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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.05.2006 52.2006.142

May 5, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·974 words·~5 min·3

Summary

Richiesta di progettare un contenitore per il combustibile dell'impianto di riscaldamento di una scuola

Full text

Incarto n. 52.2006.142  

Lugano 5 maggio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Raffaello Balerna, quest'ultimo in sostituzione del giudice Matteo Cassina impedito

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 25 aprile 2006 di

RI 1, arch., patr. da avv. PA 1, ,  

contro  

la decisione 4 aprile 2006 del Consiglio di Stato, che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente arch. RI 1 avverso la risoluzione 7 dicembre 2005 con cui il municipio di CO 1 gli ha chiesto di progettare un silos per lo stoccaggio dei pellets destinati all'impianto di riscaldamento della nuova scuola dell'infanzia;

richiamato l'art. 48 PAmm;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il ricorrente, arch. RI 1, nel 2002, ha vinto il concorso d'architettura indetto dal municipio di __________ per la progettazione della nuova scuola dell'infanzia;

che, conformemente all'esito del concorso, il 1° ottobre 2004 l'autorità comunale l'ha incaricato della progettazione esecutiva e della direzione dei lavori;

che il 13 marzo 2005 il municipio del comune di CO 1, sorto dalla fusione del comune di __________ con altri comuni della regione, ha chiesto all'arch. RI 1 di progettare un  silos di almeno 40 mc all'esterno dell'edifico scolastico al fine di stoccarvi i trucioli (pellets) destinati all'impianto di riscaldamento;

che il 7 dicembre 2005 il municipio ha ordinato all'arch. RI 1 di sospendere i lavori di costruzione e di allestire con sollecitudine un progetto per la costruzione del silos esterno del combustibile;

che contro questa richiesta l'arch. RI 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;

che l'insorgente ha in sostanza contestato l'opportunità, i costi e la sicurezza della soluzione preconizzata dal committente;

che con giudizio 4 aprile 2005 il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso irricevibile in quanto rivolto contro un atto che non integra gli estremi della decisione impugnabile;

che contro il predetto giudizio il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alla controversa richiesta del municipio;

che, ravvisate nel provvedimento le connotazioni di una decisione impugnabile, l'insorgente ribadisce in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza dall'arch. RI 1 con riferimento all'insostenibilità della richiesta rivoltagli dall'autorità comunale;

considerato,                   in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC;

che l'arch. RI 1, direttamente e personalmente toccato dal giudizio censurato, è legittimato ad impugnarlo;

che il ruolo della società a garanzia limitata di cui è titolare non deve essere esaminato ulteriormente, poiché l'arch. RI 1 si immedesima e si confonde con essa al punto di chiedere di considerare l'impugnativa come interposta da un unico ricorrente;

che, entro questi limiti, il ricorso è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm); se la controversa richiesta rivolta all'arch. RI 1 dal municipio configurasse una decisione impugnabile è questione di merito che verrà esaminata più avanti;

che giusta l'art. 48 PAmm l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che per decisione si intende generalmente un provvedimento fondato sul diritto pubblico, adottato iure imperii dall'autorità nel singolo caso, allo scopo di costituire, modificare o annullare diritti od obblighi o di accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensio-ne (art. 5 PA; RDAT II-1999 n. 6; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa, ad art. 1 PAmm, n. 4 a);

che, nel caso concreto, la richiesta di progettare un contenitore per il combustibile dell'impianto di riscaldamento della nuova scuola d'infanzia, avanzata dal municipio di CO 1 nei confronti del ricorrente, non integra gli estremi di un provvedimento impugnabile;

che la controversa richiesta non si fonda in effetti sul diritto pubblico, ma si inserisce nel quadro del contratto, retto esclusivamente dal diritto privato, che il comune ha stipulato con il ricorrente per la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori della nuova scuola d'infanzia;

che la richiesta in oggetto, avanzata dal municipio non già iure imperii, ma in qualità di organo del committente, non costituisce, non modifica e non annulla diritti od obblighi del ricorrente, né si pronuncia sulla loro esistenza, estensione od inesistenza;

che, in difetto di decisione impugnabile, il giudizio con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa inoltratagli dall'arch. RI 1 merita quindi di essere confermato;

che l'esito dell'impugnativa non sarebbe diverso nemmeno nel caso in cui si volesse ravvisare nella controversa richiesta dell'autorità comunale un incarico supplementare, conferito direttamente al ricorrente in base alla legislazione sulle commesse pubbliche e quindi deducibile mediante ricorso diretto a questo tribunale (art. 36 LCPubb);

che, anche in questa ipotesi, che l'insorgente nemmeno adombra, il ricorso andrebbe comunque respinto, stante che una scelta di mera opportunità come quella qui in contestazione non viola alcuna disposizione di legge;

che anche la tassa di giustizia applicata dal Consiglio di Stato, commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa, appare giustificata;

che è ben vero che, di regola, in caso di erronea indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, si giustifica prescindere dal prelievo di una tassa di giustizia;

che tale regola non è tuttavia assoluta; non viola dunque il diritto prelevare comunque una tutto sommato modica tassa di giustizia, quando l'erroneità dell'indicazione apposta in calce all'atto censurato appare evidente e non poteva dunque sfuggire ad un legale avveduto;

che, stando così le cose, il ricorso va di conseguenza senz'altro respinto;

che la tassa di giustizia, contenuta entro limiti modesti grazie all'applicazione dell'art. 48 PAmm, è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 208 LOC; 36 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 500.- è a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

    ; ; ; .

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2006.142 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.05.2006 52.2006.142 — Swissrulings