Incarto n. 52.2008.9
Lugano 29 aprile 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 14 gennaio 2008 di
RI 1 patrocinato dall’ PA 1
contro
la decisione 5 dicembre 2007 (n. __________) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente la risoluzione 26 settembre 2007 con cui il Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio del veterinario cantonale, gli aveva intimato di ricondurre al piano gli animali da reddito di sua proprietà, garantendo loro sufficiente disponibilità di foraggio ed acqua, avvertendolo inoltre formalmente che qualora fossero state accertate nuove infrazioni avrebbe ordinato nei suoi confronti il divieto temporaneo di custodia degli animali;
viste le risposte:
- 23 gennaio 2008 del Consiglio di Stato;
- 7 febbraio 2008 del Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio del veterinario cantonale (UVC);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è proprietario ed allevatore a titolo accessorio di bestiame bovino.
A partire dal 1997, il ricorrente è stato ripetutamente oggetto di provvedimenti amministrativi per infrazioni alle disposizioni dell’Ordinanza federale sulla protezione degli animali (OPAn) e dell’Ordinanza sulle epizoozie (OFE) da parte dell’Ufficio del veterinario cantonale (UVC).
Dal 1° luglio 2007 al 30 settembre 2007 RI 1 ha estivato sull’Alpe __________, in alta Val __________, di proprietà del Patriziato di __________, 22 vacche madri e nutrici, 16 vitelli di vacche madri e nutrici fino ad 1 anno e 1 toro.
B. Il 26 settembre 2007, un escursionista ha segnalato all'UVC che i bovini di RI 1, malgrado le nevicate, erano ancora alpeggiati all’Alpe __________.
Con risoluzione dello stesso giorno, l’UVC ha ordinato al ricorrente di garantire immediatamente una sufficiente disponibilità di foraggio e di acqua agli animali, imponendogli inoltre di ricondurli al più presto al piano. L’UVC l’ha nel contempo avvertito che qualora, visti i suoi precedenti, venissero accertate nuove infrazioni nell’ambito dell’OPAN e dell’OFE, come previsto dall’art. 24 LPDA (…) ordinerà nei suoi confronti il divieto temporaneo di custodia degli animali.
C. Con giudizio 5 dicembre 2007, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da RI 1 contro la suddetta decisione dipartimentale. Il Governo ha ritenuto che la documentazione e le fotografie agli atti fossero sufficienti per dimostrare che quel giorno sull’Alpe __________ vi fosse una coltre di neve sui pascoli e che i bovini non avessero né foraggio, né acqua, né un ricovero protetto a disposizione. Ha inoltre rilevato che le misure imposte dall’UVC al ricorrente fossero il minimo che si può pretendere per assicurare una tenuta dei bovini adeguata alle circostanze.
D. Contro il suddetto giudizio governativo il ricorrente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla decisione dell'UVC.
L’insorgente nega qualsiasi violazione delle norme sopraccitate e contesta l'accertamento dei fatti. La fotografia posta a fondamento della decisione impugnata non sarebbe stata scattata dal veterinario cantonale o da un funzionario incaricato. Essa non permetterebbe di stabilire né quando, né dove, né tanto meno da chi sia stata effettivamente scattata. Gli animali quel giorno si sarebbero trovati a __________, situato a ca. 1500 s/m, dove la neve non sarebbe neppure arrivata. A disposizione dei bovini vi sarebbe inoltre stata una stalla, acqua e cibo a sufficienza.
A suffragio della sua tesi il ricorrente allega una dichiarazione del suo collaboratore __________ incaricato della custodia degli animali e di un terzo (__________).
E. All’accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e l’UVC con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 8 cpv. 2 LCPDA.
Nella misura in cui gli animali sono stati ricondotti al piano, la decisione dell'UVC è diventata priva d'oggetto. Al ricorrente va non-dimeno riconosciuta la legittimazione attiva ad impugnare il giudizio governativo nella misura in cui pone a suo carico la tassa di giustizia e conferma l'avvertimento ad attenersi alle disposizioni di legge, pena l'adozione di un divieto temporaneo di custodire animali (Max Imboden/Rene Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., Basilea e Stoccarda 1976, n. 36 B VI h).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla scorta degli atti, senza procedere ad ulteriori accertamenti istruttori (art. 18 LPAmm).
2. 2.1. L’art. 2 cpv. 1 LPDA esige che agli animali venga riservato un trattamento che tenga conto nel miglior modo possibile delle loro necessità. Chiunque si occupa di animali, soggiunge la norma (cpv. 2), deve, nella misura consentita dalle circostanze, aver cura del loro benessere. Chiunque tiene un animale o lo custodisce, precisa l’art. 3 cpv. 1 LPDA, deve in particolare nutrirlo, prenderne cura e, ove occorra, dargli ricovero. La libertà di movimento necessaria all’animale non deve essere durevolmente o inutilmente limitata, se ciò comporta dolori, sofferenze o lesioni per l’animale (art. 3 cpv. 2 LPDA).
Gli animali, dispone ulteriormente l’art. 1 OPAn, devono essere tenuti in modo che non turbi le loro funzioni corporee e il loro comportamento e che non superi le loro possibilità d’adattamen-to (cpv. 1). La nutrizione, la cura e il ricovero sono adeguati se corrispondono, secondo il livello dell’esperienza e le conoscenze fisiologiche, etologiche e igieniche, ai bisogni dell’animale (cpv. 2). Gli animali devono essere approvvigionati regolarmente e sufficientemente con foraggio adeguato e, se necessario, con acqua (art. 2 cpv. 1 OPAn). La cura deve evitare malattie e ferimenti dovuti alle condizioni di tenuta e sostituire il comportamento proprio della specie, nella misura in cui esso è limitato dalla tenuta e necessario per la salute (art. 3 cpv. 1 OPAn).
2.2. Giusta l'art. 24 LPDA anche se non ricorrono gli estremi della pena, l’autorità può fare divieto, temporaneo o a tempo indeterminato, di tenere animali, di commerciare o trattare professionalmente con essi, a chi è stato punito per reiterate o gravi infrazioni alle disposizioni della LPDA, ai disposti esecutivi emanati in virtù di essa o alle singole decisioni dell’autorità competente (lett. a) oppure per infermità o deficienza mentale, alcolismo o altri motivi è incapace di detenere un animale (lett. b).
3. 3.1. Nel caso concreto, l'UVC ha fondato la sua decisione su una segnalazione telefonica fattagli il 26 settembre 2007 da un escursionista, che dal 15 al 29 settembre 2007 ha soggiornato presso la capanna di __________, situata a quota __________ m s/m., dove ha constatato che il bestiame di RI 1 appariva lasciato in balia a sé stesso. Della segnalazione telefonica, che ha indotto l'UVC ad intervenire, non v'è traccia agli atti. Nemmeno un appunto che ne riassuma il contenuto. Agli atti v'è soltanto un e-mail inviato il 15 ottobre 2007 all'UVC, nel quale l'escursionista conferma che già prima del 25 settembre 2007 gli animali vagavano attorno alla capanna di __________ alla ricerca di cibo. Quel giorno, scendendo a __________, l'escursionista li ha incontrati in prossimità di un alpe più basso, attorno alla stalla. La sera, stando sempre al racconto dell'escursionista, ha iniziato a piovere ed a nevicare. Il giorno seguente il terreno era innevato. Le mucche, che si erano radunate attorno alla capanna, sarebbero state condotte a valle dal collaboratore del ricorrente. All'e-mail è allegata una fotografia raffigurante 8 bovine ed un vitellino, stazionanti su terreno recintato con filo elettrico, ricoperto da una sottile coltre di neve bagnata, che potrebbe trovarsi a __________ (m __________ s/m.).
3.2. Valutati nel loro insieme secondo libero apprezzamento, gli elementi probatori prodotti dall'UVC non appaiono sufficienti per suffragare l'ipotesi di trascuranza dei doveri di custodia del bestiame addebitata all'insorgente.
Per principio, nulla impedisce all'autorità di fondare le proprie decisioni anche sulle segnalazioni provenienti da terzi. Queste devono tuttavia fornire tutte le informazioni necessarie per acquisire un quadro oggettivo e completo della fattispecie, verificabile anche da parte delle istanze di ricorso in caso di contestazione. Presupposto, questo, che nel caso concreto non è dato.
Dall'e-mail di conferma della precedente segnalazione telefonica, inviato dall'escursionista all'UVC assieme ad una fotografia del bestiame, si può in effetti soltanto dedurre che il 26 settembre 2007 il bestiame del ricorrente si trovava sull'alpe di __________, che era stata ricoperta da una decina di centimetri di neve fradicia, alla quale era sceso dalla capanna di __________ (__________). Da questa testimonianza, formulata in modo non sempre chiaro e lineare, ma sostanzialmente coincidente con la dichiarazione prodotta in questa sede del collaboratore del ricorrente __________, si può tuttavia anche dedurre che i bovini, pur trovandosi in una situazione di disagio, erano in buono stato ed apparentemente sani (Der Zustand der meisten Tiere war aber gut und auch die kleineren zeigten sich munter und gesund).
Dall'e-mail si può inoltre dedurre che a __________ v'è una stalla e che il giorno seguente il bestiame è stato fatto scendere al piano.
Ora, è ben vero che l'escursionista autore della segnalazione ha affermato di aver avuto l'impressione che gli animali versassero in una situazione di relativo abbandono. Non è tuttavia dato di sapere di quali competenze specifiche disponesse questa persona per pronunciarsi con sufficiente cognizione di causa sulle modalità di gestione del bestiame. Per fondare il rimprovero che muove all'insorgente, l'UVC avrebbe dovuto raccogliere ulteriori informazioni, interrogando anzitutto il pastore incaricato della custodia degli animali sul loro luogo di stazionamento, sui loro spostamenti, sulle istruzioni ricevute dal ricorrente e sulle disposizioni adottate per mitigare le conseguenze della nevicata. Il semplice e-mail di conferma, inviato tre settimane dopo i fatti all'UVC, non basta per suffragare gli addebiti. Né bastano i precedenti comportamenti negligenti che l'autorità rimprovera all'insorgente. È ben vero che il 10 luglio 2007 il Patriziato di __________ aveva segnalato all'UVC che questi aveva abusivamente caricato il suo bestiame sull'alpe di __________, lasciandolo senza custodia. È tuttavia altrettanto vero che il 14 agosto 2007 il ricorrente si è impegnato davanti al Pretore di __________ a sorvegliare il bestiame con l'aiuto di un pastore. Impegno, questo, che gli atti non permettono di considerare senz'altro disatteso, stante che lo stesso escursionista, pur denunciando carenze nella vigilanza, conferma di aver discusso sia con il ricorrente, sia con il pastore in merito alla situazione dei bovini.
4. Da quanto precede, non spettando a questo Tribunale il compito di colmare le lacune istruttorie poste in essere dalle istanze inferiori, il ricorso va accolto, annullando il giudizio governativo e la comminatoria censurata.
Dato l’esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese (art. 28 LPAmm). Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente, assistito da un legale, un’adeguata indennità per ripetibili (art. 31 LPAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 3, 24 LPDA; 1, 2, 3 OPAn; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61, 65 LPAmm;
dichiara e pronuncia:
1. In quanto ricevibile, il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1 la decisione 5 dicembre 2007 (n. __________) del Consiglio di Stato,
1.2. la risoluzione 26 settembre 2007 con cui l'Ufficio del veterinario cantonale, ha formalmente avvertito il ricorrente che in caso di nuove infrazioni avrebbe ordinato nei suoi confronti il divieto temporaneo di custodire gli animali.
2. Non si preleva tassa di giustizia. Lo Stato rifonderà al ricorrente fr. 800.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
4. Intimazione a:
.
1. Dipartimento sanità e socialità Ufficio del veterinario cantonale, 6500 Bellinzona, 2. Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria