Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 23.02.2007 52.2006.394

February 23, 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,738 words·~9 min·4

Summary

Revoca della licenza di condurre veicoli a motore per la durata di quattro mesi per aver circolato su una strada coperta di neve con pneumatici estivi

Full text

Incarto n. 52.2006.394  

Lugano 23 febbraio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Massimiliano Cometta, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 23 novembre 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione 7 novembre 2006 (no. 5388) del Consiglio di Stato, che ha respinto l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la risoluzione 24 agosto 2006 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di quattro mesi;

vista la risposta 19 dicembre 2006 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

A.     RI 1, nato il __________, ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore nel giugno del 2005. In precedenza, gli era stata revocata la licenza di allievo conducente durante sei mesi per aver circolato con delle targhe rubate e senza essere accompagnato da persona abilitata all’insegnamento.

B.     Il 2 dicembre 2005, verso le ore 20.30, il ricorrente ha circolato in territorio di __________ alla guida della sua autovettura con due copertoni anteriori privi di sufficienti rilievi antiscivolanti. Svoltando a sinistra ad un’intersezione, ha perso il controllo del veicolo a causa del fondo stradale ricoperto di neve ed è andato a cozzare contro un palo della segnaletica posto sul lato destro della carreggiata.

C.    A seguito di questa infrazione, il 10 marzo 2006 la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre a spese e a tasse di giustizia. L’interessato non ha impugnato tale sanzione.

                                         Il 24 agosto 2006 la stessa autorità gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di quattro mesi, autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali F, G, M. La risoluzione è stata adottata sulla base degli art. 16b cpv.1 lett. a, 16b cpv. 2 lett. a LCStr e 33 cpv.1 OAC.

D.    Con giudizio 7 novembre 2006 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento dipartimentale di revoca ed ha respinto l’impugnativa contro di esso presentata da RI 1.

                                         Ricordato che l’autorità amministrativa è di principio vincolata all’accertamento dei fatti compiuto in sede penale, il Governo ha anch’esso ritenuto che l’infrazione commessa fosse medio grave ex art. 16b LCStr. L’autorità ricorsuale di prime cure ha poi reputato adeguata alle circostanze e conforme al principio della proporzionalità la durata della revoca, considerati i precedenti dell’interessato e l’assenza di un bisogno professionale di condurre.

E.     Contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale amministrativo, chiedendo in sostanza l’annullamento della revoca della licenza di condurre.

                                         Il ricorrente considera eccessivo il provvedimento di revoca alla luce dei lievi danni causati. Sostiene di non essersi accorto del fatto che il suo autoveicolo era munito di due copertoni estivi privi di sufficienti rilievi in quanto lo stesso era in suo possesso da soli due mesi. Evidenzia inoltre come la nevicata abbia colto impreparati tutti. RI 1 sottolinea poi la sua necessità professionale di poter disporre della licenza di condurre, non avendo nessuno disposto ad accompagnarlo al lavoro.

F.     All’accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo  è data dall’art 10 cpv. 2 LALCStr.

                                         La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).

                                         Il gravame tempestivo (art. 10 LALCStr e art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

                                   2.   In virtù delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr (RU 2002 p. 2767 ss.) le nuove disposizioni si applicano al conducente che dopo l’entrata in vigore delle stesse, avvenuta il 1° gennaio 2005, commette un’infrazione lieve, medio grave o grave delle prescrizioni della circolazione stradale (cpv. 1).

                                         Dato che l’infrazione alla base della misura dedotta in giudizio è stata commessa il 2 dicembre 2005, la fattispecie va esaminata alla luce del nuovo diritto, tenendo presente che in materia di provvedimenti adottati a scopo di ammonimento il Tribunale cantonale amministrativo statuisce con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), e quindi può rivedere anche la commisurazione della sanzione. In questa materia, i limiti posti dall’art. 61 PAmm in relazione al controllo dell’apprezzamento non trovano infatti applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell’art. 6 CEDU (STA 20.11.2000 in re M., STA 26.9.1996 in re C., STA 21.10.1996 in re T.).

                                   3.   Posto che RI 1 non ha impugnato la multa inflittagli, con la conseguenza che gli accertamenti contenuti nella decisione penale vincolano l’autorità amministrativa (DTF 121 II 214 consid. 3a, 123 II 97 consid. 3c/aa), ai fini del giudizio occorre vagliare se l’infrazione commessa il 2 dicembre 2005 è effettivamente medio grave ex art. 16b LCStr e se la durata della revoca irrogatagli è stata commisurata correttamente.

                                         3.1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l’ammoni-mento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca della licenza di condurre devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell’interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).

                                         La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell’importanza dell’infrazione commessa (lieve, art. 16a, medio grave, art. 16b, grave, art. 16c) e dei precedenti dell’interessato. Commette in particolare un’infrazione medio grave colui che violando le norme della circolazione cagiona un pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno un mese (art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr).

                                         3.2. Nel concreto caso, il ricorrente è stato sanzionato con una multa di fr. 300.- giusta gli art. 90 cifra 1 e 93 cifra 2 LCStr per aver circolato su di una strada coperta di neve con un veicolo munito di due copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti e per aver poi perso la padronanza dello stesso andando a cozzare contro un palo della segnaletica. In simili contingenze, a carico del ricorrente è sicuramente ravvisabile un’infrazione medio grave. Circolare con un veicolo sprovvisto dell’equipaggiamento adatto per affrontare condizioni climatiche come quelle esistenti la sera del 2 dicembre 2005 (precipitazioni con relativo innevamento della carreggiata; cfr. fotografie annesse al rapporto di constatazione dell’incidente) comporta un pericolo rilevante per gli altri utenti delle strade. Prova ne è che il mezzo su cui viaggiava è uscito di strada semplicemente affrontando una curva a bassa velocità (a detta del ricorrente di soli 5/10 km/h; cfr. verbale d’interrogatorio, pag. 2).

                                         Poco importa che l’incidente abbia provocato unicamente danni materiali. Decisivo ai fini di una revoca basata sull’art. 16b LCStr è infatti il pericolo creato alla sicurezza altrui e non i pregiudizi effettivamente cagionati. In definitiva, ben si giustifica che nei confronti di RI 1 siano stati adottati provvedimenti amministrativi in applicazione dell’art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr.

                                         3.3. Poste queste premesse, resta da esaminare se la revoca è stata quantificata esattamente sulla scorta dei criteri sanciti dall'art. 16 cpv. 3 LCStr, in particolare delle circostanze del caso, della colpa e dei precedenti dell’interessato.

                                         Riguardo ai fatti già si è detto delle particolari condizioni climatiche (precipitazioni nevose) e della situazione del manto stradale (completamente imbiancato).

                                         Quanto alla colpa, quella di RI 1 non può di certo essere qualificata come insignificante, dato che ha omesso di verificare il corretto equipaggiamento del proprio veicolo ed ha circolato in pieno inverno con dei pneumatici estivi privi di sufficienti rilievi antiscivolanti. Il fatto che l'autovettura fosse in suo possesso da soli due mesi non ne diminuisce la colpa. Quale proprietario del veicolo era infatti tenuto a controllarne frequentemente le condizioni ed a mantenerlo in perfetto stato di marcia. Inutilmente il ricorrente invoca la straordinarietà della nevicata di quella sera. Non è per nulla fuori del comune che alle nostre latitudini nevichi il mese di dicembre; spetta ai detentori degli autoveicoli fare in modo che gli stessi siano sempre adeguatamente equipaggiati in funzione della stagione.

                                         Per quanto attiene alla reputazione del ricorrente quale conducente, è necessario rilevare che essa è evidentemente compromessa dalla revoca di sei mesi inflittagli nel 2004.

                                         In tema di necessità professionale di condurre, occorre rilevare che nemmeno davanti a questo Tribunale il ricorrente ha sufficientemente comprovato un'esigenza di questo genere. Il fatto di non avere nessuno disposto ad accompagnarlo al lavoro fa parte degli inconvenienti, a volta gravi, che suole comportare la revoca della licenza di condurre e che fanno parte della funzione anche afflittiva di questa misura, voluta dal legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale.

                                         Ne segue che tenuto conto dell’infrazione medio grave commessa, della colpa che gli è imputabile per l'accaduto, del suo precedente e del fatto che non può invocare con successo una necessità professionale di guidare veicoli a motore, la revoca di quattro mesi tutelata dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermata da questo Tribunale. Un provvedimento di tale ampiezza, per quanto severo possa apparire agli occhi dell'insorgente, risulta in ogni modo conforme al diritto in vigore e rispettoso del principio di proporzionalità.

                                   4.   Sulla scorta di quanto precede, il ricorso va pertanto respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 16, 16b, 90, 93 LCStr; 33 OAC; 4a ONC, 10 LALCStr, 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

2.La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

                                      4.   Intimazione a:

  ; ; ; .  

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2006.394 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 23.02.2007 52.2006.394 — Swissrulings