Incarto n. 52.2010.395
Lugano 26 settembre 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Giovan Maria Tattarletti, Lorenzo Anastasi, supplente
segretaria:
Sarah Socchi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 18 ottobre 2010 di
RI 1 patrocinati daPA 1PA 1
contro
la decisione 29 settembre 2010 del Consiglio di Stato (n. 4909) che respinge l'impugnativa interposta dai ricorrenti avverso la risoluzione 30 giugno 2010 con cui il municipio di Porza ha negato loro il permesso a posteriori per la rimozione del terrapieno a valle della loro abitazione (part. __________);
viste le risposte:
- 26 ottobre 2010 del Consiglio di Stato;
- 4 novembre 2010 di CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a. RI 1, qui ricorrenti, sono proprietari di un'abitazione situata nella zona residenziale R2 del comune di Porza su un terreno (part. __________) in pendio.
Con domanda di costruzione 4 aprile 2006, gli insorgenti hanno chiesto al municipio il permesso di sopraelevare il loro edificio al fine di creare nuovi spazi abitabili nel sottotetto. In base alla documentazione allegata, l'intervento prevedeva di innalzare e sostituire il tetto esistente a quattro falde con uno a due falde, con il colmo orientato sull'asse nord-sud. A valle, a ridosso della facciata est, per una lunghezza di ca. m 10 (sino all'area destinata ad accedere all'autorimessa), era inoltre prevista la formazione di un terrapieno alto m 0.50 e largo m 3.00. I piani allegati indicavano un'altezza del colmo dell'edificio di m 8.50, rilevata non perpendicolarmente al terreno direttamente sottostante, ma per rapporto al terrapieno sistemato più a valle. Respinte le opposizioni di alcuni vicini, il 20 giugno 2006 il municipio ha rilasciato agli insorgenti il permesso richiesto. Al termine dei lavori, il 18 dicembre 2007, il municipio ha confermato ai ricorrenti che la sistemazione esterna era stata effettuata conformemente alla predetta licenza edilizia.
b. Nel corso del 2008, su segnalazione dei vicini CO 2, il municipio ha constatato che il terrapieno a valle, a ridosso della facciata est, era stato rimosso. Ritenendo la presenza di quest'ultimo determinante ai fini del rispetto dell'altezza massima al colmo (m 8.50) prevista dall'art. 39 cpv. 2 delle norme di attuazione del piano regolatore di Porza (NAPR), dopo vicissitudini che non occorre rievocare, con scritto 15 marzo 2010 il municipio ha invitato i ricorrenti a inoltrare una domanda di costruzione a posteriori per la sua rimozione.
Dando seguito a tale invito, il 29 marzo 2010 i ricorrenti hanno presentato al municipio l'istanza richiesta, nella forma della notifica. Al rilascio del permesso si sono opposti CO 2 (part. __________), rilevando in particolare come, a seguito dell'avvenuto allontanamento del terrapieno, il colmo dell'edificio sopraelevato non rispetterebbe più l'altezza massima prescritta dalle norme di zona. c. Con decisione 30 giugno 2010, il municipio ha accolto l'opposizione dei vicini, negando ai ricorrenti la postulata autorizzazione.
B. Con risoluzione 29 settembre 2010, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa interposta da RI 1 avverso il suddetto provvedimento. Il Governo, premesso come l'altezza al colmo dell'edificio dovesse essere misurata in corrispondenza del terreno sistemato ai piedi della facciata est, ha in sostanza ritenuto che a seguito della sua rimozione, l'altezza massima (m 8.50) prevista dalle norme di zona non fosse più rispettata. Il sorpasso (m 0.50), ha aggiunto, non sarebbe trascurabile e non permetterebbe comunque il rilascio del permesso.
C. Con ricorso 18 ottobre 2010, RI 1 impugnano ora il predetto giudizio governativo davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e sia rilasciato loro il permesso richiesto. La rimozione del terrapieno a valle, argomentano, non inciderebbe affatto sull'altezza del colmo dell'edificio, che rispetta il limite massimo (m 8.50) sancito dall'art. 39 cpv. 2 NAPR; quest'altezza, andrebbe infatti misurata perpendicolarmente al colmo, dal terreno sottostante in corrispondenza delle facciate sud (h = m 7.00) e nord (h = m 8.00). Nessuna norma imporrebbe invece di proiettare il colmo sulla facciata a valle (est), interessata unicamente da una falda del tetto, e misurarlo dal terreno sistemato su questo versante. La rimozione del terrapieno, alto soli 50 cm, concludono, sarebbe appena percettibile e non pregiudicherebbe minimamente gli interessi dei vicini.
D. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. Ad identica conclusione pervengono i vicini e il municipio con argomentazioni che, se del caso, verranno discusse nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la legittimazione attiva dei ricorrenti, istanti in licenza e destinatari del provvedimento impugnato (art. 21 cpv. 2 LE e art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo (art. 50 LE, art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2. 2.1. In base all'art. 39 cpv. 2 NAPR, nella zona residenziale estensiva è possibile edificare sino ad un'altezza massima alla gronda (Hg) di 7.00 m rispettivamente al colmo (Hc) di 8.50 m. In tutte le zone edificabili, l'art. 74 cpv. 1 NAPR stabilisce inoltre che la pendenza dei tetti non deve superare il 40%. Queste disposizioni, che tendono a limitare gli ingombri delle costruzioni, limitano dunque sia direttamente (mediante il parametro metrico, m 8.50) sia indirettamente (mediante la pendenza del 40%) l'altezza del colmo dei tetti a falde. Le stesse non stabiliscono per contro particolari criteri di misurazione, per i quali valgono, in generale, i criteri definiti dalla legislazione cantonale a cui rinvia l'art. 7 cpv. 1 NAPR.
2.2. Giusta l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un edificio è misurata dal terreno sistemato sino al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Per principio, l’altezza degli edifici è misurata sulla verticale delle facciate, a partire dal terreno sistemato sino al punto superiore determinante; il punto inferiore di misurazione è dato dal livello del terreno sistemato, perpendicolarmente sottostante (cfr. RDAT II-1996 n. 35 consid. 4.1). In mancanza di specifiche disposizioni, l’ingombro verticale rappresentato dalle falde del tetto che li ricopre non è computato sull’altezza delle facciate. Fintanto che gli spioventi non superano la pendenza di 45°, il loro sviluppo verticale non è in particolare assimilabile a quello di facciate arretrate, la cui altezza deve essere sommata a quella delle
facciate sottostanti [cfr. attici (art. 43 RLE) o gradoni che presentano un arretramento inferiore a 12 m (art. 40 cpv. 2 LE)]. Salvo diversa disposizione, che stabilisca esplicitamente un altro metodo di misurazione, l’altezza del colmo di tetti a falde va dunque determinata per rapporto al livello del terreno sistemato sottostante sulla verticale (cfr. Adelio Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 40/41 LE, n. 1227). Non va traslata orizzontalmente sul perimetro esterno della facciata, ma va misurata a partire dal terreno sistemato immediatamente sottostante in proiezione perpendicolare.
3. Nel caso concreto, il municipio ha negato ai ricorrenti il permesso di rimuovere il terrapieno alto m 0.50 e largo m 3.00, sistemato a valle (est) dell'edificio, poiché con quest'intervento il colmo dell'edificio non rispetterebbe più l'altezza massima (m 8.50) stabilita dall'art. 39 cpv. 2 NAPR. Questa conclusione, accreditata dal Governo, presuppone in sostanza che il colmo del tetto sia proiettato orizzontalmente sul perimetro esterno della facciata est; la tesi non può tuttavia essere tutelata. Il colmo del tetto è orientato sull'asse nord-sud; come giustamente rilevano i ricorrenti, è dunque sulla verticale di queste facciate (sud e nord), in particolare partendo dal vertice del timpano (punto superiore determinante) al terreno sistemato perpendicolarmente sottostante (punto inferiore) che dev'essere rilevata la sua altezza. Applicando questo criterio, come risulta dai piani annessi alla domanda di costruzione del 2006, il colmo del tetto rispetta i limiti d'altezza prescritti dall'art. 39 cpv. 2 NAPR (cfr. piano progetto prospetti e sezione, marzo 2006, valore dedotto per misurazione; cfr. anche schema riportato nel ricorso, pag. 7). La presenza o meno del terrapieno a valle, rimosso dai ricorrenti, è dunque ininfluente ai fini dell'altezza del colmo. Poco conta che, rilasciando il permesso nel 2006 il municipio sia partito da un altro assunto. Già prima del rilascio del permesso i ricorrenti avevano peraltro esposto le loro tesi al riguardo (cfr. osservazioni dei ricorrenti del 17 maggio 2006, pag. 2 e 4). Ciò premesso, non risultando impedimenti di diritto pubblico alla sistemazione esterna qui controversa (cfr. art. 1 cpv. 1 RLE), agli insorgenti deve dunque essere rilasciata la licenza edilizia richiesta.
4.4.1. Sulla base delle motivazioni che precedono, l'impugnativa di RI 1 deve dunque essere accolta con conseguente annullamento del giudizio governativo.
4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 28 LPamm) e le ripetibili (art. 31 LPamm), a valere per entrambe le istanze, sono poste a carico di CO 2, secondo soccombenza.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 29 settembre 2010 (n. 4909) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al municipio di Porza affinché rilasci a RI 1 la licenza edilizia per la rimozione del terrapieno.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico di CO 2, in solido, i quali rifonderanno inoltre a RI 1 identico importo a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria