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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 19.10.2006 52.2006.288

October 19, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·548 words·~3 min·6

Summary

Decisione dell'autorità cantonale in materia di concedo non deducibile davanti al Tribunale cantonale amministrativo

Full text

Incarto n. 52.2006.288  

Lugano, 19 ottobre 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi

assistito dal segretario:

  Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 13 settembre 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione 22 agosto 2006 del Consiglio di Stato (n. 3889) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso una clausola della decisione 14 aprile 2005 con cui il Dipartimento dell'educazione della cultura e dello sport gli ha concesso un congedo a metà tempo non pagato quale docente;

richiamato l’art. 48 PAmm,

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il ricorrente, docente di scuola media e deputato al Gran Consiglio, negli ultimi tre anni ha beneficiato di un congedo non pagato a tempo parziale (50%) per espletare il suo mandato parlamentare;

che con decisione 14 maggio 2005 il Dipartimento dell'educazione della cultura e dello sport (DECS) gli ha concesso un terzo ed ultimo anno di congedo non pagato parziale per l'anno scolastico 2005/06;

che contro questa decisione RI 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato, contestandola nella misura in cui preannuncia che non sarebbero stati concessi ulteriori congedi;

che con decisione 22 agosto 2006 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, ponendo a carico dell'insorgente un tassa di giustizia di fr. 300.- e dichiarando definitivo il provvedimento;

che contro la tassa di giustizia RI 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

che l'insorgente afferma di aver ritirato il ricorso il giorno prima della decisione del Consiglio di Stato;

considerato,                   in diritto

                                         che giusta l’art. 48 PAmm l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che secondo l’art. 49 cpv. 2 LOG, il Tribunale cantonale amministrativo può decidere nella composizione di un giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante importanza;

che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un Dipartimento, di Commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm);

che il ricorso a questo tribunale non è dunque dato per clausola generale, ma soltanto nei casi previsti dalla legge, ovvero secondo il cosiddetto sistema enumerativo;

che, nell'ambito del rapporto d'impiego degli impiegati cantonali e dei docenti, l’art. 67 cpv. 1 LOrd prevede la possibilità di impugnare davanti a questo tribunale soltanto determinate decisioni adottate nell'ambito di un procedimento disciplinare (lett. a - e) e contro le decisioni di disdetta (lett. f);

che le decisioni rese dall'autorità cantonale in materia di congedo non sono deducibili davanti al Tribunale cantonale amministrativo;

che, di conseguenza, non è nemmeno dato ricorso contro le tasse di giustizia applicate dal Consiglio di Stato alle decisioni sui ricorsi proposti contro le decisioni del DECS in materia di congedo;

che il ricorso va dunque dichiarato irricevibile; la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 67 LOrd; 49 LOG; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 200.- è posta a carico del ricorrente.

  3.      Intimazione a:                           p.c:

        .  

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2    

Il Presidente                                                            Il segretario

del Tribunale cantonale amministrativo

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