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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 13.11.2006 52.2006.345

November 13, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·819 words·~4 min·4

Summary

Aggiudicazione delle opere in vetrocemento per la realizzazione della nuova sede della polizia comunale

Full text

Incarto n. 52.2006.345  

Lugano 13 novembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Raffaello Balerna

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 24 ottobre 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione 10 ottobre 2006 del municipio di CO 2, che aggiudica alla ditta CO 1 le opere in vetrocemento relative alla nuova sede della polizia comunale;

viste le risposte:

-    31 ottobre 2006 della ditta CO 1;

-    31 ottobre 2006 del municipio di CO 2;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che nel corso del mese di agosto 2006 il municipio di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per le opere di vetrocemento necessarie nell'ambito della ristrutturazione della nuova sede della polizia comunale (FU 67/2006 pag. 5520 seg.);

che il bando di gara, alla cifra 6, stabiliva che i concorrenti avrebbero dovuto disporre delle necessarie qualifiche, art. 27 RLCPubb;

che in tempo utile sono pervenute al committente le offerte di quattro ditte; fra queste, quella della ricorrente RI 1 di fr. 50'446.30 e quella della resistente CO 1 di fr. 40'064.95;

che valutate le offerte secondo i criteri d'aggiudicazione, il municipio ha aggiudicato i lavori alla ditta CO 1, classificatasi al primo posto con 436 punti;

che contro la predetta decisione la ditta RI 1, risultata seconda con 325 punti, insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

che secondo l'insorgente l'aggiudicataria non sarebbe idonea in quanto non operante nel ramo delle opere in vetrocemento, ma soltanto nel campo delle opere da piastrellista, delle pietre naturali e dei prefabbricati in cemento armato; essa non avrebbe inoltre sottoscritto il CCL delle vetrerie;

che all'accoglimento del ricorso si oppongono il municipio e l'aggiudicataria, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;

che in quanto partecipante alla gara, la ricorrente è legittimata a contestare la decisione di aggiudicazione;

che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che, giusta l'art. 20 LCPubb, il committente può esigere dall'offerente la prova dell'idoneità finanziaria, economica e tecnica; a tal fine precisa i criteri di idoneità, tenuto conto della legislazione speciale (cpv. 1); possono essere richieste, soggiunge la norma, le prove di idoneità indicate nel bando o nella relativa documentazione (cpv. 2);

che il bando del concorso qui in esame, alla cifra 6, poneva quale unico criterio d'idoneità l'adempimento delle condizioni poste dall'art. 27 RLCPubb a quel momento in vigore;

che in virtù del cpv. 1 lett. c di tale norma, nella versione in vigore sino al 14 settembre 2006, ripresa dall'art. 34 cpv. 1 lett. c RLCPubb/CIAP, in vigore dal 15 settembre 2006, per le opere artigianali, erano legittimate a concorrere, le ditte nelle quali un titolare, membro dirigente effettivo o direttore iscritto a RC con diritto di forma è in possesso del diploma di maestria federale riconosciuta dalle singole categorie, tecnico ST nell'impiantistica o titolo equivalente; per le categorie nelle quali non esiste la maestria, il certificato di fine tirocinio nel ramo specifico o certificato equivalente;

che la posa di elementi di vetrocemento è un'opera artigianale, di natura specialistica, che per diversi aspetti può essere considerata affine alle opere da impresario costruttore, mentre per altri non è dissimile dalle opere da piastrellista; si tratta, in effetti, di erigere pareti di vetrocemento, assemblando singoli elementi e sigillando le fughe con malta od altri materiali;

che la ditta CO 1, classificatasi al primo posto, è specializzata nella messa in opera di piastrelle ed altri manufatti in pietra artificiale;

che, tenuto conto della latitudine di giudizio che deve essere riconosciuta al committente nella valutazione dell'idoneità dei concorrenti per questo particolare tipo di prestazioni specialistiche, la decisione del municipio di considerare la ditta CO 1 idonea ad eseguire le opere messe a concorso sfugge alle censure della ricorrente;

che invano obietta la ricorrente che la ditta CO 1 non è iscritta a RC nel ramo delle vetrature e del vetrocemento, rispettivamente che non ha sottoscritto il CCL della categoria dei vetrai;

che il bando di concorso non poneva alcun requisito d'idoneità dipendente dagli scopi risultanti dall'iscrizione a RC; né esigeva che i concorrenti avessero sottoscritto il CCL dei vetrai;

che, non sollevando la ricorrente ulteriori obiezioni riferite ai titoli di studio dei dirigenti della ditta resistente, il ricorso va senz'altro respinto;

che la tassa di giustizia è posta a carico della ditta ricorrente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 20, 36 LCPubb; 27 RLCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 500.- è a carico della ditta ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

  ;     ; .

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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