Incarto n. 52.2005.430
Lugano 28 dicembre 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale amministrativo
Stefano Bernasconi
assistito dal segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 27 dicembre 2005 di
RI 1
contro
la decisione 13 dicembre 2005 (n. 6014) del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso presentato da __________ avverso la risoluzione 24 agosto 2005 con cui il ricorrente le aveva inflitto una multa di fr. 50.– per violazione del regolamento comunale in materia di vago pascolo;
letti ed esaminati gli atti;
richiamato l'art. 48 PAmm;
ritenuto, in fatto
che con risoluzione 24 agosto 2005 il municipio ricorrente ha inflitto a __________ una multa di fr. 50.– per aver lasciato pascolare incustodite sull'Alpe di __________ una trentina di capre;
che con giudizio 13 dicembre 2005 il Consiglio di Stato ha tuttavia annullato il suddetto provvedimento municipale, accogliendo il ricorso contro di esso interposto da __________;
che contro il predetto giudicato governativo il RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo la conferma della risoluzione municipale, sulla scorta di argomenti che non è necessario riassumere;
considerato, in diritto
che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso, immediatamente o dopo richiamo degli atti, può decidere di respingere il ricorso con breve motivazione, se lo stesso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC;
che per costante giurisprudenza di questo tribunale, al municipio qui insorgente va per contro negata la legittimazione a ricorrere;
che, in effetti, il municipio è soltanto l'organo esecutivo del comune (art. 17 cpv. 3 Cost. TI; 9 lett. c, 80 e 106 LOC); non si identifica con esso, ma lo rappresenta soltanto davanti all'autorità giudiziaria; legittimato a ricorrere e detentore della qualità per agire in giudizio è soltanto il comune; il municipio non ha invece né capacità giuridica, né capacità di essere parte (cfr. STF 5.3.1999 in re municipio di Iragna, in RDAT II - 1999, N. 48);
che nonostante il municipio possa introdurre un ricorso in nome del comune - del quale è organo - solo il comune, in quanto corporazione di diritto pubblico a base territoriale, ha capacità giuridica e capacità di essere parte (cfr. RDAT cit.; inoltre, tra tante, da ultimo, STA inedite 25 settembre 2002 in re municipio di G. e 10 marzo 2003 in re municipio di M.);
che i requisiti concernenti la legittimazione, l'osservanza dei termini e, in genere, il rispetto delle condizioni formali devono essere ossequiati in modo severo, né costituisce un eccesso di formalismo chiederne l'adempimento rigoroso;
che il ricorso presentato esclusivamente in nome del municipio va quindi respinto in limine siccome irricevibile per carenza di legittimazione attiva dell'insorgente;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm);
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 80, 106, 208 e 209 LOC; 3, 18, 28, 43, 46, 48, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si preleva tassa di giustizia.
3. Intimazione a:
terzi implicati
1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3
Il vicepresidente Il segretario
del Tribunale cantonale amministrativo