Incarto n. 52.2007.212
Lugano 17 settembre 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 25 giugno 2007 della
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 6 giugno 2007 del Consiglio di Stato (n. 2742) che annulla la licenza edilizia 9 febbraio 2007 del CO 6 che rilascia alla RI 1 la licenza di piano di quartiere ed il permesso di costruire un complesso immobiliare denominato __________ (part. 132);
viste le risposte:
- 5 luglio 2007 della CO 2;
- 6 luglio 2007 di CO 1,
- 11 luglio 2007 del Consiglio di Stato;
- 11 luglio 2007 di CO 3;
- 11 luglio 2007 di CO 5;
- 25 luglio 2007 del CO 6;
- 17 agosto 2007 di CO 4;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a. Il 18 maggio 2005 il CO 6 ha rilasciato alla ricorrente RI 1 una licenza edilizia per realizzare un piano di quartiere sul terreno dell’ex-birreria __________ (part. 132).
Con decisione 4 ottobre 2005 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo le impugnative contro di esso inoltrate da diversi opponenti. La decisione è stata confermata da questo tribunale con sentenza 1° febbraio 2006.
b. All’inizio di settembre del 2006 la ricorrente ha inoltrato all’autorità comunale una nuova domanda di costruzione, denominata “variante piano di quartiere __________” per costruire sul fondo in questione un complesso immobiliare. Nel termine di pubblicazione diversi vicini, fra cui i resistenti, si sono opposti all’intervento.
Raccolto il preavviso del Dipartimento del territorio, il 9 febbraio 2007 il municipio ha rilasciato la licenza di piano di quartiere ed il permesso di realizzarlo.
B. Con giudizio 6 giugno 2007 il Consiglio di Stato ha annullato anche il nuovo permesso, accogliendo le impugnative contro di esso inoltrate dagli opponenti. Gli atti sono stati rinviati al municipio, affinché ripetesse l’intera procedura di rilascio del permesso, ripubblicando la domanda di costruzione.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che la pubblicazione della domanda fosse irrimediabilmente viziata, perché l’avviso esposto all'albo e notificato ai confinanti sarebbe stato carente e fuorviante. In particolare, esso avrebbe:
omesso di indicare che la domanda era volta a conseguire tanto la licenza di piano di quartiere, quanto il permesso di costruzione;
indicato che si trattava di una “variante”, mentre in realtà si era in presenza di una nuova domanda.
La ripetizione della pubblicazione si giustificherebbe al fine di garantire il corretto esercizio del diritto di opposizione ad eventuali ulteriori interessati che avessero rinunciato a far valere i loro diritti siccome sviati dai summenzionati difetti dell’avviso di pubblicazione.
C. Contro il predetto giudizio, la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento.
Rievocati i fatti salienti, la ricorrente contesta con dovizia di argomenti le tesi del giudizio impugnato, ravvisandovi un palese eccesso di formalismo.
D. All’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni. Il municipio e l’opponente CO 5 si rimettono invece al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo, rinunciando a loro volta a presentare osservazioni.
A favore della conferma della decisione governativa impugnata si pronunciano gli opponenti CO 2, CO 1 ed CO 3, contestando le tesi dell’insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi. Gli opponenti CO 4 chiedono dal canto loro che il ricorso sia dichiarato irricevibile, siccome proposto contro una decisione incidentale, che non è atta ad arrecare danno alla ricorrente.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La legittimazione attiva dell’insorgente è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). I fatti sottoposti al giudizio di questo tribunale non sono controversi.
2.2.1. Secondo l’art. 44 PAmm, decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate se provocano al ricorrente un danno non altrimenti riparabile. Sono fra l’altro incidentali le decisioni che non dirimono definitivamente il contenzioso, ponendo termine al procedimento (M. Borghi/G. Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 44 PAmm n. 1 seg.).
2.2. In concreto, la decisione con cui il Consiglio di Stato ha rinviato gli atti al municipio affinché ripeta la procedura ab initio, è stata adottata esclusivamente per motivi di carattere procedurale. Non ponendo termine al procedimento, poiché la domanda di costruzione rimane comunque pendente, il provvedimento è di natura incidentale. È dunque impugnabile soltanto nella misura in cui arreca all’insorgente un danno irreparabile.
Ferma questa premessa, non v’è chi non veda, come, nelle particolari circostanze del caso concreto, tenuto specialmente conto degli antefatti, l’obbligo di ripetere ab initio l’intera procedura ritardi sensibilmente l'evasione di una domanda di costruzione inoltrata un anno fa, danneggiando in modo praticamente irrimediabile gli interessi economici della ricorrente. Contro la decisione di rinvio è pertanto dato ricorso.
3. 3.1. Giusta l’art. 6 cpv. 1 LE, il municipio pubblica la domanda di costruzione presso la cancelleria comunale. Della pubblicazione, soggiunge il cpv. 3 della norma, è dato avviso negli albi comunali ed ai proprietari confinanti. L'avviso di pubblicazione della domanda di costruzione, precisa l’art. 17 cpv. 1 RLE, deve contenere: (a) il nome della persona che chiede la licenza e del proprietario del fondo; (b) il genere dell'opera; (c) l'esatta destinazione degli edifici o impianti; (d) il nome locale, il numero di mappa e la descrizione del fondo; (e) la richiesta di deroghe; (f) il periodo della pubblicazione e gli orari in cui può essere presa conoscenza degli atti; (g) il termine per le opposizioni.
La denominazione dei lavori progettati e la destinazione devono essere il più possibile precise. Queste indicazioni sono sufficientemente precise quando appaiono atte ad attirare l’attenzione di terzi interessati sull’intervento oggetto della domanda, inducendoli ad approfondire la conoscenza del progetto, prendendone concretamente visione presso la cancelleria comunale (Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 6 LE, n. 782 e riferimenti). Nel determinarsi se prendere o meno conoscenza dettagliata del progetto, i potenziali interessati devono fare uso della diligenza richiesta dalle circostanze, in particolare dalle indicazioni contenute nell’avviso di pubblicazione. Nel dubbio sulla portata effettiva di indicazioni sommarie e generiche i potenziali opponenti sono per principio tenuti ad esperire opportune verifiche, consultando gli atti della domanda di costruzione presso la cancelleria comunale.
3.3. Nel caso concreto, l’intenzione della ricorrente di edificare un complesso immobiliare residenziale e commerciale sul terreno dell’ex-birreria di __________ è stata abbondantemente palesata dalla demolizione degli stabili preesistenti, dalla posa di antenne (modine) e dalla domanda di costruzione sfociata nel procedimento contenzioso, di cui si è detto sopra, al quale la stampa ha dato ampio risalto. Considerate l’ubicazione centrale e l’impor-tanza del complesso progettato, ben si può affermare che la vicenda relativa a questo intervento fosse, almeno per sommi capi, di pubblica notorietà. Altrettanto risalto, soprattutto a livello di stampa, è stato dato all’insuccesso della precedente domanda di costruzione inoltrata dalla RI 1 ed all’an-nullamento della licenza edilizia 18 maggio 2005 rilasciatale dall’autorità comunale.
Il 2 ottobre 2006 il municipio ha esposto all’albo un avviso di pubblicazione recante l’intestazione “piano di quartiere (variante)”. Alla voce “genere dell’opera” (cifra 3), l’avviso specificava che si trattava di una Variante al piano di quartiere “__________” mapp. 132 RFD __________. Copia dell’avviso è stata notificata ai proprietari confinanti, diversi dei quali si sono tempestivamente opposti e compaiono qui come resistenti.
Ora, non v’è chi non veda come, chiunque si sentisse in qualche modo toccato dalla prevista edificazione del terreno dell’ex-birreria, vedendo quell’avviso, non potesse rimanere passivo senza che questo suo atteggiamento fosse interpretato come disinteressamento e rinuncia ad opporsi al progetto. A fronte di quell'avviso, qualsiasi potenziale interessato non poteva ragionevolmente ritenere che, rinunciando ad esperire qualsiasi ulteriore verifica, avrebbe comunque avuto ancora modo di opporsi all'edificazione del terreno. Nelle circostanze concrete, anche se fosse stato indotto dall'avviso a ritenere che si trattava di una semplice variante ad un piano di quartiere già approvato e che la domanda non comprendeva anche la licenza per realizzarlo, chiunque fosse eventualmente interessato ad opporsi all’edifica-zione di quel terreno non poteva esimersi, senza violare i suoi doveri di diligenza, dall'esperire opportune verifiche, consultando i piani pubblicati presso la cancelleria comunale. Già per il fatto che la variante veniva pubblicata, non poteva non rendersi conto che la modifica doveva comunque essere di una certa importanza (cfr. art. 16 LE).
La formulazione dell’avviso di pubblicazione era invero imprecisa, poiché non menzionava che l’istante in licenza chiedeva anche il permesso di realizzare il piano di quartiere. Imprecisa era pure l’indicazione che si trattava di una variante, allorché si era in presenza di una nuova domanda. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, queste manchevolezze erano tuttavia del tutto inidonee ad indurre eventuali opponenti a rinunciare a consultare i piani presso la cancelleria comunale senza perdere nel contempo il diritto di opporsi al progetto. Chi voleva opporsi all’intervento si è comunque opposto, indipendentemente dal fatto che l’avviso non menzionasse che la domanda di costruzione non sollecitava soltanto il rilascio della licenza di piano di quartiere, ma anche il rilascio del permesso per realizzarlo.
La mancata indicazione della domanda di rilascio del permesso di costruzione correlato al piano di quartiere non era certamente atta ad indurre chi fosse realmente intenzionato ad opporsi al progetto a desistere da un’opposizione al piano di quartiere, riservandosi di contestare semmai in un secondo tempo eventuali incongruenze del progetto definitivo con il piano di quartiere approvato. Nemmeno l’indicazione variante, di per sé erronea, può aver indotto eventuali interessati a rinunciare ad opporsi al progetto, rassegnandosi al fatto che fosse già stato approvato. Chi avesse frainteso l’indicazione in questo modo, non poteva comunque esimersi dal controllare quali fossero i cambiamenti apportati, che di per sé avrebbero anche potuto essere particolarmente importanti.
Non sussiste pertanto alcuna esigenza di ripetere la pubblicazione al fine di tutelare il diritto di opposizione di ulteriori, potenziali interessati, che si sono in ogni caso dimostrati negligenti, rinunciando ad acclarare i limiti dell’intervento.
3.4. Ritenuto che i difetti dell’avviso di pubblicazione non hanno comunque pregiudicato i resistenti nell’esercizio dei loro diritti di difesa, il ricorso va dunque accolto, annullando il giudizio governativo impugnato, siccome viziato da formalismo eccessivo. Gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato, affinché statuisca nel merito delle impugnative inoltrategli dagli opponenti.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono suddivise fra gli opponenti che hanno resistito all’impugnativa.
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 21 LE; 17 RLE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 6 giugno 2007 del Consiglio di Stato (n. 2742) è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato, affinché statuisca nel merito dei ricorsi inoltratigli dagli opponenti.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è suddivisa fra i resistenti CO 2 (fr. 300.-), CO 1 (fr. 300.-) CO 3 (fr. 300.-) e CO 4 (fr. 300.-), che a titolo di ripetibili rifonderanno alla ricorrente complessivamente fr. 1'600.-, suddivisi fra loro nelle stesse proporzioni.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario