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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.07.2010 52.2010.243

July 28, 2010·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,426 words·~12 min·4

Summary

Giovane con disturbo grave della personalità e tentativi di suicidio, nonchè poli-tossicomania (overdose). Conferma del ricovero coattivo: necessità, soprattutto in termini protettivi, di un collocamento forzato in strutture specialistiche

Full text

Incarto n. 52.2010.243  

Lugano 28 luglio 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Stefano Bernasconi, vicepresidente, Damiano Bozzini, Flavia Verzasconi

segretaria:

Luisa Vassalli Zorzi, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 9 giugno 2010 di

RI 1,  

contro  

la decisione 7 giugno 2010 (n. PS.2010.11) della Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 21 maggio 2010 con la quale la Commissione tutoria regionale __________ di __________ le ha confermato la privazione della libertà a scopo di assistenza con contestuale collocamento presso la Clinica __________ di __________;

viste le risposte:

-    18 giugno 2010 della Clinica __________;

-    18 giugno e 13 luglio 2010 del curatore CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1 è una giovane ventiduenne, che da tempo soffre di un disturbo di personalità emotivamente instabile, anoressia nervosa atipica e sindrome di dipendenza da sostanze psicoattive multiple.

                                         Il 28 aprile 2010 il suo medico curante dott. med. __________ ha ordinato che fosse collocata in forma coatta presso la Clinica psichiatrica cantonale (CPC) a causa di una intossicazione acuta da eroina (overdose), la seconda nel breve volgere di nemmeno due mesi. Sulla scorta del certificato medico di ricovero e degli scritti di assenso alla misura coattiva del curatore __________, il 7 maggio 2010 la Commissione tutoria __________ di __________ (in seguito: __________) ha deciso formalmente di privare RI 1 della libertà ai sensi dell'art. 397a CC, avallando nel contempo il suo internamento forzato presso la CPC.

Contro tale provvedimento è stato interposto ricorso, poi stralciato a seguito dell'impugnazione della decisione di cui si dirà qui di seguito.

                                  B.   A richiesta del medico curante, l'11 maggio 2010 RI 1 è stata trasferita alla Clinica __________ di __________, dopo esser fuggita almeno tre volte dalla struttura di __________. Preso atto di questo spostamento, con risoluzione 21 maggio 2010 la __________ ha confermato la misura di privazione della libertà a scopo di assistenza adottata il 7 maggio precedente, come pure il collocamento dell'interessata presso la Clinica __________, con lo scopo di garantire le terapie necessarie a permettere a breve la definizione di un progetto di assistenza a lungo termine di natura stazionaria in una struttura appropriata.

                                  C.   Mediante ricorso 27 maggio 2010, redatto di proprio pugno all'insaputa del curatore, RI 1 è insorta contro il ricovero dinanzi alla Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica (CGASP), contestando il provvedimento siccome inopportuno.

                                         In occasione dell'udienza conciliativa preliminare svoltasi il __________, la ricorrente ha ribadito la propria posizione, chiedendo di essere dimessa al più presto e sottoposta tutt'al più ad una terapia ambulatoriale.

                                         L'insorgente è stata pertanto sottoposta all'esame specialistico del dott. med. __________, psichiatra e psicoterapeuta FMH. Alla luce delle risultanze di questa indagine e dei rapporti __________ del dott. med. __________ e dei medici curanti della Clinica __________, con pronuncia 7 giugno 2010 la CGASP ha respinto il gravame.

                                  D.   Il 9 giugno 2010 RI 1 ha impugnato tale giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo la sua opposizione al ricovero coattivo e all'inserimento in un programma comunitario.

                                         La ricorrente ritiene di non costituire un pericolo, né per sé stessa, né per gli altri, per cui il collocamento non si giustifica. A suo parere, il percorso comunitario - già intrapreso in passato senza successo - comporterebbe un'inutile perdita di tempo e denaro. Considera le misure adottate come un'inammissibile imposizione, che si contrappone al suo desiderio di intraprendere un percorso di reintegrazione avvalendosi del supporto ambulatoriale di operatori psicosociali.

                                  E.   La CGASP e la CTR __________ non hanno presentato osservazioni, diversamente dai medici curanti della Clinica __________ e del curatore, le cui argomentazioni saranno esposte, ove occorresse, nei seguenti considerandi.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva della ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 3 e 52 della legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999 (LASP; RL 6.3.2.1), nonché 43 e 46 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1). L'insorgente ha senz'altro facoltà di ricorrere contro ogni decisione restrittiva della sua libertà senza il concorso del proprio curatore (cfr. Thomas Geiser, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Bern 1999, n. 12 ad art. 397d CC).

                                         Il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori. La situazione dell'insorgente è stata appena esaminata dal dott. med. __________ nell'ambito del procedimento ricorsuale di prima istanza. Non occorre quindi esperire altre valutazioni, insuscettibili di apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio che è chiamato a rendere (art. 18 cpv. 1 LPamm).

                                   2.   2.1. Per costante giurisprudenza, i gravami inoltrati contro provvedimenti che si limitano a confermare precedenti risoluzioni rimaste inimpugnate vanno respinti siccome inammissibili. Ammettere il contrario significherebbe rendere illusoria la disciplina dei termini di ricorso, pregiudicando senza ragionevole motivo la sicurezza del diritto. A maggior ragione vanno dichiarati irricevibili le impugnative proposte contro decisioni che si limitano a ribadire il contenuto di precedenti risoluzioni già passate al vaglio delle autorità di ricorso e cresciute in giudicato formale (RDAT I-1998 n. 40).

                                         2.2. Nel caso di specie, il 21 maggio 2010 la CTR __________ ha disposto il collocamento di RI 1 presso la Clinica __________, limitandosi per il resto a riaffermare la misura di privazione della libertà a scopo di assistenza che aveva già adottato il 7 maggio precedente in applicazione dell'art. 397a CC. La risoluzione, che in tema di privazione della libertà aveva valenza meramente confermativa del provvedimento emanato il 7 maggio 2010 dalla stessa autorità, per i motivi esposti al considerando precedente non era impugnabile. Di principio, la CGASP avrebbe quindi dovuto dichiarare irricevibile il gravame proposto contro di essa e trattare quello pendente avverso la decisione pregressa, invece di stralciarlo per una presunta quanto inesistente scomparsa dell'oggetto della lite. Per ragioni dedotte dal principio della buona fede l'errore della CGASP non può tuttavia essere fatto ricadere sull'insorgente. Questo Tribunale entrerà quindi nel merito del ricorso presentato da RI 1 in luogo di respingerlo immediatamente siccome diretto contro la sentenza di tutela di una decisione di per sé inimpugnabile.

                                   3.   3.1. Una persona maggiorenne o interdetta può essere collocata o trattenuta in uno stabilimento appropriato allorquando, per infermità mentale, debolezza mentale, alcoolismo o altra tossicomania o grave stato d'abbandono l'assistenza personale necessaria non le possa essere data altrimenti (art. 397a cpv. 1 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907; CC; RS 210). Deve essere rilasciata non appena lo permetta il suo stato (art. 397a cpv. 3 CC). La decisione di collocamento, rispettivamente di rilascio, spetta all'autorità tutoria del domicilio o, se vi é pericolo nel ritardo, del luogo di dimora della persona interessata (art. 397b cpv. 1 CC). In quest'ultima ipotesi e per i malati psichici la competenza al collocamento può essere affidata dai Cantoni anche ad altri uffici idonei (art. 397b cpv. 2 CC). Entro 10 giorni dalla notificazione della decisione, la persona interessata può adire il giudice, che decide con procedura semplice e rapida, regolata, di principio, dal diritto cantonale (art. 397d -397f CC).

3.2. Nel nostro Cantone il collocamento coattivo ordinario in una unità terapeutica riabilitativa (UTR) di una persona indicata all'art. 397a CC ha luogo per decisione della delegazione tutoria del comune di domicilio o, in caso di malattia psichica, del direttore del settore (psichiatrico) del luogo di domicilio (art. 20 cpv. 1 lett. b LASP). In caso d'urgenza tale competenza spetta anche alla delegazione tutoria del luogo di residenza oppure ad un medico abilitato all'esercizio in Svizzera (art. 22 cpv. 1 LASP). Il collocamento coattivo urgente deve inoltre essere ratificato dal responsabile dell'UTR o dal suo sostituto (art. 25 LASP). Il trattenimento susseguente può tuttavia avere luogo solo seguendo la procedura del collocamento ordinario (art. 22 cpv. 3 LASP). Le decisioni di collocamento coattivo, ordinario o urgente, sono impugnabili alla CGASP dapprima (art. 50 cpv. 1 e 2 LASP) ed a questo Tribunale successivamente (art. 50 cpv. 3 LASP), entro il termine di 10 giorni dalla loro intimazione (art. 51 LASP).

3.3. Al pari del diritto federale (art. 397a cpv. 3 CC), anche quello cantonale prevede che gli utenti collocati coattivamente devono essere rilasciati non appena lo permetta il loro stato (art. 45 LASP). L'utente o il suo rappresentante legale o persone prossime possono inoltrare domanda di rilascio in ogni tempo (art. 47 cpv. 1 LASP). Competente per il rilascio è il direttore del settore o persone da lui designate, responsabili di UTR e aventi un titolo medico (art. 46 cpv. 1 LASP), rispettivamente l'autorità tutoria se questa ha ordinato il collocamento e non ha delegato al direttore di settore la competenza decisionale in tema di dimissione (art. 46 cpv. 1 in fine LASP, 397b cpv. 3 CCS).

La decisione resa in esito ad una domanda di rilascio deve essere intimata entro 10 giorni ed in caso di diniego sono dati gli stessi rimedi di diritto previsti per il ricovero coatto (ricorso entro il termine di dieci giorni dalla notificazione alla CGASP, il cui giudizio è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo secondo le norme della LPamm; art. 47 cpv. 3 e 50 cpv. 3 LASP).

3.4. Ogni misura coattiva, compresi i trattamenti medicamentosi, tange in maniera importante la libertà personale e la dignità umana dell'interessato. Le restrizioni a queste garanzie sancite a livello costituzionale (vedi art. 7 e 10 cpv. 2 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101) devono fondarsi su una chiara base legale, essere sorrette da un interesse pubblico e rispettare il principio della proporzionalità (DTF 130 I 16 consid. 3; 127 I 6 consid. 5). In particolare, occorre procedere ad una ponderazione completa e globale degli interessi in gioco: interessi pubblici, necessità del trattamento, conseguenze dell'assenza di trattamento, esame di alternative, apprezzamento dell'esposizione a pericolo propria e altrui (DTF 130 I 16 consid. 5).

                                   4.   4.1. RI 1, nubile, è nata nel __________ da genitori originari della regione di __________ emigrati in __________. Primogenita di due figlie, ha avuto un'infanzia marcata da frequenti liti tra i genitori e una propensione alla violenza da parte del padre, anche nei suoi confronti. Trasferitasi in Ticino nel __________ assieme alla famiglia, ha frequentato per due anni la scuola di assistente socio assistenziale di __________, che non ha portato a termine. Non ha avuto successo neppure un tentativo di inserimento professionale. Vive sola a __________, ma si appoggia frequentemente alla madre che abita a __________. Dal __________ è seguita dal dott. med. __________, che l'ha conosciuta in occasione di un suo internamento presso l'Ospedale __________ per un episodio depressivo grave con abuso secondario di sostanze dannose. Infatti, nonostante la giovane età, da tempo RI 1 fa uso di alcool e di stupefacenti. Di recente, è passata al consumo di eroina con due episodi di overdose, l'ultimo dei quali ha reso necessario il suo trasporto al Pronto Soccorso dell'Ospedale __________, dal quale è fuggita per poi essere ricoverata all'Ospedale __________ e infine alla CPC. In passato era già stata oggetto di diversi collocamenti in UTR (Reparto di psichiatria di __________, CPC, Clinica __________) e in comunità di recupero (sia in Italia che in Svizzera).

La decisione di privarla della libertà a scopo di assistenza e di inserirla in un'UTR si colloca nel contesto di questa situazione di sregolatezza e di deterioramento psico-sociale, caratterizzata da un consumo incontrollato di alcool e stupefacenti talmente marcato da mettere gravemente e imminentemente in pericolo la sua vita. Lo dimostrano i suoi trascorsi (primo tentamen a 8 anni) e soprattutto le due recenti intossicazioni acute da eroina. La ricorrente risulta pure incapace di valutare e gestire la propria situazione, dimostrandosi peraltro refrattaria alle terapie messe in atto per soccorrerla. Sintomatiche, sotto questo aspetto, si avverano le ripetute fughe dalle strutture che hanno avuto modo di accoglierla per le cure del caso.

                                         4.2. Nel giudizio qui impugnato, del 7 giugno 2010, la CGASP ha confermato sia la privazione della libertà che il collocamento coatto. L'autorità di ricorso di prime cure si è fondata in particolare sul referto peritale del proprio membro dott. med. __________, il quale ha rilevato che al momento della visita la paziente si presentava curata, orientata, lievemente sedata, discretamente collaborante. Egli ha tuttavia osservato che è evidente una sorta di minimizzazione dei problemi e dei dati anamnestici rilevanti. Il medico specialista ha confermato che trattasi di una paziente che presenta un disturbo psichiatrico pesante con un grave disturbo di personalità, con sintomi seri apparsi assai precocemente e una poli-tossicomania, attualmente in astinenza in ambiente protetto. Il perito ha quindi condiviso la necessità del ricovero, stante la consistenza del disturbo psichico di cui soffre la ricorrente e la prognosi negativa se dovesse venir dimessa. Attualmente, ella non si trova più in una situazione di acuzie, ma una sua dimissione a domicilio la esporrebbe in poco tempo ad un rischio elevato di ricaduta nell'uso di alcool e droghe, con conseguente, grave messa in pericolo della sua incolumità fisica e mentale.

                                         Questa valutazione è stata sostanzialmente condivisa da tutti i medici che hanno avuto modo di esaminare l'insorgente.

                                   5.   La decisione impugnata deve essere senz'altro tutelata. Essa dimostra ampiamente ed in modo convincente che il __________ scorso la ricorrente ha dovuto essere urgentemente ricoverata in modo coattivo per far fronte ad una situazione di estrema gravità, non altrimenti gestibile. La sentenza comprova inoltre in maniera inconfutabile la necessità delle misure ordinarie adottate dalla CO 4, atteso che per il momento l'insorgente può essere convenientemente assistita, soprattutto in termini protettivi, solo tramite un collocamento forzato in strutture specialistiche. Alla luce delle risultanze emergenti dal complesso delle tavole processuali non v'è dubbio che anche l'attuale presa a carico stazionaria di lungo corso in atto presso la struttura protetta di __________ - dove è in fase di svolgimento un programma di cure integrato ed orientato in senso riabilitativo - sia del tutto giustificata, sorretta da un interesse pubblico evidente e rispettosa del principio della proporzionalità.

                                   6.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono il gravame va respinto. Non si preleva tassa di giudizio (art. 50 cpv. 4 LASP).

Per questi motivi,

visti gli art. 397a CC; 19, 20, 21, 22, 45, 50, 52 LASP; 3, 18, 43, 46 LPamm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si preleva tassa di giudizio.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 72 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                      La segretaria

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