Incarto n. 52.2008.116 52.2008.120
Lugano 18 aprile 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a. b.
RI 1 21 marzo 2008 di __________, patr. dall'avv.,
contro
la decisione 10 marzo 2008 del municipio di __________ che indice un concorso ad invito per aggiudicare lavori di aggiornamento e adeguamento del piano regolatore comunale;
viste le risposte:
- 14 aprile 2008 dell'Ufficio lavori sussidiati e appalti (ULSA);
- 16 aprile 2008 del CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 10 marzo 2008 il CO 1 ha invitato cinque professionisti del ramo ad inoltrare un’offerta per lavori di aggiornamento del piano regolatore comunale, per un onorario annuo complessivo di circa fr. 40'000.-;
che, stando al capitolato trasmesso ai professionisti invitati, oggetto del concorso erano le seguenti prestazioni:
- adeguamenti del piano regolatore;
- allestimento di varianti;
- consulenza, collaborazione con i vari specialisti e allestimento dei documenti pianificatori;
- partecipazione a riunioni con autorità comunali, cantonali ed altri enti;
- consulenza per problemi pianificatori di competenza comunale, osservazioni su proposte di modifica della legislazione;
- consulenza pianificatoria su specifiche domande di costruzione;
- consulenza all’utenza;
che, quale unico criterio d’aggiudicazione, il committente ha stabilito che il mandato sarebbe stato assegnato in base alla tariffa oraria media dell’ufficio;
che contro il predetto elemento del bando di gara, con atti separati, ma di identico contenuto, sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo i ricorrenti citati in ingresso, chiedendone l’annullamento;
che, con stringata motivazione, gli insorgenti negano in sostanza che le prestazioni messe a concorso prefigurino beni standardizzati, suscettibili di essere aggiudicati unicamente in base al prezzo; a questo criterio di natura quantitativa dovrebbero essere abbinati ulteriori criteri di tipo qualitativo;
che all’accoglimento dei ricorsi si oppongono l’Ufficio lavori sussidiati ed appalti (ULSA) e il municipio, contestando succintamente le tesi dei ricorrenti con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 36 cpv. 1 LCPubb; in quanto invitati, gli insorgenti sono legittimati a contestare le prescrizioni di gara (art. 43 PAmm); i ricorsi, tempestivi, sono dunque ricevibili in ordine;
che, avendo il medesimo oggetto e non essendovi contestazione sui fatti, le impugnative possono essere evase con un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
che a norma dell’art. 32 cpv. 1 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore dell’offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, l’economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l’adeguatez-za della prestazione, l’estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico;
che i criteri di aggiudicazione, soggiunge la norma (cpv. 2), devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza;
che, trattandosi di beni ampiamente standardizzati, conclude l’art. 32 cpv. 3 LCPubb, l’aggiudicazione della commessa può avvenire anche tenendo conto unicamente del criterio del minor prezzo;
che l’obbligo di aggiudicare le commesse pubbliche in base a criteri quantitativi e qualitativi adeguatamente ponderati è essenzialmente volto ad individuare l’offerta che presenta il miglior rapporto tra la qualità ed il prezzo, in modo da ottimizzare l’impiego parsimonioso delle risorse pubbliche; la comune esperienza insegna invero che le offerte a miglior mercato non sono necessariamente le più convenienti (Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht, Zurigo 2003, n. 414);
che in quest’ottica, l’art. 53 cpv. 3 RLCPubb/CIAP stabilisce che ad eccezione delle commesse per la fornitura di beni ampiamente standardizzati si dovrà indicare, oltre al prezzo, almeno un altro criterio d'aggiudicazione;
che, eccezioni sono dunque ammissibili nel caso di forniture di beni per i quali la qualità può essere facilmente assicurata fissando parametri e requisiti minimi universalmente riconosciuti (p. es.: tenore massimo di zolfo nell'ambito della fornitura di olio combustibile);
che, di regola, le prestazioni di servizio, fornite dietro mandato da liberi professionisti quali ingegneri, architetti, medici o avvocati non sono assimilabili a beni standardizzati; non possono dunque essere messe a concorso esclusivamente in base al prezzo;
che non di rado, l’aspetto economico di queste prestazioni è secondario rispetto a quello qualitativo; è invero noto che prestazioni di servizio fornite da specialisti particolarmente qualificati possono anche assicurare risparmi consistenti atti a compensare la maggior spesa per onorari sostenuta dal committente;
che, nel caso concreto, l’oggetto della commessa è costituito da una serie di prestazioni eterogenee, fornite in più ambiti da diversi professionisti (architetto, disegnatori, impiegati d’ufficio, ecc.), con differenti competenze;
che la commessa non è riconducibile ad una prestazione di servizio omogenea, fornita a più riprese dietro richiesta del municipio, da un singolo operatore;
che già la natura variegata delle prestazioni di servizio messe a concorso esclude la possibilità di aggiudicarle unicamente in base al prezzo; una diversa conclusione si tradurrebbe in un’inam-missibile mortificazione del loro valore intrinseco ed arrischierebbe di innescare una controproducente gara al ribasso, a scapito della qualità del lavoro fornito;
che, sulla scorta delle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno dunque accolti, annullando il bando di concorso, siccome lesivo dell'art. 32 LCPubb; il municipio provvederà a rinviare al mittente le offerte pervenutegli senza aprirle;
che dato che il comune è stato indotto a procedere in questo modo da un'indicazione dell'ULSA che non può essere condivisa, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; le ripetibili sono invece poste a suo carico.
Per questi motivi,
visti gli art. 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 43, 52, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. I ricorsi sono accolti.
§. Di conseguenza:
1.1 il concorso ad invito indetto dal CO 1 per aggiudicare i lavori di aggiornamento del piano regolatore è annullato;
1.2. il municipio provvederà a rinviare al mittente le offerte pervenutegli senza aprirle.
2. Non si preleva tassa di giustizia. Il comune di __________ rifonderà al ricorrente __________ fr. 600.- a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
4. Intimazione a:
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario