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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 22.09.2006 52.2006.235

September 22, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,209 words·~11 min·4

Summary

Licenza edilizia per la costruzione di un impianto di betonaggio in zona artigianale

Full text

Incarto n. 52.2006.235 52.2006.236  

Lugano 22 settembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sui ricorsi 14 luglio 2006 di

a)     b)

Comune di __________, , patr. da avv. __________, ,   J__________, , M__________, , patr. da avv. __________, ,  

contro  

la decisione 27 giugno 2006 del Consiglio di Stato (n. 3172) che respinge le impugnative presentate dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 8 febbraio 2006, rilasciata dal municipio di __________ a L__________ per la costruzione di un nuovo impianto di betonaggio nella zona artigianale del Piano di Magadino (part. __________);

viste le risposte:

-    28 luglio 2006 del municipio di __________;

-      3 agosto 2006 di L__________;

-    22 agosto 2006 del Consiglio di Stato;

ad entrambi i ricorsi;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 15 agosto 2005 il resistente ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire un nuovo impianto di betonaggio ad est dell'abitato di __________, su un fondo (part. __________) compreso tra la strada cantonale e la linea ferroviaria __________ e situato nella zona artigianale del PR del Piano di Magadino (PR-PM). L'impianto è costituito da un deposito degli inerti, da due tramogge di 90 mc per il dosaggio degli inerti, due tramogge per il cemento e l'acqua, una piattaforma di mescolazione con nastro trasportatore, un impianto di mescolazione, tre silos di stoccaggio del cemento, una cabina di controllo, un centro per il trattamento dell'acqua e due piccoli fabbricati di servizio. La capacità nominale di produzione dell'impianto è di 80 mc/h.

Alla domanda, alla quale era allegato uno studio d'impatto ambientale, si sono opposti alcuni vicini, fra cui il comune di __________ ed i ricorrenti __________ e __________, proprietari di fondi situati in territorio di __________, sul lato opposto della strada cantonale __________, i quali hanno contestato l'intervento soprattutto dal profilo della sua conformità con la zona di utilizzazione, dell'accesso e delle ripercussioni ambientali.

Raccolto il preavviso del Dipartimento del territorio, l'8 febbraio 2006 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, subordinandola ad alcune condizioni d'esercizio, fra cui quella di limitare la produzione a 15 mc/h.

                                  B.   Con giudizio 27 giugno 2006 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo le impugnative contro di esso inoltrate dai comuni di __________ e di __________, nonché dagli opponenti __________ e __________.

Disattese le censure d'ordine, il Governo ha in sostanza ritenuto che l'attività dell'impianto di betonaggio, limitata alla produzione di 15 mc/h di beton, potesse essere considerata poco molesta e quindi conforme all'art. 38 NAPR-PM, che nella zona in questione ammette l'insediamento di aziende artigianali poco moleste. La capacità teorica di produzione dell'impianto non sarebbe decisiva. Respinte le ulteriori contestazioni relative alla sufficienza dell'accesso e alle immissioni di polvere e rumori, l'Esecutivo cantonale ha quindi confermato la licenza impugnata.

                                  C.   Con distinti ricorsi di ugual tenore, i soccombenti impugnano il predetto giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.

I ricorrenti ribadiscono e sviluppano in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza con riferimento alla conformità dell'impianto con la funzione artigianale della zona ed al grado di molestia. Ripropongono inoltre le obiezioni riferite alle immissioni foniche prodotte dal traffico supplementare ingenerato dall'impianto, che supererebbero il limite di 0.5 dB fissato dalla direttiva Cercle Bruit.

                                  D.   All'accoglimento dei ricorsi si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________, che non formulano particolari osservazioni.

Ad identica conclusione perviene il beneficiario della licenza, contestando a sua volta le tesi degli insorgenti con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

Il municipio di __________ si rimette invece al giudizio del tribunale.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. In quanto proprietari di fondi situati nelle immediate vicinanze del controverso impianto e già opponenti, ad entrambi i ricorrenti va riconosciuta la legittimazione attiva (art. 43 PAmm).

I ricorsi, tempestivi (art. 46 PAmm), sono dunque ricevibili in ordine.

1.2. In quanto fondate sulla medesima fattispecie, le impugnative possono essere evase con un unico giudizio (art. 51 PAmm) senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi risulta dagli atti ed è sufficientemente nota a questo tribunale per conoscenza diretta.

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, ripreso dall'art. 70 cpv. 2 LALPT, l'autorizzazione a costruire è rilasciata solo se gli edifici e gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione. Ciò significa che nelle singole zone possono essere autorizzati soltanto insediamenti la cui destinazione si integra convenientemente nella funzione assegnata alla zona di situazione. Non basta che non si pongano in contrasto con tale funzione, ossia che non ostacolino l'utilizzazione conforme alle finalità perseguite dal PR per la zona di riferimento. Per essere autorizzate le nuove costruzioni devono apparire collegate da un nesso adeguato alla funzione del comparto territoriale in cui si collocano (DTF 127 I 103 consid. 6, RDAT 1994 II 105 n. 56; Ruch, Kommentar zum RPG, ad art. 22, n. 70 seg., Adelio Scolari, Commentario, II. ed. ad art. 67 LALPT n. 472).

2.2. Nell'ambito della pianificazione del territorio, le attività produttive sono di solito suddivise in due categorie: quella delle attività artigianali e quella delle attività industriali. La distinzione si fonda essenzialmente sulle caratteristiche intrinseche del processo produttivo. Artigianali sono di regola considerate le attività volte a produrre beni relativamente individualizzati, in quantitativi ridotti e con un limitato impiego di mezzi tecnici e di manodopera. Sono invece annoverate fra quelle industriali le attività produttive che fanno capo ad impianti fissi permanenti, per produrre trasformare o trattare beni o materie prime su vasta scala e secondo procedimenti standardizzati e ripetitivi. Tanto le attività artigianali, quanto le attività industriali possono essere moleste, poco moleste o non moleste.

Numerosi piani regolatori permettono di insediare attività artigianali non moleste o poco moleste nelle zone residenziali, che diventano così miste. Altri permettono invece di insediarle accanto a quelle industriali, che sono altrimenti confinate in zone ad esse appositamente riservate, indipendentemente dal livello delle immissioni prodotte.

2.3. Oltre che nella zona industriale d'interesse cantonale, il PR-PM prevede due distinte zona per lo svolgimento delle attività produttive: una, denominata artigianale, appositamente destinata a questo genere di attività, l'altra, definita industriale, riservata invece alla seconda delle due categorie sopra illustrate.

Nella zona artigianale (Ar), disciplinata dall'art. 38 NAPR-PM, sono ammesse costruzioni per aziende artigianali non moleste o poco moleste. Possono inoltre insediarvisi magazzini e costruzioni per depositi artigianali, commerciali o industriali.

La zona industriale (I) è invece riservata alle costruzioni per aziende industriali e artigianali poco moleste, non moleste o moleste con destinazioni compatibili con le zone adiacenti e che non creino pregiudizi alle attività esistenti. Anche nella zona industriale sono inoltre ammesse costruzioni per depositi e magazzini, commerciali, artigianali e industriali (art. 39 NAPR-PM).

2.4. Tanto il municipio, quanto il Consiglio di Stato hanno concentrato la loro attenzione sul livello delle immissioni prodotte dal controverso impianto, giungendo alla conclusione che fosse poco molesto e che l'insediamento potesse di conseguenza essere autorizzato siccome conforme alla funzione specifica della zona artigianale.

Prima ancora di stabilire se l'impianto per la produzione di calcestruzzo sia poco molesto o meno, occorreva tuttavia verificare se la sua destinazione possa essere considerata artigianale secondo l'art. 38 NAPR-PM. Ora, non v'è alcun dubbio che un impianto di betonaggio come quello in esame non può in nessun caso essere considerato di natura artigianale. L'impianto in discussione non è una semplice betoniera da cantiere, destinata a produrre beton per uso proprio di una piccola impresa di costruzioni, ma è una grossa struttura che serve alla produzione per conto di terzi di grandi quantitativi di calcestruzzo da asportare. Le capienti tramogge per gli inerti, i silos per il cemento, i macchinari per la mescolazione delle varie componenti, l'intero processo di lavorazione, dall'adduzione degli inerti allo smercio del prodotto finito, impongono di annoverare l'opera in esame nella categoria degli impianti industriali. Anche tenendo conto dell'autonomia di cui dispone il municipio nell'interpretazione del diritto comunale, non si può ragionevolmente pretendere di considerarlo come un impianto di natura artigianale. La qualifica di impianto industriale, attorno alla quale non sussiste il benché minimo dubbio, esclude a priori che la licenza possa essere rilasciata. Gli impianti industriali vanno infatti insediati nella zona industriale appositamente prevista dal PR-PM. Non possono essere realizzati nella zona artigianale. A torto reputa il resistente, che l'art. 38 NAPR-PM ammetta anche l'insediamento di aziende industriali. La norma permette di insediare nella zona artigianale soltanto magazzini e costruzioni per depositi industriali. Non ammette altra attività lavorativa di aziende industriali all'infuori di quelle connesse al semplice deposito di materiali e di merci.

Già per questo motivo i ricorsi vanno senz'altro accolti.

                                   3.   3.1. Le norme di attuazione dei PR precisano spesso la funzione delle zone di utilizzazione facendo riferimento al grado di molestia delle attività che possono esservi insediate. Queste specificazioni sono di natura pianificatoria e vanno applicate indipendentemente dalle disposizioni di diritto federale sulla protezione dell'ambiente, valutando in modo astratto e secondo criteri oggettivi, le ripercussioni solitamente derivanti da un certo tipo d'insediamenti nel contesto territoriale in cui viene ad inserirsi (RDAT 2002-I n. 59; URP 1989, 88; Scolari, op. cit., ad art. 28 LALPT n. 250; Zimmerlin, Baugesetz des Kt. Aargau, §§ 130-133 n. 1 seg.,160-161 n. 7).

In quest'ottica, l'art. 38 NAPR-PM permette di insediare nella zona artigianale soltanto attività non moleste o poco moleste. Le attività artigianali moleste vanno insediate nella zona industriale (art. 39 NAPR-PM).

3.2. La definizione del grado di molestia è data dall'art. 12 NAPR-PM e corrisponde a quella usuale, che suddivide le attività in tre distinte categorie in funzione dell'intensità e delle caratteristiche delle immissioni prodotte. Non moleste sono le aziende che non hanno ripercussioni diverse da quelle che derivano dall'abitare (lett. a). Poco moleste sono invece considerate le aziende le cui attività rientrano nell'ambito delle aziende ove il lavoro si svolge solo di giorno ed eventuali emissioni hanno frequenza discontinua limitata nel tempo (lett. b). Moleste sono infine considerate le aziende con ripercussioni più marcate (lett. c).

Il grado di molestia, definito in molti modi, più o meno simili, da numerosi ordinamenti comunali, serve in ultima analisi a caratterizzare gli insediamenti che i piani regolatori possono ammettere nelle zone residenziali in quanto destinati ad attività conciliabili con la funzione abitativa. Non moleste sono dunque le attività che, valutate in modo astratto e secondo criteri oggettivi, non distinguendosi dall'abitare, possono essere ammesse senza particolari riserve in quanto perfettamente compatibili con la funzione residenziale. Poco moleste sono invece le attività che, pur generando ripercussioni diverse, ovvero superiori a quelle che derivano dall'abitare, appaiono ancora compatibili con la destinazione abitativa. Moleste sono infine le attività che a causa delle loro ripercussioni ambientali sono inconciliabili con tale destinazione.

3. 3. Il municipio ha ritenuto che l'attività del controverso impianto di betonaggio fosse da considerare poco molesta, in quanto svolta soltanto di giorno e per quantitativi limitati a 15 mc/h mediante esplicita clausola della licenza.

La tesi non può essere condivisa perché non procede da una valutazione astratta, effettuata secondo criteri oggettivi, delle immissioni solitamente derivanti da questo genere d'impianti, ma scaturisce da una limitazione ad hoc della produzione ammessa.

Le dimensioni e le caratteristiche intrinseche dell'impianto, sulla cui natura industriale non sussistono dubbi di sorta, non permettono in alcun modo di annoverare la sua attività fra quelle poco moleste e quindi conciliabili con la funzione residenziale, alla quale l'art. 12 NAPR-PM fa implicitamente riferimento per distinguere i gradi di molestia. Anche se è dotato dei più efficaci dispositivi di insonorizzazione e di abbattimento delle polveri, il traffico di automezzi che induce, valutato in 69 movimenti di veicoli pesanti al giorno in considerazione del limite di produzione (15 mc/h), fissato come condizione della licenza, travalica comunque manifestamente i limiti di un'attività conciliabile con la funzione residenziale. Le emissioni foniche prodotte dal traffico supplementare indotto non sono né discontinue, né limitate nel tempo, ma si estendono su tutto l'arco della giornata lavorativa.

Anche da questo profilo, il giudizio impugnato non resiste alla critica dei ricorrenti.

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno dunque accolti, annullando la licenza in oggetto ed il giudizio che la conferma siccome lesivi del diritto. Le contestazioni di natura ambientale, riferite alle immissioni derivanti dal traffico indotto dall'impianto, possono rimanere indecise.

La tassa di giustizia e le ripetibili di entrambe le istanze sono poste a carico del resistente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 22 LPT; 21 LE; 12, 38, 39 NAPR-PM di __________; 3, 18, 28, 31, 51, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   I ricorsi sono accolti.

§.  Di conseguenza, sono annullate:

1.1.           la decisione 27 giugno 2006 del Consiglio di Stato (n. 3172),

1.2.           la licenza edilizia 8 febbraio 2006, rilasciata dal municipio di __________ a L__________ per la costruzione di un nuovo impianto di betonaggio sulla part. __________.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico del resistente, che rifonderà fr. 3'000.a ciascuno dei ricorrenti a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

                                      3.   Intimazione a:

terzi implicati

  1. CO 1 1 patrocinato da: PA 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4 3, 4 patrocinati da: PA 1 5. CO 5 5 patrocinato da: PA 2 6. CO 6 7. CO 7    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2006.235 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 22.09.2006 52.2006.235 — Swissrulings