luglio 2007, il ricorrente si è sposato a __________ (GE) con la cittadina bosniaca __________ (1989), residente nel Canton Ginevra e titolare di un permesso di dimora annuale, e, a seguito del matrimonio, è stato posto al beneficio di un identico permesso fino al 15 luglio 2008;

che alla fine del 2007 RI 1 ha lasciato l'abitazione coniugale; il 28 febbraio 2008 l'UFM gli ha negato l'autorizzazione a cambiare Cantone;

che il 23 ottobre 2009 il ricorrente, trasferitosi nel luglio 2008 in Ticino senza notificare la sua presenza, ha chiesto alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni il rilascio di un permesso di dimora (cambiamento di Cantone) per lavorare come magazziniere, adducendo che la moglie lo avrebbe raggiunto nel giugno 2010;

che il 4 ottobre 2010, l'autorità dipartimentale ha respinto la domanda di RI 1 sulla base degli art. 3, 44, 50 cpv. 1 lett. a, 62, 66 cpv. 1 e 2, 96 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20) e 77 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201) e gli ha fissato un termine con scadenza il 30 novembre successivo per lasciare il territorio svizzero;

che la Sezione della popolazione ha rilevato che lo scopo per cui l'autorizzazione di soggiorno gli era stata concessa, era venuto a mancare in seguito alla cessazione della vita in comune con la moglie, ritenuto che quest'ultima non si era mai trasferita in Ticino ed aveva avviato nel frattempo le pratiche per il divorzio;

che con giudizio 21 dicembre 2010, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale e respinto l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1, considerando la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità e ritenendo esigibile il suo rientro nel Paese d'origine;

che contro la predetta pronunzia governativa, il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di dimora nel nostro Cantone;

che il ricorrente sostiene che la separazione dalla moglie è temporanea e dettata da motivi contingenti (ricerca di un posto di lavoro) e che la decisione impugnata è in ogni caso sproporzionata, in quanto non tiene conto del suo lungo soggiorno in Svizzera e dell'inesigibilità del suo rientro in Macedonia, luogo nel quale si troverebbe in pericolo per avere abiurato la religione musulmana in favore di quella cristiana; chiede inoltre di conferire effetto sospensivo al ricorso;

che all'accoglimento del gravame si oppongono sia il dipartimento che il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni;

considerato,                   in diritto

che la competenza di questo Tribunale è data dall'art. 10 lett. a della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1);

che il gravame in oggetto, tempestivo secondo l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm);

che la richiesta dell'insorgente di assegnargli una proroga per poter motivare ulteriormente il proprio gravame tramite il suo legale di fiducia non può essere accolta, i termini ricorsuali essendo perentori (v. art. 11 LPamm);

che l'art. 14 della legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi; RS 142.31) dispone che a partire dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro della domanda d'asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente l'asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo (cpv. 1); con il benestare dell'Ufficio federale, soggiunge il capoverso 2 della medesima norma, il Cantone può rilasciare un permesso di dimora a una persona attribuitagli secondo la presente legge se cumulativamente l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo (a), il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità (b) e si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato (c);

che il principio dell'esclusività della procedura d'asilo sancito dall'art. 14 LAsi impedisce impertanto l'avvio di una procedura di rilascio di un permesso di dimora, riservato il caso in cui l'interessato ne abbia diritto;

che in concreto, nonostante la reiezione della sua domanda d'asilo e dell'istanza di riesame, rispettivamente, l'esigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento, RI 1 non ha mai lasciato il nostro Paese;

che occorre pertanto esaminare se RI 1 abbia diritto al rilascio di un permesso di dimora;

che giusta l'art. 33 cpv. 1 e 2 LStr, il permesso di dimora viene rilasciato per soggiorni della durata di oltre un anno, per un determinato scopo di soggiorno, e può essere vincolato ad ulteriori condizioni; esso può essere prorogato, soggiunge il capoverso 3 della medesima norma, se non vi è un motivo di revoca, segnatamente se lo straniero non disattende una delle condizioni legate alla decisione (art. 62 lett. d LStr);

che giusta l'art. 37 LStr, il titolare di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora che intende trasferire la propria residenza in un altro Cantone deve richiedere dapprima il permesso dal nuovo Cantone (cpv. 1); il titolare di un permesso di dimora, soggiunge il cpv. 2 della medesima norma, ha diritto di cambiare Cantone se non è disoccupato e non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62;

che l'art. 44 cpv. 1 LStr sancisce che al coniuge straniero di uno straniero titolare del permesso di dimora può essere rilasciato un permesso di dimora se coabita con lui (a); vi è a disposizione un'abitazione conforme ai loro bisogni (b); e non dipendono dall'aiuto sociale (c): tale disposizione non conferisce quindi un diritto all'ottenimento di un permesso di dimora;

che come accennato in narrativa, il 16 luglio 2007 RI 1 si è sposato a __________ con la cittadina bosniaca __________ (1989), residente nel Canton Ginevra e titolare di un permesso di dimora annuale, e, a seguito del matrimonio, è stato posto al beneficio di un identico permesso, valido fino al 15 luglio 2008;

che i coniugi __________ hanno cessato la convivenza già alla fine del 2007 e da allora essi non hanno più ricomposto la comunione domestica: dagli atti non risulta infatti che sua moglie si sia mai trasferita insieme a lui in Ticino; essa ha peraltro già manifestato la volontà di divorziare;

che il ricorrente non potrebbe pertanto prevalersi nemmeno di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) al fine di ottenere il rinnovo del permesso di dimora in base a questo disposto, già per il fatto che non vi è più alcuna vita familiare con il proprio coniuge;

che come ha rilevato l'Esecutivo cantonale, il ricorrente non dispone di alcun diritto al rilascio o al rinnovo di un permesso di soggiorno Svizzera, né secondo la legislazione interna né quella internazionale, motivo per cui, giusta il principio dell'esclusività della procedura d'asilo sancito dall'art. 14 cpv. 1 LAsi, l'autorità di prime cure non avrebbe nemmeno dovuto entrare nel merito della richiesta inoltrata il 23 ottobre 2009 dall'interessato e volta a ottenere il rilascio di un permesso di dimora annuale;

che il ricorso dell'insorgente andrebbe in ogni caso respinto anche nel merito;

che l'art. 77 cpv. 1 OASA dispone che dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il permesso di dimora del coniuge e dei figli, rilasciato nell'ambito del ricongiungimento familiare secondo l'articolo 44 LStr, può essere prorogato se l'unione coniugale è durata almeno tre anni e l'integrazione è avvenuta con successo (a), o se gravi motivi personali rendono necessario un ulteriore soggiorno in Svizzera. (b); sussistono gravi motivi personali, soggiunge il capoverso 2 della medesima norma, segnatamente se il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio e il reinserimento sociale nel Paese d'origine appare fortemente compromesso;

che disattendendo una delle condizioni per le quali aveva ottenuto un permesso di dimora in Svizzera (coabitazione con la moglie), egli non può pertanto chiedere l'autorizzazione a cambiare Cantone per poter vivere e lavorare in Ticino;

che non sussistendo più la comunità familiare, egli non potrebbe invocare nemmeno l'applicazione dell'art. 49 LStr, che permette il mantenimento di residenze separate per motivi gravi;

che l'insorgente non può ottenere un permesso di dimora in Ticino anche perché, oltre a non avere vissuto in comunione domestica con la moglie durante almeno tre anni, non vi sono gravi motivi personali che rendano necessario un suo ulteriore soggiorno in Svizzera: non risulta infatti che egli sia stato vittima di violenza nel matrimonio e che il suo reinserimento sociale nel Paese d'origine appaia fortemente compromesso;

che il suo rientro in Patria, dove è nato e ha vissuto fino all'età di 24 anni, possiede i suoi principali legami sociali e culturali e risiede la maggior parte dei suoi familiari, risulta perfettamente esigibile, tenuto anche conto della sua breve presenza in Svizzera;

che il fatto che egli avrebbe abiurato la religione musulmana per quella cristiana e che l'imam avrebbe pronunciato una fatwa nei suoi confronti, è una circostanza che - oltre a non essere corredata da alcun supporto probatorio - non permette ancora di concludere per l'esistenza di un grave motivo personale, tale da rendere necessario il prosieguo del suo soggiorno in Svizzera;

che come ha indicato il Consiglio di Stato (ad G3 e 4, pagg. 6 e 7), la Macedonia garantisce la libertà religiosa, la quale è rispettata anche nella sua pratica, e dispone di una legge che riconosce come comunità religiose la Chiesa ortodossa, quella cattolica e la comunità islamica;

che il provvedimento litigioso, adottato in esito ad una corretta applicazione delle disposizioni legali determinanti, non procede quindi in ogni caso da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento di cui dispone l'autorità e risulta senz'altro rispettoso del principio di proporzionalità;

che, stando così le cose, il ricorso deve dunque essere respinto;

che con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo diviene priva di oggetto;

che la tassa di giudizio è posta a carico del ricorrente in quanto parte soccombente, conformemente all'art. 28 LPamm.

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Spese e tassa di giustizia, per complessivi di fr. 500.–, già anticipate dal ricorrente, sono poste a suo carico.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 113 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                      Il segretario

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