Incarto n. 52.2008.70
Lugano 26 marzo 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 15 febbraio 2008 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 23 gennaio 2008 del Consiglio di Stato (n. 315) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 19 settembre 2007, rilasciata dal municipio di Castel San Pietro a CO 1 e CO 2 per la ristrutturazione con ampliamento di un edificio abitativo (part. 1852) situato nella zona residenziale R3;
viste le risposte:
- 27 febbraio 2008 del Consiglio di Stato;
- 28 febbraio 2008 di CO 1 e CO 2;
- 4 marzo 2008 del municipio di Castel San Pietro;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 26 giugno 2007 i resistenti CO 1 e CO 2 hanno chiesto al municipio di Castel San Pietro il permesso di ristrutturare ed ampliare un vecchio edificio (part. 1852), adibito a stalla e fienile, attualmente utilizzato come deposito, situato in località Gorla, nella zona residenziale R3.
L'intervento prevede di innalzare di m 1.00, sia alla gronda, sia al colmo, il tetto dello stabile esistente, strutturato su tre piani, inserendovi, sul lato nordest, un nuovo edificio, articolato invece su quattro livelli.
Pianta Facciata nordovest
4.00 nuovo innalzamento
corpo stabile
2.50 esistente
1603 1852
Nello stabile così ampliato verrebbero ricavati due appartamenti contigui, distribuiti su tre piani abitabili.
Alla domanda si è opposto il ricorrente RI 1, proprietario del fondo contermine sul lato ovest (part. 1603), il quale ha contestato in particolare la sopraelevazione dell'edificio esistente, siccome posto ad una distanza di m 2.50 dal confine comune, inferiore a quella (m 4.00) prescritta dall'art. 54 NAPR.
Raccolto l'avviso favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, il 19 settembre 2007 il municipio ha rilasciato la licenza, respingendo l'opposizione del vicino.
B. Con giudizio 23 gennaio 2008 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che la modica sopraelevazione dell'edificio esistente, situato ad una distanza dal confine inferiore a quella prescritta dalle norme di zona, rientrasse nei limiti di una trasformazione non sostanziale, ammessa dall'art. 39 RLE.
C. Contro il predetto giudizio, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.
L'insorgente ripropone e sviluppa in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza con riferimento alla sopraelevazione dello stabile esistente, negando che rientri nei limiti degli interventi ammissibili secondo l’art. 39 RLE. La trasformazione, argomenta, sarebbe sostanziale, poiché permette di ricavare un ulteriore piano abitabile dal sottotetto dello stabile esistente, attualmente inutilizzabile per l'abitazione. Il vecchio edificio diventerebbe inoltre un corpo subalterno rispetto al nuovo stabile che vi verrebbe inserito sul lato nordest.
La costruzione disattenderebbe anche l'i.o. della zona (30%), che viene superato nella misura di 0.13%.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il municipio ed i beneficiari della licenza edilizia, contestando succintamente le tesi dell'insorgente con argomenti che saranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente, proprietario di un fondo contermine e già opponente, è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani e dalle fotografie annesse alla domanda di costruzione, integrati dalle ulteriori fotografie prodotte dal ricorrente in questa sede.
2.A norma dell'art. 39 RLE, riconducibile alla garanzia costitu-zionale della proprietà, intesa come tutela delle situazioni acqui-site, le costruzioni esistenti in contrasto con il diritto entrato suc-cessivamente in vigore, possono essere riparate e mantenute, e-sclusi i lavori di trasformazione sostanziali. Trasformazioni di una certa importanza possono nondimeno essere autorizzate se il contrasto con il nuovo diritto non pregiudica in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini. La trasformazione è sostanziale quando modifica l'identità della costruzione dal profilo delle volumetrie, dell'aspetto e della destinazione, ingenerando nuove ripercussioni sull'ordinamento delle utilizzazioni o quando aggrava i momenti di contrasto con il nuovo diritto o ne introduce di nuovi (STA 1. marzo 2006 n. 52.2006.20). I limiti delle trasformazioni ammissibili vanno stabiliti caso per caso, tenendo conto delle finalità delle norme applicabili, della natura del contrasto esistente, dell'entità dell'intervento e delle conseguenze che ne derivano, soppesando attentamente gli interessi pubblici e privati contrapposti alla luce del principio di proporzionalità (RDAT 1994-II n. 46; Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 70 LALPT, n. 515 seg.).
Nella valutazione dell'ammissibilità di interventi di trasformazione di costruzioni esistenti in contrasto con il diritto posteriore non si giustifica un eccessivo rigore. Inammissibili sono comunque quegli interventi che, valutati secondo criteri oggettivi, si prevalgono della tutela delle situazioni acquisite per conseguire, grazie alle preesistenze difformi, un risultato che l'applicazione del nuovo diritto non permetterebbe di ottenere (BEZ 2007, n. 18; Konrad Willi, Die Besitzstandsgarantie für vorschriftswidrige Bauten und Anlagen innerhalb der Bauzone, Zurigo 2003, pag. 100).
3. Nel caso concreto, la facciata nordovest della vecchia stalla fienile, sorgendo ad una distanza di m 2.50 dal confine verso il fondo del ricorrente, non rispetta la distanza minima (m 4.00) prescritta dall'art. 54 NAPR. La difformità non è di trascurabile entità. La distanza mancante rappresenta poco meno del 40% della distanza minima prescritta.
Oltre al cambiamento della destinazione, il controverso progetto prevede di inserire nell'edificio esistente un nuovo volume edilizio di entità più o meno pari, rispettoso della distanza minima dal confine, nel quale troverebbero posto il locale cucina e tre camere da letto dotate di servizi per ognuno dei due appartamenti. Dalla stalla fienile ristrutturata verrebbero ricavati due ampi locali soggiorno edificio e due spaziose camere matrimoniali.
Del vecchio edificio, la cui muratura perimetrale si presenta in discreto stato di conservazione, verrebbe tuttavia conservato ben poco. Il tetto, malandato, verrebbe interamente rimosso. La facciata nordest, lunga poco meno di 15 m, verrebbe demolita su un fronte di una decina di metri, al fine di permettere di inserirvi il nuovo edificio. L'unica soletta esistente verrebbe a sua volta integralmente rimossa, per realizzare le due nuove solette. La facciata sudovest, sempre che non venga demolita per essere ricostruita, verrebbe inoltre rimaneggiata in misura sostanziale, aprendo nuovi tre archi a pianterreno ed una serie di nuove finestre ai due piani superiori. In pratica, verrebbero mantenuti soltanto i due muri perimetrali delle facciate minori (nordovest e sudest) con qualche tratto delle facciate adiacenti. Anche questi muri verrebbero comunque ampiamente ristrutturati per aprirvi due finestre per piano.
Ora, non v'è chi non veda come non si possa ragionevolmente sostenere di configurare l'intervento, i cui costi sono preventivati in oltre 800'000.- franchi, alla stregua di una trasformazione dell'edificio esistente, rientrante nei limiti della tutela delle situazioni acquisite e delle modifiche ammissibili secondo l'art. 39 RLE. Lo esclude l'entità della demolizione dello stabile esistente, che fa apparire la conservazione della facciata nordovest alla stregua di un mero espediente per realizzare una costruzione sostanzialmente nuova senza dover rispettare la distanza minima prescritta dal confine. Manifestamente a torto il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'identità dell'attuale edificio rimanesse sostanzialmente immutata. È ben vero che la modifica delle volumetrie della stalle fienile non è di particolare rilievo. Decisivo ai fini del giudizio è tuttavia l'aspetto qualitativo, ove il cambiamento appare non soltanto importante ma radicale, poiché ben poco viene conservato dell'edificio preesistente.
Comportando l'intervento la realizzazione di una costruzione sostanzialmente nuova, il fondo del ricorrente non potrà peraltro più beneficiare dalla facilitazione prevista dall'art. 14 cpv. 4 NAPR, che verso edifici preesistenti all'entrata in vigore del PR permette di edificare ad una distanza di 6.00 m, inferiore ore a quella (m 8.00) prescritta tra edifici.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando la licenza edilizia e la decisione governativa che la conferma, siccome lesive dell'art. 39 RLE.
La tassa di giustizia e le ripetibili di entrambe le istanze sono a carico dei resistenti secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 39 RLE; 54 NAPR; 3, 18, 28;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 23 gennaio 2008 del Consiglio di Stato (n. 315);
1.2. la licenza edilizia 19 settembre 2007 rilasciata dal municipio di Castel San Pietro ai resistenti.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico dei resistenti, che rifonderanno fr. 2'500.- al ricorrente a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
4. Intimazione a:
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario