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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.04.2010 52.2009.350

April 26, 2010·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,598 words·~13 min·6

Summary

Ripetizione di una classe di scuola media di un allievo su richiesta dei genitori

Full text

Incarto n. 52.2009.350  

Lugano 26 aprile 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente, Damiano Bozzini, Flavia Verzasconi

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 1° settembre 2009 di

RI 1  

contro  

la decisione 18 agosto 2009 (n. 3960) del Consiglio di Stato che respinge il gravame inoltrato dagli insorgenti avverso la risoluzione 24 giugno 2009 della Direzione della Scuola media di CO 1 che nega al figlio F__________ la possibilità di ripetere la quarta classe;

viste le risposte:

-      8 settembre 2009 del Consiglio di Stato;

-    16 settembre 2009 della Direzione della Scuola media di CO 1;

-    17 settembre 2009 della Sezione amministrativa del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS);

preso atto della replica 1° ottobre 2009 e delle dupliche:

-    12 ottobre 2009 della Sezione amministrativa del DECS;

-    14 ottobre 2009 del Consiglio di Stato;

-    15 ottobre 2009 della Direzione della Scuola media di CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

A.     F__________ (1994) ha frequentato la Scuola media di __________, dove al termine dell'anno scolastico 2008/2009 gli è stata rilasciata la relativa licenza finale con una media delle note pari a 4.06. Preso atto di ciò, i genitori RI 1 hanno chiesto al Consiglio di direzione della scuola di permettere a F__________ di ripetere la quarta classe. La domanda è stata respinta con decisione del 24 giugno 2009. L'autorità scolastica ha motivato la medesima adducendo che la ripetizione della classe avrebbe rischiato di perpetrare l'atteggiamento rinunciatario e passivo di F__________, senza necessariamente migliorarne il rendimento. Inoltre, per il bene del ragazzo sarebbe stato meglio cambiare ambiente e realtà scolastica.

                                  B.   Con giudizio 18 agosto 2009, il Consiglio di Stato ha confermato la predetta decisione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

In sostanza, il Governo ha ritenuto che la decisione della Direzione delle Scuole medie di CO 1 derivasse da una valutazione globale del rendimento del ricorrente effettuata da parte delle persone a ciò preposte, nel pieno rispetto della legge ed entro i limiti delle loro competenze.

                                  C.   Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, con ricorso 1° settembre 2009, chiedendone l'annullamento e postulando che al figlio F__________ venga concesso di ripetere la quarta classe di scuola media. Riprendendo e sviluppando gli argomenti già sollevati davanti alla precedente istanza di giudizio, sostengono in sostanza che solo in questo modo F__________ avrà la possibilità di migliorare il livello delle proprie note scolastiche e di accedere quindi più tardi ad una formazione professionale quale disegnatore edile. Rilevano come durante il 2° semestre dell'anno scolastico 2008/2009 egli abbia mostrato dei leggeri progressi sul piano del profitto, a dimostrazione del fatto che si è finalmente reso conto dell'importanza di avere un rendimento scolastico migliore per poter proseguire i propri studi. Rilevano inoltre che, allo stato attuale delle cose, F__________ si trova senza un posto quale apprendista e privato della possibilità di iscriversi presso un'altra scuola.

                                  D.   All'accoglimento del gravame si oppongono il Consiglio di Stato, la Sezione amministrativa del DECS e la Direzione della Scuola media di CO 1, con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

In sede di replica e duplica le parti si sono riconfermate essenzialmente nelle rispettive, contrapposte posizioni.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale amministrativo è data in virtù dell'art. 95 cpv. 1 della legge sulla scuola del 1° febbraio 1990 (LSc; RL 5.1.1.1), la legittimazione attiva degli insorgenti, agenti per conto del figlio minorenne, è certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1) e il ricorso tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm). Il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

                                   2.   Giusta l'art. 14 cpv. 1 della legge sulla scuola media del 21 ottobre 1974 (LSM; RL 5.1.6.1), in quest'ordine di scuola al termine di ogni anno gli allievi passano, di regola, all'anno successivo. La ripetizione di classi è ammessa, quando sussistono fondati motivi per ritenerla misura pedagogicamente valida ed è decisa dal Consiglio di classe, presieduto dal direttore della scuola, previo colloquio con la famiglia e l'allievo. L'allievo promosso al termine della quarta classe ottiene la licenza della scuola media (art. 17 cpv. 1 LSM). L'art. 63 cpv. 1 del regolamento della scuola media del 18 settembre 1996 (RSM; RL 5.1.6.1.1) precisa che in linea di principio la medesima è rilasciata agli allievi che al termine della quarta classe hanno ottenuto la sufficienza in tutte le materie di studio obbligatorie, più la materia scelta nell'opzione capacità espressive e tecniche. Essa è pure concessa nei casi di una o due note 3 o di una nota 2 purché la media delle note nelle materie obbligatorie più la materia scelta nell'opzione capacità espressive e tecniche sia di almeno 4. Ai sensi dell'art. 60 RSM, nel caso di promozione di classe con una o più insufficienze, i genitori possono chiedere di far ripetere la classe con motivazione scritta al consiglio di direzione, a cui spetta decidere (cpv. 1). Un allievo ammesso in III, senza la possibilità d'iscrizione ad almeno un corso attitudinale, può ripetere la II per decisione della famiglia (cpv. 2). Un allievo promosso dalla classe III o dalla classe IV senza insufficienze e con corsi di base può ripetere la stessa classe scegliendo due corsi attitudinali (cpv. 3). L'allievo che ripete la quarta classe, può essere tenuto, per evitare la formazione di nuove sezioni, a iscriversi in un altro istituto (cpv. 4).

                                   3.   3.1. F__________ ha conseguito la licenza di scuola media con una media  di 4,06, ottenendo un'insufficienza finale in inglese (nota 3) e la nota 4 in tutte le altre materie, ad eccezione di geografia (4.5) e di educazione fisica (5). La domanda formulata dai suoi genitori, intesa a permettergli di ripetere la quarta classe, malgrado la promozione, andava dunque decisa, come è avvenuto in concreto, dal consiglio di direzione, giusta quanto disposto dall'art. 60 cpv. 1 RSM. La norma non stabilisce in modo esplicito quali criteri debbano essere presi in considerazione da detto organismo scolastico ai fini dell'evasione di una simile richiesta. In analogia con quanto previsto per i casi di ripetizione dell'anno scolastico decisi dal consiglio di classe, si deve comunque riconoscere che una siffatta ipotesi può entrare in linea di conto quando sussistono fondati motivi per ritenere che la stessa costituisca una misura valida dal profilo pedagogico (art. 14 cpv. 1 LSM), e segnatamente se le insufficienze risultano superabili attraverso la ripetizione della classe, sulla base di un esame delle cause delle difficoltà e delle possibilità di sviluppo delle attitudini e del comportamento dell'allievo e se la ripetizione della classe appare la soluzione più appropriata per permettere all'allievo di riprendere un corso di studi regolare (art. 59 cpv. 2 RSM).

3.2. Ora, le disposizioni appena menzionate conferiscono al Consiglio di direzione un margine discrezionale piuttosto ampio per quanto attiene alla decisione se permettere o meno ad un allievo che ne fa richiesta di ripetere la classe. Analogamente a quanto avviene in materia di assegnazione di note da parte di un docente, anche il giudizio reso nell'ambito in parola dal predetto organismo scolastico, nella misura in cui è espressione corretta del suo libero apprezzamento, si configura sostanzialmente come un giudizio di opportunità che sfugge all'esame dell'autorità di ricorso, a meno che non sconfini nell'arbitrio (RDAT 1979 n. 33, pag. 75), il cui divieto è ancorato all'art. 9 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101).

Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo nell'ambito di un ricorso contro una decisione che nega ad un allievo la possibilità di ripetere la classe è pertanto limitato. Questa Corte rivede quindi gli accertamenti di fatto e l'apprezzamento delle prove effettuati dall'autorità che si è pronunciata negativamente su questo tema sotto il ristretto profilo dell'arbitrio e interviene soltanto se essi sono manifestamente sbagliati o contraddittori oppure se riposano su un'evidente inavvertenza. Per essere manifestamente inesatto, e quindi arbitrario (DTF 135 II 145 consid. 8.1), l'accertamento deve risultare chiaramente insostenibile, in evidente contrasto con la fattispecie, fondato su una svista manifesta o contraddire in modo urtante il sentimento di giustizia e di equità (DTF 132 III 209 consid. 2.1). In ogni caso, nell'esame di questo genere di decisioni le autorità giudiziarie sono tenute ad assumere un particolare riserbo, in quanto si tratta di pronunciarsi su apprezzamenti che presuppongono la conoscenza della personalità dell'allievo e delle particolari relazioni all'interno della scuola. Il Tribunale annulla pertanto le medesime soltanto se risulta che le persone che hanno valutato la richiesta di ripetere l'anno scolastico si sono lasciate influenzare nel loro giudizio da motivi che non presentano alcuna relazione con le finalità perseguite dalla norma che prevede questa possibilità oppure se questi si sono fondati su ragioni manifestamente insostenibili (DTF 121 I 255 consid. 4b).

3.3. Nella sua decisione del 24 giugno 2009 il Consiglio di direzione della Scuola media di CO 1 ha motivato la reiezione della richiesta formulata dai ricorrenti rilevando che:

"- ripetendo la quarta F__________ arrischierebbe di continuare con il suo atteggiamento rinunciatario e passivo senza apportare sensibili miglioramenti al suo rendimento scolastico (infatti, oltre a recuperare l'insufficienza in inglese dovrebbe iscriversi ai corsi attitudinali in matematica e tedesco);

- per il bene di F__________ è meglio che egli abbia la possibilità di cambiare ambiente e si trovi confrontato con una realtà nuova; questo permetterebbe a F__________ di reagire per sviluppare un atteggiamento maggiormente responsabile e attivo;

- un'eventuale interruzione della frequenza della quarta media (per decisione della famiglia o della scuola) porrebbe seri problemi nella ricerca di altre vie formative".

La direzione della scuola ha in sostanza formulato un pronostico negativo in merito alla reale possibilità che il ragazzo, in caso di ripetizione della classe, possa compiere quel notevole miglioramento che si renderebbe necessario per poter raggiungere un profitto tale da permettergli di accedere in seguito alla formazione da lui desiderata, ed ha anzi reputato elevato il rischio che egli ripeta i modesti risultati già ottenuti in passato. Essa ha soprattutto individuato nell'atteggiamento dell'allievo, fondamentalmente svogliato e passivo, il principale ostacolo all'adozione di una soluzione come quella prospettata dai genitori.

Tali considerazioni sono quindi state ribadite e sviluppate dal medesimo organismo scolastico nell'allegato di risposta presentato davanti al Consiglio di Stato, laddove in particolare è stato rilevato che l'atteggiamento rinunciatario e passivo mostrato da F__________ è stata una sua costante caratteristica comportamentale durante tutti e quattro gli anni trascorsi presso la scuola, ragione per cui le probabilità che, in caso di ripetizione della classe, egli continui con questo tipo di approccio appaiono elevate, circostanza questa che non lascia intravedere la possibilità che il ragazzo possa ottenere dei risultati sensibilmente migliori in materie per le quali oltretutto dovrà frequentare dei corsi attitudinali e non semplicemente di base, come avvenuto in passato. Da qui la necessità per F__________ di cambiare radicalmente ambiente, al fine di potersi confrontare con una realtà lavorativa che gli permetta di reagire e di sviluppare un atteggiamento maggiormente responsabile ed attivo.

Da quanto appena esposto risulta che il Consiglio di direzione ha valutato in modo dettagliato la richiesta dei ricorrenti di far ripetere al figlio la quarta classe di scuola media, evidenziando in modo del tutto preciso e comprensibile i motivi per i quali detta        istanza è stata evasa negativamente. La decisione litigiosa risulta pertanto esaustivamente motivata. Per quanto attiene al merito degli argomenti addotti a sostegno della medesima, nulla permette di ritenere che essi siano il frutto di un apprezzamento manifestamente errato della situazione. L'attitudine generale del ragazzo nei confronti della scuola emerge in modo chiaro da un lato dalle note complessivamente appena sufficienti che gli sono state assegnate al termine dell'anno scolastico 2008/2009 e dall'altro dai giudizi intermedi espressi nei suoi confronti dai suoi docenti i quali, al di là del profitto piuttosto mediocre, hanno posto in evidenza il suo comportamento alquanto indolente e distratto. D'altra parte questo atteggiamento non appare come un fatto episodico, manifestatosi durante l'ultimo anno di scuola, ma è stato una caratteristica dell'allievo durante l'intero periodo da lui trascorso presso la Scuola media di CO 1. In simili circostanze non si può ritenere che il Consiglio di direzione sia giunto a delle conclusioni del tutto insostenibili per avere espresso un giudizio negativo in merito all'effettiva utilità dal profilo pedagogico del provvedimento chiesto dai genitori e per avere ritenuto più appropriato che F__________ si lasci sin da subito alle spalle un ambiente scolastico nel quale, come già negli anni precedenti, non è mai riuscito a trovare degli stimoli. Il fatto che nel 2° semestre dell'anno scolastico 2008/2009 egli sia riuscito a recuperare due lievi insufficienze (tedesco corso di base e scienze naturali) non permette ancora di sovvertire tale giudizio, ritenuto come, per stessa ammissione dei genitori, i progressi fatti registrare nell'occasione dal ragazzo sono comunque stati assai minimi e non possono ancora essere considerati come il segnale di un suo radicale cambiamento d'atteggiamento verso la scuola. Per il resto occorre poi rilevare come i ricorrenti si siano limitati anche in questa sede a contrapporre il loro parere personale a quello dell'autorità scolastica, sollevando in questo modo all'indirizzo degli argomenti addotti dalla medesima delle critiche di mera natura appellatoria, che non sono certamente atte a sostanziare una censura d'arbitrio entro cui è circoscritto il potere cognitivo delle istanze ricorsuali. A questo proposito va in effetti rammentato che, per prassi costante, l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra decisione, diversa da quella adottata dall'autorità di prime cure, sia immaginabile o addirittura preferibile: come sopra esposto (consid. 3.2), affinché questo Tribunale possa procedere all'annullamento del giudizio espresso dal Consiglio di direzione è necessario che la stessa risulti chiaramente insostenibile, in evidente contrasto con i fatti determinanti o fondato su una svista manifesta, ciò che non è sicuramente il caso nella fattispecie concreta. Giova comunque ancora rilevare che non costituisce un argomento a favore dei ricorrenti il fatto che F__________ si sia trovato all'inizio dell'anno scolastico 2009/2010 senza la possibilità di intraprendere una formazione professionale o di iniziare una nuova scuola. In effetti si deve considerare che ciò è la conseguenza da un lato delle basse note con cui egli ha terminato la Scuola media e dall'altro delle scelte effettuate dagli stessi ricorrenti che, pur essendo al corrente dei modesti risultati scolastici del figlio e delle difficoltà che egli avrebbe incontrato per poter continuare la sua formazione, non si sono preoccupati per tempo di assicurarsi delle valide alternative all'eventualità di potergli far ripetere l'anno scolastico.

3.4. Tenuto conto di tutti gli elementi agli atti, occorre dunque concludere che la decisione del Consiglio di direzione di negare a F__________ la facoltà di ripetere la quarta classe di scuola media, per quanto possa apparire soggettivamente opinabile, non risulta in ogni caso destituita di fondamento al punto tale da dover essere addirittura considerata arbitraria.

                                   4.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere pertanto respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza degli insorgenti (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

visti gli art. 9 Cost.; 95 LSc; 14 e 17 LSM; 59 e 60 RSM; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 LPamm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                      Il segretario

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