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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 23.11.2006 52.2006.278

November 23, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,617 words·~13 min·6

Summary

Revoca della licenza di condurre per tre mesi a seguito di un grave eccesso di velocità (+ 47 km/h sul limite di 130) commesso all'estero. La misura scontata all'estero viene computata sul periodo da effettuare in Svizzera

Full text

Incarto n. 52.2006.278  

Lugano 23 novembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 11 settembre 2006 di

RI 1 patrocinato da: PA 1  

contro  

la decisione 22 agosto 2006 (no. 3917) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 1° giugno 2006 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi;

vista la risposta 26 settembre 2006 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

A.     RI 1 è nato il 2 settembre 1967 ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore nel dicembre del 1985.

Nel 2000 è stato ammonito per aver circolato a velocità eccessiva (+ 28 km/h sul limite di 60 km/h esposto a Maroggia).

B.     Il 2 giugno 2005, alle ore 18.40, RI 1 stava viaggiando in Italia, sull'autostrada A1, allorquando è stato femato al casello di Piacenza nord da due agenti della polizia stradale di Lodi che lo hanno posto in contravvenzione per aver circolato ad una velocità punibile di 177 km/h - accertata  tramite rilevamento radar eseguito alle ore 18.37 in territorio di Somaglia - laddove vige il limite di 130 km/h. Gli agenti gli hanno ritirato immediatamente la licenza di condurre e inflitto una multa cosiddetta ridotta di 357.- €, incassata brevi manu. L'interessato ha sottoscritto il verbale di contestazione senza sollevare alcuna censura.

A seguito di questa infrazione, il 10 giugno 2005 il Prefetto di Lodi ha interdetto a RI 1 la guida di veicoli a motore in Italia per il periodo di un mese.

C.    Fondandosi sulle premesse emergenze, il 1° giugno 2006 la Sezione della circolazione ha revocato la licenza di condurre di RI 1 per la durata di tre mesi (dal 3 luglio 2006 al 2 settembre 2006, tenuto conto del periodo già effettuato dal 2 giugno 2005 al 1° luglio 2005), autorizzando comunque in tale lasso di tempo la guida dei veicoli delle categorie speciali F, G e M. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2 lett. a LCStr, nonché 34 OAC.

D.    Con giudizio 22 agosto 2006 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.

Ricordato che l'autorità amministrativa è di principio vincolata all'accertamento dei fatti compiuti in sede penale, il Governo ha ritenuto di non potersi scostare dalle risultanze degli atti giunti dall'Italia, escludendo comunque che il ricorrente potesse essere estraneo all'infrazione addebitatagli. Per finire, l'autorità di ricorso di prime cure ha reputato adeguata alle circostanze e conforme al principio della proporzionalità la durata della revoca, limitata al minimo legale di tre mesi sancito dall'art. 16c LCStr.

E.     Contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando l'annullamento della risoluzione impugnata e della misura di revoca disposta nei suoi confronti.

Il ricorrente ripropone essenzialmente le tesi sollevate davanti all'istanza inferiore, contestando in particolare di essere l'autore dell'infrazione rilevata. Insiste in particolare nell'affermare che l'eccesso è stato commesso da un non meglio precisato compagno di viaggio, che gli ha ceduto il volante in un'area di servizio situata a pochi chilometri dal luogo in cui è avvenuta l'intercettazione. L'insorgente chiama a deporre gli occupanti della vettura, che la Sezione della circolazione prima ed il Consiglio di Stato poi si sono rifiutati di assumere quali testi violando il suo diritto alla difesa.

RI 1 adduce infine di non poter essere punito in Svizzera a seguito di un'infrazione commessa all'estero per la quale è già stato condannato sia in ambito penale che amministrativo.

                                  F.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni contenute nel giudizio impugnato.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.

La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).

Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere all'assunzione delle prove notificate dall'insorgente, insuscettibili di apportare al tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).

Per le ragioni che saranno meglio esposte in appresso, non occorre in particolare assumere come testi le persone che accompagnavano il ricorrente al momento in cui è stata commessa l'infrazione da cui è scaturito il provvedimento oggetto del presente contendere.

                                   2.   In virtù delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr (RU 2002 p. 2767 ss.) le nuove disposizioni si applicano al conducente che dopo l'entrata in vigore delle stesse, avvenuta il 1° gennaio 2005, commette un'infrazione lieve, medio grave o grave delle prescrizioni sulla circolazione stradale (cpv. 1).

                                         Dato che l'infrazione alla base della misura dedotta in giudizio è stata commessa il 2 giugno 2005, la fattispecie va esaminata alla luce del nuovo diritto, tenendo presente che in materia di provvedimenti adottati a scopo di ammonimento il Tribunale cantonale amministrativo statuisce con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), e quindi può rivedere anche la commisurazione della sanzione. In questa materia, i limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano infatti applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU.

                                   3.   RI 1 contesta di essere l'autore dell'infrazione rilevata il 2 giugno 2005 dalla polizia stradale di Lodi. Afferma in sostanza che il reato è stato commesso da un compagno di viaggio, che dopo esser stato intercettato dal radar gli ha ceduto il volante in un'area di servizio situata pochi chilometri prima del luogo del fermo.

      3.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, laddove è in corso un procedimento penale a carico dell'interessato, l'autorità amministrativa è tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui l'accertamento dei fatti del comportamento litigioso sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158 consid. 2).

L'alta Corte federale ha altresì ripetutamente sottolineato che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione allestito da un agente di polizia. Ciò è il caso, in particolare, laddove l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento concernente la revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze, quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a). In una recente sentenza il Tribunale federale ha specificato che il valore pregiudiziale, nel quadro della procedura amministrativa, degli accertamenti effettuati in sede penale, alle condizioni e nei limiti sopra enunciati, sussiste anche se il procedimento penale si è svolto all'estero (vedi già citata DTF 123 II 97, consid. 3c/aa).

3.2. Nel caso di specie, come menzionato in narrativa, gli agenti accertatori hanno redatto un verbale di contestazione dell'infrazione, controfirmato dal trasgressore, mediante il quale è pure stata inflitta una multa di 357.- € che costituisce, evidentemente, una sanzione di tipo penale. Ciò attesta inequivocabilmente che il ricorrente ha avuto modo di prendere conoscenza degli addebiti mossigli e delle vie ricorsuali che avrebbe potuto adire per opporsi alle risultanze degli accertamenti e alla contestuale decisione di multa. L'insorgente tuttavia non ha interposto ricorso avverso il verbale in questione ed anzi ha saldato la multa irrogatagli. Essendo già stato oggetto di provvedimenti amministrativi, egli non poteva ignorare che l'infrazione avrebbe comportato l'adozione di tali misure anche in patria, considerata, in particolare, la gravità dell'eccesso di velocità riscontrato. È infatti di comune notorietà che gravi violazioni di norme della circolazione commesse all'estero, soprattutto in Stati confinanti con i quali si è instaurata una solida collaborazione in materia, possono dar adito a provvedimenti anche in Svizzera.

Pertanto, alla luce della citata giurisprudenza, in questa sede all'insorgente è preclusa la possibilità di contestare i fatti in esame. Egli avrebbe dovuto impugnare presso le competenti istanze italiane il rapporto di polizia e la relativa decisione di multa, a maggior ragione se si considera che il procedimento si sarebbe svolto non eccessivamente lontano dal confine di Stato e dal suo domicilio, nonché nella sua lingua madre (cfr. DTF 123 II 97, cons. 3c/aa). Per evidenti ragioni di unità di giudizio e di sicurezza giuridica questo tribunale si attiene dunque agli accertamenti vincolanti esperiti dalla polizia stradale di Lodi, senza sentire i testi notificati dal ricorrente. D'altra parte, non si vede come questi potrebbero confermare sotto giuramento la tesi difensiva dell'insorgente senza essere deferiti al Ministero pubblico, dato che tra la misurazione della velocità, avvenuta al km 46 della corsia sud dell'A1, ed il fermo del conducente, operato al km 50 nei pressi del casello di Piacenza nord (vedi verbale di contestazione della polizia di Lodi), non esistono aree di servizio. In effetti, l'unica area di servizio che potrebbe entrare in linea di conto è quella di Somaglia ovest, ma essa si trova al km 43.5 dell'autostrada, prima dunque del luogo in cui era posizionato l'apparecchio radar (cfr. www.autostrade.it).

                                   4.   4.1. Giusta gli art. 2 e 3 della Convenzione europea sugli effetti internazionali della decadenza del diritto di condurre un veicolo a motore (RS 0.741.16), sottoscritta sia dalla Svizzera che dall'Italia, lo Stato che ha pronunciato la decadenza avvisa senza indugio la parte contraente che ha rilasciato la licenza di condurre. Lo Stato avvertito del provvedimento può, a sua volta, pronunciare, nel quadro della propria legislazione, la decadenza della licenza, come se i fatti e le circostanze motivanti l'intervento dell'altro Stato contraente si fossero prodotti sul proprio territorio. 

      Indipendentemente dall'esistenza di una convenzione internazionale, l'art. 34 OAC prevede che, in caso di interdizione di far uso della licenza di condurre svizzera da parte di autorità straniere, il Cantone competente per la revoca della licenza deve esaminare se un provvedimento debba essere preso nei confronti del colpevole. A quest'ultimo proposito, il Tribunale federale ha già avuto modo di chiarire che l'autorità svizzera deve applicare il proprio diritto, senza poter derogare alla durata minima della revoca prevista dalla legge. Se l'esecuzione coordinata delle due misure non è possibile e la misura all'estero è già stata eseguita al momento in cui la revoca a scopo di ammonimento viene ordinata in Svizzera, l'autorità competente deve commisurare il provvedimento tenendo conto in maniera adeguata della misura adottata all'estero (DTF 129 II 168).

4.2. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).

La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che violando gravemente le norme della circolazione cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr).

4.3. La giurisprudenza resa dal Tribunale federale sulla scorta del vecchio diritto aveva sancito che un eccesso di velocità in autostrada di 30-34 km/h in condizioni favorevoli era una violazione di media gravità da punire con una revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 2 vLCStr. Indipendentemente dalle circostanze concrete, un superamento del limite di 35 km/h era invece reputato un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria della patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a (cfr. DTF 124 II 259 consid. 2b/bb; 124 II 475 consid. 2a e rinvii). Il nuovo diritto ha introdotto un sistema a cascata dei provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche soprattutto per i recidivi e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie di gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite per la catalogazione degli eccessi di velocità di ampiezza superiore ai 16 km/h stabiliti dal Tribunale federale (vedi DTF 132 II 234 consid. 3). Oggi come allora, il superamento del limite di velocità di 31-34 km/h in autostrada è nella migliore delle ipotesi un'infrazione di media gravità, che con il nuovo diritto deve essere necessariamente sanzionata con una revoca della patente di almeno un mese (art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr). A partire da un eccesso di 35 km/h oltre il limite, l'inosservanza assurge per contro a reato grave da punire con una revoca di almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr) anche se viene commesso in circostanze favorevoli.

4.4. Poste queste premesse, resta da determinare la durata della revoca da irrogare a RI 1 sulla scorta dei criteri enunciati all'art. 16 cpv. 3 LCStr. Sul tema non occorre spendere molte parole, poiché avendo superato di ben 47 km/h il limite vigente in autostrada il ricorrente si è reso autore di un'infrazione grave giusta l'art. 16c cpv. lett. a LCStr. Il provvedimento di revoca di tre mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può dunque che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge svizzera per il genere di violazione di cui il ricorrente si è reso protagonista. Parimenti da confermare, siccome del tutto aderente alla prassi invalsa in materia, è la riduzione a due mesi del periodo da scontare effettivamente, grazie al computo del mese già espiato in conseguenza del sequestro della patente attuato dalla polizia italiana il 2 giugno 2005 e del decreto di interdizione alla guida emanato il 10 giugno seguente dal Prefetto di Lodi.

                                   5.   Stante quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.

                                         La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 2, 3 Convenzione europea sugli effetti internazionali della decadenza del diritto di condurre un veicolo a motore; 16, 16c, 32, 90 LCStr; 34 OAC; 4a ONC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

2.La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna entro 30 giorni dalla sua intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

    patr. dall'a   ; Ufficio federale delle strade, segreteria provvedimenti amministrativi, 3003 Berna.

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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