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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.11.2009 52.2009.326

November 26, 2009·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,554 words·~8 min·5

Summary

Rinnovo di un permesso di dimora

Full text

Incarto n. 52.2009.326  

Lugano 26 novembre 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Stefano Bernasconi, vicepresidente, Matteo Cassina, Damiano Bozzini,

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 8 settembre 2009 di

 RI 1   rappr. dal RA 1    

contro  

la risoluzione 18 agosto 2009 (n. 3948) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 9 aprile 2009 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione (ora: della popolazione), in materia di mancato rinnovo di un permesso di dimora;

viste le risposte:

-    15 settembre 2009 del Dipartimento delle istituzioni,

-    16 settembre 2009 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il cittadino iracheno di etnia curda RI 1 (1967), nato e cresciuto in Kuwait, è entrato in Svizzera l'8 ottobre 1991 depositando una domanda d'asilo, che è stata respinta dall'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR) il 2 novembre 1994. Considerata l'impossibilità di un suo rinvio in Iraq, egli è stato ammesso provvisoriamente in Svizzera.

Il 13 marzo 2002, il ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora annuale per motivi umanitari sulla base dell'art. 13 lett. f dell'ora abrogata ordinanza federale che limita l'effettivo degli stranieri (OLS; RU 1986 1791).

Ritenuto che era in assistenza ed aveva a carico diversi attestati per carenza beni, il 24 giugno 2005 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni lo ha ammonito, con l'avvertenza che se la situazione fosse rimasta tale anche in futuro, sarebbe stato adottato un provvedimento amministrativo nei suoi confronti.

                                  B.   Con decisione 9 aprile 2009, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto la domanda di RI 1 volta a ottenere il rinnovo del suo permesso di dimora, fissandogli un termine con scadenza il 30 giugno successivo per lasciare il territorio elvetico.

L'autorità dipartimentale ha rilevato che l'interessato continuava a essere a carico dell'assistenza pubblica avendo contratto un debito di fr. 51'139.60 nei confronti dello Stato, e che non vi erano elementi atti a ritenere che egli non avrebbe dovuto ricorrere a tali prestazioni anche in futuro.

La decisione è stata resa sulla base degli art. 3, 33 cpv. 2, 61, 62 lett. e, 66 cpv. 1 e 2, 96 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20).

                                  C.   Con giudizio 18 agosto 2009, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

Il Governo ha ribadito i motivi posti a fondamento della decisione dipartimentale impugnata, considerandola conforme al principio della proporzionalità.

In merito ad un'eventuale inesigibilità di un rientro nel paese d'origine dell'interessato, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che tale aspetto non potesse essere esaminato nella presente procedura, bensì proposto semmai dal dipartimento all'autorità federale competente nell'ambito di un'eventuale ammissione provvisoria in Svizzera.

                                  D.   Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del suo permesso di dimora. In via del tutto subordinata, chiede di essere ammesso provvisoriamente in Svizzera.

Il ricorrente ritiene la decisione impugnata lesiva del principio della proporzionalità, in quanto non tiene conto del suo lungo soggiorno in Svizzera e che egli non ha mai vissuto in Iraq. Sostiene che un suo rinvio nel paese d'origine gli provocherà enormi problemi di reintegrazione.

                                  E.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia il dipartimento che il Consiglio di Stato, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza di questo Tribunale è data dall'art. 10 lett. a legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

                                   2.   Giusta l'art. 33 LStr, il permesso di dimora viene rilasciato per soggiorni della durata di oltre un anno (cpv. 1) e per un determinato scopo di soggiorno, ritenuto che può essere vincolato ad ulteriori condizioni (cpv. 2). Tale autorizzazione è di durata limitata e può essere prorogata se non vi sono motivi di revoca secondo l'art. 62 LStr (cpv. 3).

Giusta l'art. 62 LStr, l’autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, e le altre decisioni tra l'altro - se lo straniero o una persona a suo carico dipende dall’aiuto sociale (lett. e).

                                   3.   Come accennato in narrativa, a partire dall'ottenimento del permesso di dimora nel marzo 2002 RI 1 è stato a carico dell'assistenza pubblica dal maggio 2004 a fine 2006 e dal 2008 a tutt'oggi. Al momento dell'emanazione della risoluzione governativa impugnata, egli aveva contratto un debito complessivo nei confronti dello Stato di fr. 58'556.60 (v. scritto 24 luglio 2009 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato). Non vi sono inoltre elementi atti a ritenere che egli non ricorrerà più all'aiuto sociale in futuro, ritenuto pure che l'argomento secondo cui egli sarebbe in procinto di concludere un contratto di lavoro non è corredato da alcun supporto probatorio.

Bisogna pertanto concludere che, a seguito della dipendenza dall'aiuto sociale, il ricorrente adempie le premesse dell'art. 62 lett. e LStr.

                                   4.   Occorre ora verificare la proporzionalità del provvedimento pronunciato dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione.

4.1. Oltre a essere ancora in assistenza, e questo nonostante l'ammonimento intimatogli nel 2005, RI 1 ha pure contratto diversi debiti privati ed ha attualmente a carico 27 attestati per carenza beni.

D'altra parte, bisogna considerare che egli è in Svizzera dal 1991. Risiedendo nel nostro paese da quasi vent'anni, il suo soggiorno va senz'altro considerato di lunga durata, ciò che ha un certo peso nell'ambito della ponderazione degli interessi in presenza. Pur non sottovalutando il fatto che egli non sia ancora riuscito a integrarsi, va anche tenuto conto che, durante tutti questi anni, egli non ha mai interessato le nostre autorità giudiziarie penali.

Inoltre un suo rientro in Iraq non appare esigibile ritenuto che egli non vi ha mai vissuto, essendo nato e cresciuto in Kuwait, dove risiedeva prima di giungere in Svizzera all'età di 24 anni, dopo un breve soggiorno in Romania. Tanto più che, come ha rilevato il Consiglio di Stato, non risulta che il ricorrente abbia dei famigliari che vivono in Iraq: suo padre vive in Siria, i suoi tre fratelli e quattro zii paterni in Inghilterra.

Contrariamente a quanto assume l'Esecutivo cantonale, non è quindi dato di vedere come si possa esigere dall'insorgente, ora quarantaduenne, di trasferirsi nel proprio paese d'origine, dove non ha mai vissuto.

4.2. In siffatte circostanze si deve ammettere che gli interessi privati del ricorrente a poter continuare a vivere in Svizzera, dove peraltro è stato autorizzato a risiedervi a partire dal 2002 tramite un permesso di dimora per motivi umanitari, risultano attualmente preminenti rispetto all'interesse della collettività ad allontanarlo perché a carico dell'assistenza. Ne discende che la decisione impugnata risulta lesiva del principio della proporzionalità.

Ritenuto che l'inesigibilità del rinvio nel paese d'origine del ricorrente non è dovuto a causa di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, bensì a motivi personali, a torto il Consiglio di Stato ha considerato che la presente fattispecie dovrà essere vagliata, se sono date le premesse, dall’Ufficio federale della migrazione nell'ambito dell'apposita procedura relativa ad un'eventuale ammissione provvisoria dell'interessato in Svizzera (cfr. art. 83 cpv. 1 e 4 LStr).

Questo non significa tuttavia che il ricorrente non debba impegnarsi a fondo al fine di procacciarsi finalmente un lavoro stabile e non ricorrere più all'assistenza sociale, rimborsando nel contempo quanto finora ha percepito. Nulla impedisce infatti all'autorità di prime cure di riesaminare in futuro la situazione concernente il permesso di soggiorno dell'insorgente, qualora le condizioni che hanno portato all'accoglimento del presente gravame non risultassero più adempiute.

                                   5.   Stante quanto precede, il ricorso va dunque accolto e la decisione impugnata annullata unitamente alla risoluzione dipartimentale da essa tutelata. Gli atti sono quindi rinviati alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione affinché rinnovi il permesso di dimora annuale a RI 1.

                                   6.   Non si prelevano né tasse, né spese (art. 28 LPamm). Lo Stato rifonderà al ricorrente, in quanto rappresentato da consulente giuridico, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi (art. 31 LPamm).

Per questi motivi,

visti gli art. 33, 62 LStr; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 LPamm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §.   Di conseguenza sono annullate:

1.1.   la decisione 18 agosto 2009 (n. 3948) del Consiglio di Stato;

1.2.   la risoluzione 9 aprile 2009 (ST 68) della Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni.

                                   2.   Gli atti sono retrocessi alla Sezione della popolazione affinché rinnovi il permesso di dimora a RI 1 dopo avere sottoposto il caso, se necessario, all'Ufficio federale della migrazione.

                                   3.   Non si prelevano né tasse, ne spese. Lo Stato rifonderà al ricorrente l'importo di fr. 800.– a titolo di ripetibili.

                                   4.   Contro la presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 113 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                     5.   Intimazione a:

    ;  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                             Il segretario

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