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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 22.01.2007 52.2006.387

January 22, 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,816 words·~14 min·4

Summary

Revoca di un permesso di domicilio

Full text

Incarto n. 52.2006.387  

Lugano 22 gennaio 2007

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 27 novembre 2006 di

RI 1 patrocinata dall' PA 1  

contro  

la risoluzione 7 novembre 2006 (n. 5389) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 25 agosto 2006 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca di un permesso di domicilio;

viste le risposte:

-      7 dicembre 2006 del Dipartimento delle istituzioni,

-    12 dicembre 2006 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1 (1966), cittadina macedone e australiana, ha ottenuto a partire dall'11 febbraio 2000 un permesso di dimora in Svizzera a seguito del matrimonio contratto l'11 ottobre 1999 con il cittadino elvetico I__________ (1972). Il 1° febbraio 2005, ella ha ottenuto un permesso di domicilio. La ricorrente è madre di M__________ (25.2.1987), nata da una precedente relazione e al beneficio anch'ella di un'autorizzazione di domicilio. Nel 2003, i coniugi __________ e M__________ hanno notificato il loro arrivo a__________, provenienti da __________.

                                  B.   a) Il 6 aprile 2006, il Pretore del Distretto di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto dai coniugi __________. Il 19 giugno successivo RI 1 ha notificato all'Ufficio regionale degli stranieri di __________ la modifica dei dati relativi allo stato civile e ha allegato la sentenza di divorzio, da cui risulta che ella viveva separata di fatto dal marito da anni.

b) Preso atto di tale situazione, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha chiesto alla Polizia cantonale di accertare come si era evoluta la situazione matrimoniale di I__________ e RI 1 nel corso degli anni. Interrogati separatamente il 3 agosto 2006, i coniugi __________ hanno entrambi dichiarato alla polizia di avere vissuto insieme durante un anno e 8 mesi; dopodiché I__________ era andato ad abitare presso __________, con la quale aveva avuto una figlia, __________, nata il 22 marzo 2002.

c) Fondandosi sulle premesse emergenze, il 25 agosto 2006 il Dipartimento delle istituzioni ha deciso di revocare il permesso di domicilio a RI 1 e le ha fissato un termine con scadenza il 31 ottobre 2006 per lasciare il territorio cantonale. L'autorità ha rilevato che lo scopo per cui tale permesso le era stato concesso era venuto a mancare in seguito all'avvenuta cessazione, prima della scadenza dei cinque anni, della vita in comune con il marito ritenendo in tal modo che ella avesse invocato il matrimonio in maniera manifestamente abusiva per poter continuare a soggiornare nel nostro paese e ottenere così l'autorizzazione di domicilio. La decisione è stata resa sulla base degli art. 3 cpv. 2, 4, 7, 9 cpv. 4 lett. a LDDS.

                                  C.   Con giudizio 7 novembre 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per revocare il permesso all'interessata in virtù dei motivi addotti dal dipartimento, considerando la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità.

                                  D.   Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

L'insorgente contesta di avere invocato il vincolo matrimoniale in maniera manifestamente abusiva, sostenendo di non avere cessato definitivamente la convivenza prima del 31 maggio 2005. Contesta inoltre di avere ingannato le autorità per non avere comunicato di vivere separata dal marito, in quanto sarebbe difficile stabilire il momento in cui, nell'ambito di una relazione sentimentale in crisi, non vi è più alcuna possibilità di riconciliazione. Relativizza inoltre la portata delle sue dichiarazioni rilasciate alla polizia, che ritiene non conformi alla realtà, perché angosciata al momento dell'interrogatorio e non assistita da un interprete. In ogni caso sostiene che la decisione è contraria al principio di proporzionalità, ponendo in evidenza che durante il suo lungo soggiorno nel nostro paese si è sempre comportata bene, ha lavorato e che vive in comunione domestica con sua figlia M__________.

                                  E.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

1.2. Il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le decisioni concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS 173.110, in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).

1.3. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima e seconda frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora e, dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, a un permesso di domicilio. In concreto, la ricorrente ha ottenuto un'autorizzazione di domicilio per avere vissuto regolarmente e ininterrottamente durante almeno cinque anni nel nostro paese con il marito cittadino elvetico. Pertanto, potendo la decisione impugnata essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso in materia di diritto pubblico, si deve concludere che la competenza di questo tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1 è data.

1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   2.1. Come accennato in precedenza, l'art. 7 cpv. 1 prima e seconda frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, egli ha diritto al permesso di domicilio. Questi diritti - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussistono se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo.

Per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.).

2.2. L'art. 9 cpv. 4 lett. a LDDS dispone che il permesso di domicilio può essere revocato quando lo straniero l’abbia ottenuto dando indicazioni false o tacendo scientemente dei fatti d’importanza essenziale (cfr. DTF 112 Ib 473 consid. 3b pag. 475 seg.). Giusta l'art. 3 cpv. 2 LDDS, lo straniero è tenuto a informare esattamente l’autorità su tutto quanto è atto a determinare la sua decisione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'interessato non è liberato da tale obbligo nemmeno se l'autorità competente in materia di stranieri, con la dovuta diligenza, avrebbe potuto accertare essa stessa i fatti determinanti per la decisione (DTF 2A.511/2001 del 10 giugno 2002, consid. 3.1f.; 2A.366/1999 del 16 marzo 2000, consid. 3d). Importanti non sono soltanto le informazioni espressamente richieste dall'autorità, ma anche quei fatti che lo straniero sa essere determinanti per la concessione del permesso, come la sua intenzione o quella del partner di mettere fine alla relazione coniugale (DTF 2A.374/2001 del 10 gennaio 2002, consid. 3; 2A.366/ 1999 del 16 marzo 2000, consid. 3a e c con riferimenti).

                                   3.   3.1. Come accennato in narrativa, dopo che l'11 febbraio 2000 era stata posta al beneficio di un permesso di dimora a seguito del matrimonio contratto l'11 ottobre 1999 con un cittadino elvetico, il 1° febbraio 2005 la ricorrente ha ottenuto un permesso di domicilio. Il 6 aprile 2006 i coniugi __________ hanno divorziato e nella convenzione sulle conseguenze accessorie allo scioglimento della loro unione coniugale, omologata dal Pretore, hanno indicato (premessa ad c) che essi "vivono ormai da anni separati". Inoltre, interrogata il 3 agosto 2006 dalla Polizia cantonale, RI 1 ha - tra l'altro- dichiarato (pag. 2):

"D.3: Mi può dire quanto tempo ha effettivamente convissuto con I__________? R.3: Confermo un anno e otto mesi. D.4: Da quando lei non vive più assieme al sig. I__________? R.4: La data di preciso non la ricordo ma verosimilmente a partire dall'estate 2001. D.5: Mi può spiegare il motivo per cui lei in data 27.02.2005 aveva dichiarato alla Polizia cantonale di vivere ancora assieme a I__________? R.5: Visto che mancava poco tempo per ottenere il permesso C e viste le difficoltà per riceverlo, in buona fede non ho detto la verità. Durante il mio soggiorno in Ticino ho sempre tenuto un comportamento corretto e non sono mai stata oggetto d'interventi da parte della Polizia. Come già detto ho sempre lavorato come cameriera".

Da quanto precede, risulta in modo manifesto l'abuso compiuto dall'insorgente che, prima di ottenere il permesso di domicilio, si è fondata sul proprio matrimonio, da tempo svuotato di ogni contenuto e scopo, al fine di continuare a beneficiare di un permesso di dimora rilasciatole per poter condurre la propria vita coniugale in Svizzera.

3.2. Invano la ricorrente tenta ora di rimettere in discussione le proprie dichiarazioni rilasciate alla polizia, dolendosi del fatto di essere stata interrogata senza l'ausilio di un interprete e sostenendo che era in preda a una crisi di ansia e di angoscia, come attesta il certificato 11.9.2006 del suo medico curante dr.ssa __________ (doc. 5 prodotto dinnanzi al Consiglio di Stato). Innanzitutto non risulta che la ricorrente, la quale vive nel nostro paese da circa sei anni ormai, si sia lamentata durante l'interrogatorio del fatto che non capiva la lingua italiana e non comprendeva le domande che le erano sottoposte. Bisogna inoltre considerare che ella è persona adulta. Non è una sprovveduta. Ha letto il verbale, l'ha confermato e l'ha firmato. Del resto, è solo con l'inoltro del ricorso al Consiglio di Stato che ha invocato la sua asserita fragilità psicologica. In ogni, caso non è dato di vedere come il suo stato emotivo avrebbe potuto spingerla fino al

punto di rilasciare delle dichiarazioni di tale portata se non corrispondevano alla verità. Tanto più che anche suo ex marito I__________ ha confermato di avere vissuto insieme a lei durante un anno e otto mesi (v. verbale d'interrogatorio di polizia del 3.8.2006 di I__________, pag. 2). Va pure rilevato che il contratto di locazione per l'appartamento coniugale di __________, agli atti, è stato sottoscritto il 14 maggio 2003 esclusivamente dalla ricorrente: questo dimostra ulteriormente che già all'epoca ella non viveva più insieme al marito.

Non permette di giungere a diversa conclusione la dichiarazione di __________, conoscente di RI 1 (doc. 4), laddove afferma che I__________, benché avesse cessato a diverse riprese la comunione domestica e nonostante la sua relazione extraconiugale, sarebbe comunque tornato ad abitare più volte presso la moglie, in quanto non attesta nulla in merito all'effettiva vita in comune dei coniugi __________.

La ricorrente chiede di procedere all'audizione della dr.ssa __________ e di __________, che aveva già chiesto invano di sentire dinnanzi al Consiglio di Stato.

Il diritto di essere sentiti, garantito dalla Costituzione federale (art. 29 cpv. 2 Cost.), permette di rifiutare una prova se, in base ad un apprezzamento anticipato, la sua assunzione non porterebbe comunque nuovi chiarimenti (DTF 122 V 157 consid. 1d, 119 Ib 492 consid. 5b/bb e rinvii). Ora, nel caso di specie, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, della lunga durata della separazione dei coniugi e della dichiarazione rilasciata da I__________ alla polizia, il Governo cantonale disponeva di sufficienti elementi per potersi pronunciare con la dovuta cognizione di causa in merito alla vertenza, senza dover necessariamente sentire i testi offerti dall'interessata. Da questo profilo, la decisione impugnata non risulta pertanto lesiva dei diritti di parte della ricorrente. Per gli stessi motivi si può prescindere anche in questa sede dal procedere all'assunzione delle prove offerte dall'insorgente. Del resto, entrambi i testi si sono già espressi tramite le loro rispettive dichiarazioni versate agli atti dinnanzi al Consiglio di Stato.

3.3. Bisogna inoltre considerare che, convocata il 27 febbraio 2005 dalla Polizia cantonale al fine di ottenere le informazioni necessarie per preavvisare favorevolmente la sua domanda di rilascio del permesso di domicilio e dopo essere stata resa attenta del contenuto dell'art. 3 cpv. 2 LDDS, la ricorrente non ha indicato qual era la sua situazione matrimoniale, sottacendo che da tempo aveva organizzato autonomamente la sua vita da quella del marito. Ora, la ricorrente sapeva quali erano le condizioni che doveva adempiere per ottenere il permesso di domicilio, tanto da averlo ammesso nel corso dell'interrogatorio del 3.8.2006. Ritenuto dunque che la ricorrente si è appellata in passato in modo manifestamente abusivo ad un matrimonio esistente soltanto sulla carta per poter ottenere il rinnovo di un permesso di dimora che altrimenti le sarebbe stato tolto e che, al momento di chiedere il rilascio del permesso di domicilio, ha sottaciuto scientemente fatti d’importanza essenziale in merito alla propria situazione coniugale, occorre ammettere che risultano in concreto date le condizioni stabilite dall'art. 9 cpv. 4 lett. a LDDS per la revoca di quest'ultima autorizzazione.

                                   4.   Resta da verificare la proporzionalità del provvedimento pronunciato dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione.

RI 1 risiede regolarmente da circa sei anni nel nostro paese. Il suo soggiorno non può quindi essere considerato ancora di lunga durata. Certo, la misura adottata separerebbe la ricorrente dalla figlia M__________ (1987), la quale è entrata nel nostro paese nell'ambito del ricongiungimento familiare ed ha ottenuto anch'ella un permesso di domicilio. Va tuttavia rilevato che la stessa è ormai maggiorenne e non dipende più dalla madre e nulla impedisce all'insorgente di rientrare nell'ambito della normativa per i turisti per renderle visita qualora non volesse seguirla all'estero. I loro contatti rimangono pertanto salvaguardati. Inoltre l'insorgente ha i suoi principali legami sociali e culturali e senz'altro altri membri della famiglia in Macedonia, dove è nata ed è cresciuta, e ha dei legami anche con l'Australia, di cui possiede la nazionalità (v. anche curriculum vitae 14.1.2000). Per questi motivi, il suo rientro in uno di questi paesi non le porrà insormontabili problemi di riadattamento. Il fatto che, durante il suo soggiorno, sia stata autorizzata a svolgere un'attività lucrativa come cameriera è soltanto una conseguenza dell’unione coniugale e non costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è determinante nel presente ambito. In siffatte circostanze, nemmeno il fatto che sia ben integrata nel nostro cantone permette di pervenire ad una conclusione a lei più favorevole.

                                   5.   La Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali richiamate, revocando il permesso di domicilio a RI 1.

In particolare, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che l'art. 9 cpv. 4 lett. a LDDS riserva all'autorità in ordine alla valutazione dell'adeguatezza del provvedimento di revoca che ha adottato.

                                   6.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.

Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 4, 7, 9 LDDS; 83 lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.–, sono a carico della ricorrente.

3.      Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia

proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

                                      4.   Intimazione a:

terzi implicati

  1. Dipartimento delle istituzioni, Sezione permessi e immigrazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, 2. Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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