Incarto n. 52.2009.513
Lugano 18 marzo 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente, Matteo Cassina, Damiano Bozzini
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 30 dicembre 2009 di
RI 1 patrocinato dall' PA 1
contro
la risoluzione 1° dicembre 2009 (n. 6251) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 2 aprile 2009 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione (ora: della popolazione), in materia di revoca di un permesso di dimora CE/AELS;
viste le risposte:
- 11 gennaio 2010 del Dipartimento delle istituzioni,
- 12 gennaio 2010 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 4 giugno 2007, il cittadino italiano RI 1 (1958), titolare della ditta individuale __________ con sede a __________, ha ottenuto un permesso di dimora CE/AELS, valido sino al 3 giugno 2012, per svolgere un'attività lucrativa quale indipendente nel settore dello spettacolo, dell'organizzazione di eventi, della pubblicità e delle produzioni cinematografiche.
B. a. Con decreto d'accusa 26 gennaio 2009 (DA 301/09), il ricorrente è stato condannato dal Procuratore pubblico alla pena pecuniaria di fr. 3'000.– corrispondente a 60 aliquote da fr. 50.–, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, e alla multa di fr. 1'000.–, per atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere e per molestie sessuali.
Il 3 marzo 2009, il Ministero pubblico ha informato la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni che nel suo paese d'origine RI 1 ha a carico diversi precedenti penali, di cui si dirà nei considerandi in diritto, e le ha trasmesso copia del certificato del casellario giudiziale italiano dell'interessato.
b. Fondandosi su tali riscontri, il 2 aprile 2009 il dipartimento ha deciso di revocare il permesso di dimora CE/AELS a RI 1 per motivi di ordine pubblico, fissandogli un termine con scadenza il 1° maggio successivo per lasciare il territorio elvetico. La decisione è stata resa sulla base della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), dell'ordinanza sull'ammissione il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201), dell'art. 5 Allegato I dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), e 24 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP; RS 142.203).
C. Con giudizio 1° dicembre 2009, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Dopo avere respinto diverse censure di ordine procedurale sollevate dal ricorrente, il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per revocargli il permesso di dimora CE/AELS in virtù dei motivi addotti dal dipartimento e ha considerato la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità.
D. Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente critica l'autorità di prime cure per non averlo avvertito prima di revocargli il permesso e per non avergli dato la possibilità di determinarsi al riguardo.
Nel merito, ritiene che il reato per cui è stato condannato nel nostro Paese non sia di una gravità tale da giustificare la revoca del permesso di dimora per motivi di ordine pubblico, ritenuto che si tratta di una pena pecuniaria, per di più sospesa condizionalmente con un periodo di prova. Esclude inoltre il rischio di recidiva e sostiene che l'estratto del casellario giudiziale italiano acquisito agli atti dall'autorità di prime cure non è aggiornato, ritenuto che nel frattempo egli è stato assolto da ogni precedente accusa.
In ogni caso ritiene la decisione impugnata contraria al principio della proporzionalità. Invoca inoltre il principio della buona fede e della parità di trattamento, sostenendo che in diversi casi analoghi al suo l'autorità dipartimentale si è limitata ad emanare un semplice ammonimento.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il dipartimento che il Consiglio di Stato, con argomenti di cui si dirà se necessario in seguito.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 10 lett. a della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
Non è infatti necessario richiamare dal Ministero pubblico l'incarto (DA 301/09) relativo al procedimento penale sfociato il 26 gennaio 2009 nella condanna del ricorrente in quanto, come si vedrà in appresso, tale mezzo di prova non apporterebbe a questo Tribunale ulteriori elementi determinanti per il giudizio che è chiamato a rendere. Ad identica conclusione, come verrà esposto nel considerando 4.1., si può giungere per quanto riguarda la richiesta dell'insorgente di acquisire agli atti l'estratto aggiornato del suo casellario giudiziale italiano.
2. Il ricorrente lamenta innanzitutto la violazione del suo diritto di essere sentito.
La censura va esaminata preliminarmente, poiché tale diritto costituisce una garanzia di natura formale, la cui disattenzione comporta l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 124 V 123 consid. 4 a, 122 I 464 consid. 4a, 120 Ib 379 consid. 3b).
2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati, innanzitutto, dalla normativa procedurale cantonale. Se tuttavia questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 della costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), norma che assicura all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantisce anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17).
2.2. Il ricorrente sostiene che l'autorità di prime cure avrebbe dovuto interpellarlo prima di procedere alla revoca del suo permesso di dimora. Tale argomento non può essere condiviso.
Innanzitutto, non vi è alcuna norma in materia di diritto degli stranieri che imponga all'autorità di avvertire la persona interessata dell'eventualità che il permesso possa essergli revocato e che preveda per il medesimo la facoltà di determinarsi al riguardo. Bisogna anche considerare che a seguito della condanna penale del 26 gennaio 2009, il ricorrente doveva aspettarsi che l'autorità competente in materia di polizia degli stranieri adottasse un provvedimento amministrativo nei suoi confronti. Egli non può quindi affermare di essersi trovato dinnanzi al fatto compiuto.
Sapere poi se un simile diritto possa essere dedotto dall'art. 29 Cost., è una questione che può rimanere aperta in quanto la decisione dipartimentale di revoca del suo permesso di dimora, munita dei mezzi e dei termini di ricorso, è stata in ogni caso impugnata dinnanzi al Consiglio di Stato, autorità che dispone di pieno potere cognitivo nella materia.
Non è quindi dato di vedere come egli possa sostenere che i suoi diritti di parte siano stati lesi.
Ne discende che, su questo punto, il ricorso si rivela infondato.
3. 3.1. L'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone, entrato in vigore il 1° giugno 2002 e direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere a delle attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno. In concreto, in quanto cittadino italiano e titolare di un documento di legittimazione valido, l'insorgente può prevalersi del menzionato accordo bilaterale.
Ora, l'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I ALC prevede, quale regola generale, che i diritti conferiti dalle disposizioni dell'Accordo in parola possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità. La direttiva 64/221/CEE, nonché la prassi elaborata in materia dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) antecedentemente alla data della firma dell'accordo contribuiscono poi a definire la portata di questa disposizione (cfr. art. 16 cpv. 2 ALC e art. 5 cpv. 2 Allegato I ALC). Secondo la giurisprudenza della CGCE, le deroghe alla libera circolazione devono essere comunque interpretate in modo restrittivo. In questo senso, il ricorso da parte di un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico per restringere questa libertà presuppone una minaccia effettiva e abbastanza grave a uno degli interessi fondamentali della società (DTF 130 II 176 consid. 3.4.1; 129 II 215 consid. 7.3; sentenze CGCE del 27 ottobre 1977 nella causa 30-77, Bouchereau, Racc. 1977, 1999, n. 33-35, e del 19 gennaio 1999 nella causa C-348/96, Calfa, Racc. 1999, I-11, n. 23 e 25). La sola esistenza di condanne penali, tuttavia, non può automaticamente legittimare l'adozione di provvedimenti che limitano la libera circolazione (art. 3 cpv. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna può essere presa in considerazione soltanto nella misura in cui, dalle circostanze che l'hanno determinata, emerga un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (sentenze CGCE cit. in re Bouchereau, n. 27-29, e in re Calfa, n. 24). Non è comunque necessario stabilire con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni in futuro per poter adottare misure per ragioni di ordine pubblico. D'altro canto, non si deve esigere che il rischio di recidiva sia nullo per rinunciare a simili misure. Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame dev'essere effettuato tenuto conto delle garanzie derivanti dalla convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) e del rispetto del principio di proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II 493 consid. 3.3., 176 consid. 3.4.2; 129 II 215 consid. 6.2).
3.2. L'art. 62 LStr lett. c dispone che l'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, se lo straniero ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera. L'art. 80 cpv. 1 OASA precisa che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici - tra l'altro - in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (a) oppure in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (b). Secondo il capoverso 2 della medesima norma, vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici.
3.3. La legge federale sugli stranieri si applica ai cittadini comunitari soltanto se il menzionato accordo bilaterale non contiene disposizioni derogatorie o se non prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStr). Ritenuto che l'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I ALC non può legittimare misure più incisive di quelle previste dal diritto svizzero (cfr. art. 2 ALC), occorre di principio verificare che la revoca del permesso di dimora si giustifichi tanto dal profilo del diritto interno che nell'ottica del trattato bilaterale (DTF 130 II 176 consid. 3.2). In pratica, però, la riserva dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica di cui all'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I ALC soggiace a criteri meno restrittivi, ragione per cui la legislazione interna non prevede disposizioni più favorevoli di quelle del menzionato accordo.
4. 4.1. Come accennato in narrativa, durante il suo soggiorno in Svizzera RI 1 ha interessato le nostre autorità giudiziarie penali.
Con decreto d'accusa 26 gennaio 2009 (DA 301/09), il Procuratore pubblico lo ha condannato alla pena pecuniaria di fr. 3'000.– corrispondente a 60 aliquote da fr. 50.–, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, e alla multa di fr. 1'000.–, per atti sessuali con una persona incapace di discernimento o inetta a resistere e per molestie sessuali. Il 15 agosto 2007, durante un provino fotografico per un servizio pubblicitario di articoli di biancheria intima, egli ha molestato una ragazza con vie di fatto e mediante parole per poi compiere, due giorni più tardi, congiunzione carnale con la stessa, allorquando quest'ultima era incapace di discernimento o inetta a resistere. Ora, i reati contro l'integrità sessuale commessi dall'insorgente nel nostro paese, toccano uno dei beni giuridici più importanti della nostra società, tanto che quello previsto all'art. 191 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0) è qualificato come un crimine.
Non può per contro essere preso in considerazione nell'ambito del presente giudizio il procedimento penale, emerso nell'ambito dell'istruttoria esperita dal Consiglio di Stato, aperto all'inizio di marzo 2009 nei confronti di RI 1 su denuncia della presunta vittima per violenza carnale, lesioni semplici, vie di fatto, minaccia, coazione, violazione di domicilio, ingiuria, registrazione clandestina di conversazione e disobbedienza a decisione dell'autorità, in quanto tale procedimento non è ancora sfociato in una decisione cresciuta in giudicato e il ricorrente gode pertanto della presunzione di innocenza (scritto 2 ottobre 2009 del Ministero pubblico al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato).
Data comunque l'entità della pena pronunciata, è perlomeno discutibile che i reati commessi dall'insorgente in Svizzera siano sufficienti, da soli, a giustificare il provvedimento impugnato.
Sia come sia, la questione non necessita di essere approfondita in quanto, ai fini del giudizio, occorre prendere in considerazione il fatto che il ricorrente ha pure dei precedenti penali in Italia. Ritenuto che anche una condanna pronunciata all'estero può, di per sé, giustificare misure di ordine pubblico ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato I ALC (DTF 134 II 25, consid. 4.3.1, con rif.), a ragione l'autorità di prime cure ne ha tenuto conto al momento di decidere di revocare il permesso di dimora all'insorgente.
Ora, dal certificato del casellario giudiziale italiano di RI 1, allestito il 17 novembre 2008 e riportato nella risoluzione governativa impugnata (consid. F), risultano i seguenti provvedimenti penali:
- 8.11.91 sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del G.I.P. Tribunale di __________ per contraffazione di pubblici sigilli destinati a pubblica autenticazione (commesso il 16.10.90) e condanna a 8 mesi di reclusione, sospesi condizionalmente, e a multa di lire 400'000 (euro 206.58);
- 1.3.94 sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del G.I.P. Pretura di __________ per falsa dichiarazione sulla identità propria (commesso il 5.10.90) e condanna a multa di lire 400'000 (euro 206.58);
- 13.3.97 decreto Tribunale di __________ – confermato il 16.12.97 da Corte appello di __________ – ed applicata quale misura di prevenzione la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per 2 anni con cauzione di lire 15'000'000 (euro 7'746.85);
- 21.4.99 sentenza Pretura di __________ per appropriazione indebita (reato commesso sino al 13.1.94) e condanna a 5 mesi di reclusione e a multa di lire 900'000 (euro 464.81).
27.11.01 con decreto del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di __________ disposta la sospensione dell’esecuzione della pena
4.2.04 con provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di __________: computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo determina che la pena detentiva é stata interamente eseguita (il 13.8.02);
- 24.5.99 sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti della Pretura di __________ per violazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose e condanna a 2 mesi e 20 giorni di arresto, sostituiti con l’ammenda di lire 6'000'000 (euro 3'098.74);
- 20.5.99 sentenza GIP Tribunale di __________ – confermata il 7.7.00 da Corte appello di __________ – per violazione delle disposizioni contro la mafia (commesso il 31.1.99) e condanna a 8 mesi di reclusione.
19.11.01 con decreto del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di __________ disposta la sospensione dell’esecuzione della pena
28.12.06 applicato l’indulto
3.8.07 con decreto del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di __________ disposta la sospensione dell’esecuzione della pena di 10 mesi e 21 giorni di reclusione;
- 7.3.01 decreto penale del GIP Tribunale di __________ per minaccia (commesso il 30.8.00) e condanna a multa di lire 80'000 (euro 41.32);
- 25.6.01 decreto penale del GIP Tribunale di __________ per violazione delle norme sull’ispettorato del lavoro e condanna a multa di lire 200'000 (euro 103.29);
- 11.9.01 decreto penale del GIP Tribunale di __________ per insolvenza fraudolenta (commesso il 1.2.01) e condanna a multa di lire 300'000 (euro 154.94);
- 3.5.02 sentenza Tribunale di __________: dichiarato fallito;
- 24.7.03 sentenza Corte appello di __________ – riformante parzialmente la sentenza 27.11.02 del Tribunale di __________ – per falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici in concorso (commesso il 4.8.00) e condanna a 3 anni e 3 mesi di reclusione e a interdizione dai pubblici uffici per 5 anni.
22.2.05 con decreto del Procuratore generale della Repubblica di __________ disposta la sospensione dell’esecuzione della pena
28.6.05 con decreto del Procuratore generale della Repubblica di __________ disposta la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva
20.9.05 con decreto del Procuratore generale della Repubblica di __________ disposta la revoca del decreto di sospensione dell’esecuzione della pena;
- 26.11.03 sentenza Tribunale in composizione monocratica di __________ – confermata il 15.2.07 da Corte appello di __________ – per evasione continuato (commesso il 7.4.03) e condanna a 6 mesi di reclusione. Pena condonata.
14.3.08 con ordinanza del Tribunale in composizione monocratica di __________ disposta la revoca dell’indulto;
- 17.5.05 sentenza Corte appello di __________ per evasione (commesso il 8.6.02) e condanna a 6 mesi di reclusione.
13.4.06 con decreto del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di __________ disposta la sospensione dell’esecuzione della pena;
- 25.5.06 provvedimento Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di __________: cumulo delle pene inflitte con le sentenze 24.7.03 e 17.5.05 e determinata la pena da scontare in 2 anni, 9 mesi e 8 giorni di reclusione e interdizione dai pubblici uffici per anni 5. 22.9.06: indulto.
- 3.4.08 provvedimento Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di __________: cumulo delle pene inflitte con le sentenze 7.7.00 e 15.2.07 e determinata la pena da scontare in 7 mesi e 21 giorni di reclusione.
Da quanto precede, risulta che in Italia il ricorrente ha a carico ben 11 condanne penali, l'ultima delle quali emessa nel 2007. Va osservato che gran parte dei reati da egli commessi (minaccia, contraffazione di pubblici sigilli destinati a pubblica autenticazione, appropriazione indebita) sono punibili anche in Svizzera. Invano l'insorgente tenta ora di confutare tali risultanze sostenendo, peraltro in maniera del tutto generica, che l'estratto del casellario in parola, acquisito agli atti, non sarebbe sufficientemente aggiornato in quanto non indica che egli sarebbe stato nel frattempo prosciolto da ogni accusa. Il certificato non riporta infatti le accuse penali a carico dell'interessato, ma le decisioni emesse nei suoi confronti. Ritenuto inoltre che l'estratto in parola concerne tutti i provvedimenti presi fino al novembre 2008 e già cresciuti in giudicato, non si può certo ritenere che il medesimo non possa più essere preso in considerazione.
Bisogna anche considerare che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione è venuta a conoscenza di questi precedenti penali soltanto nel marzo 2009 a seguito della segnalazione da parte del Ministero pubblico. È chiaro che se l'autorità fosse stata al corrente sin dall'inizio della lunga serie di condanne penali a carico dell'insorgente, ben difficilmente gli avrebbe rilasciato un permesso di soggiorno. È vero che il cittadino comunitario non è tenuto a fornire, se non espressamente richiesto, il suo certificato penale al momento di chiedere il rilascio di un permesso di dimora. È però altrettanto vero che egli è tenuto a informare l'autorità su tutto quanto è atto a determinare la decisione e non è liberato da tale obbligo nemmeno se l'autorità competente, con la dovuta diligenza, avrebbe potuto accertare essa stessa i fatti determinanti per la concessione del permesso (STF 2A.511/2001 del 10 giugno 2002, consid. 3.1f.; 2A.366/1999 del 16 marzo 2000, consid. 3d).
In siffatte circostanze, non vi è quindi dubbio che, sottacendo di avere dei precedenti penali in Italia, RI 1 è pure venuto meno ai suoi obblighi di informazione nei confronti dell'autorità.
4.2. Alla luce di quanto precede, emerge che da parecchi anni ormai il ricorrente ha una predisposizione a delinquere e che egli ha continuato con il suo modus vivendi anche in Svizzera e questo già dopo appena due mesi dopo avere ottenuto il permesso di dimora.
In siffatte circostanze, si deve pertanto convenire con il Consiglio di Stato che l'insorgente rappresenta attualmente una minaccia effettiva e sufficientemente grave per la società, tale da legittimare la revoca del suo permesso di dimora per ragioni di ordine pubblico.
5. A questo punto occorre verificare la proporzionalità della misura pronunciata dal dipartimento.
RI 1 è stato posto al beneficio di un permesso di dimora nel giugno 2007. Il suo soggiorno nel nostro paese va pertanto considerato di breve durata. Occorre pure osservare che, durante questo breve periodo, egli ha accumulato ingenti debiti: a suo carico risultano ben 29 attestati di carenza beni per complessivi fr. 58'067.25 e 23 esecuzioni aperte per un totale di fr. 78'284.55 (v. estratto UE __________ del 21 ottobre 2009). In Italia invece, dove ha risieduto e lavorato sino all'età di 48 anni prima di giungere in Svizzera, possiede i suoi principali legami culturali, sociali e familiari: ne discende che il suo rientro in patria è perfettamente esigibile.
Considerati i suoi precedenti penali e il pericolo che egli rappresenta attualmente per l'ordine pubblico, bisogna pertanto concludere che la revoca del permesso di dimora a RI 1 è conforme al principio della proporzionalità.
6. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali invocate, revocando il permesso di dimora CE/AELS al ricorrente. Inoltre, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura intrapresa, per cui la medesima dev'essere confermata.
7. Il ricorrente invoca la parità di trattamento, richiamandosi ad altri casi analoghi sfociati in un semplice ammonimento.
Giova ricordare che il principio di legalità dell'amministrazione prevale di regola su quello della parità di trattamento e che la parità di trattamento nell'illegalità può essere invocata con successo soltanto in casi del tutto particolari (Max Imboden/René A. Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea e Stoccarda 1976, V. ed., N. 71 B i segg.). Ora, a prescindere dal fatto che egli invoca tale violazione in maniera del tutto generica, il richiamo a tale principio non permette comunque di giungere a conclusioni a lui più favorevoli, in quanto non è in ogni caso dimostrata l'esistenza di una prassi contraria alla legge che l'autorità di prime cure non intende abbandonare.
Di conseguenza, nemmeno un semplice ammonimento può trovare applicazione nella presente fattispecie.
Nemmeno il principio della buona fede tutelato dall'art. 9 Cost. appare violato nel caso concreto. Come è già stato indicato nel considerando 4.1., l'autorità dipartimentale non avrebbe verosimilmente concesso un'autorizzazione di soggiorno all'insorgente, se fosse stata al corrente sin dall'inizio dei fatti per cui egli è stato in seguito condannato.
8. Per completezza, bisogna anche tenere presente che l'insorgente ha ottenuto il permesso di soggiorno per svolgere un'attività lucrativa quale indipendente tramite la società __________ di cui è titolare, società che è stata cancellata d'ufficio dal registro di commercio il 27 febbraio 2009 per cessazione dell'esercizio. Ritenuto che l'art. 23 OLCP dispone che il permesso di dimora CE/AELS può essere revocato se non sono adempite le condizioni per il suo rilascio e che l'insorgente aveva ottenuto l'autorizzazione di soggiorno a tale scopo, non è dato di vedere come egli abbia ancora un interesse a conservare tale permesso anche sotto questo profilo.
9. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere integralmente respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
visti l'ALC e l'Allegato I, nonché gli art. 9, 29 Cost.; 10 lett. a LALPS; 62 LStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa e le spese di giustizia, per complessivi di fr. 1'000.–, sono poste a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario