Lugano 20 luglio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Raffaello Balerna
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 dicembre 2005 di
RI 1 RI 2 tutti patrocinati da: PA 1
contro
la decisione 22 novembre 2005 (no. 5547) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 24 agosto 2005 con la quale il municipio CO 2 ha rilasciato __________ il permesso in sanatoria di posare un'antenna per radioamatore sul tetto dell'abitazione al mapp. __________;
viste le risposte:
- 15 dicembre 2005 CO 2 CO 2;
- 10 gennaio 2006 CO 4;
- 11 gennaio 2006 __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 20 maggio 2005 __________ ha chiesto al municipio CO 2 il permesso in sanatoria per un'antenna per radioamatori che aveva installato sul tetto della casa di abitazione di cui è comproprietario (mapp. __________) in via __________ (zona R2). L'impianto è costituito da un'asta a sezione tubolare, del diametro di 30 mm alla base ed 8 all'apice, alta complessivamente 9 m a partire dal tetto. Sulla parte inferiore del sostegno sono applicate due piccole antenne verticali a griglia ed un altrettanto piccola antenna orizzontale a rastrello per la TV. A circa 3 m dal tetto è inoltre fissata un'ulteriore antenna orizzontale del diametro di circa 2 m formata da 8 esili raggi.
Alla domanda si sono opposti i RI 1 RI 2 proprietari di due fondi confinanti, i quali hanno contestato l'impianto soprattutto dal profilo della sua altezza e della sua integrazione nel paesaggio circostante.
Raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il 24 agosto 2005 il municipio CO 2 ha rilasciato all'istante la chiesta licenza edilizia respingendo le opposizioni pervenutegli.
B. Con giudizio 22 novembre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il permesso, rigettando a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli opponenti.
Secondo l'autorità di ricorso di prime cure, l'antenna non crea alcun ingombro di rilievo, per cui secondo la giurisprudenza di questo Tribunale non soggiace alle prescrizioni sulle altezze. Di conseguenza, l'art. 25 delle NAPR CO 2, che prevede un supplemento di altezza massimo di m 2.50 per i corpi tecnici, non sarebbe in concreto applicabile.
Quanto all'estetica, il Consiglio di Stato ha osservato che l'impianto, posato su di un'abitazione contigua ad una rotonda particolarmente trafficata, non è suscettibile di alterare o deturpare il paesaggio circostante.
Donde la reiezione del gravame, con tassa di giustizia (fr. 600.-) e ripetibili (fr. 800.-) a carico dei ricorrenti.
C. Avverso la predetta pronunzia governativa i soccombenti insorgono ora innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in via principale che la licenza edilizia rilasciata dal municipio CO 2 venga annullata e che le ripetibili dovute siano stabilite in fr. 400.-. In via subordinata i ricorrenti postulano il rinvio degli atti al Consiglio di Stato affinché emani una nuova decisione dopo aver esperito un sopralluogo.
Eccepita una violazione del loro diritto di essere sentiti con riferimento al mancato esperimento del sopralluogo sollecitato nel gravame, per il resto gli insorgenti ripropongono e sviluppano in questa sede le censure sollevate senza successo davanti alla precedente istanza. Ribadiscono quindi che l'antenna costituisce un corpo tecnico, la cui altezza viola in maniera evidente quella massima appositamente prevista per questi oggetti dall'art. 25 delle NAPR CO 2. Stante le sue misure abnormi, l'impianto ingenera peraltro ripercussioni analoghe a quelle di un edificio e deve quindi rispettare l'altezza massima contemplata dalle NAPR per i fabbricati eretti nella zona R2.
I coniugi RI 1 insistono pure nell'affermare che l'antenna disattende i requisiti di estetica sanciti dall'art. 8 NAPR. L'autorità comunale è d'altronde incorsa in un abuso di diritto laddove si è limitata a sollecitare un parere sull'argomento alla CBN invece di esprimere il proprio giudizio circa la compatibilità dell'impianto con le norme del diritto autonomo comunale poste a tutela del paesaggio.
Per finire, i ricorrenti contestano siccome iniquo ed esagerato l'ammontare delle ripetibili riconosciute dal Consiglio di Stato. A loro parere tale indennità deve essere in ogni modo ridotta a fr. 400.-.
D. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, il quale si riconferma nella propria decisione senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene __________, il quale annota in particolare che il diniego della licenza si porrebbe in contrasto con il diritto di rango superiore, segnatamente con la libertà di espressione assicurata dalla Costituzione e dall'art. 10 CEDU.
Il municipio CO 2 si rimette al giudizio del Tribunale.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva degli insorgenti e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date dagli art. 21 LE, nonché 43 e 46 PAmm.
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani e dalle fotografie contenuti nell'incarto. L'ispezione in loco sollecitata dagli insorgenti non appare dunque atta a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio, atteso che il contesto paesaggistico nel quale si inserisce il controverso impianto è noto al Tribunale per cognizione diretta. Per lo stesso motivo vanno disattese le censure mosse dai ricorrenti al Consiglio di Stato con riferimento alla decisione di non dar seguito alla richiesta di sopralluogo. La valutazione anticipata negativa espressa dal Governo circa l'utilità di questa prova resiste alle loro critiche.
2. Altezza
2.1. Il limite d'altezza delle costruzioni definisce gli ingombri verticali delle opere edilizie, in modo da assicurare, in concorso con le norme sulle distanze, la salubrità degli insediamenti, dal profilo dell'illuminazione e dell'aerazione naturali. Indirettamente, determina inoltre la morfologia degli insediamenti, contenendone l'impatto sul quadro del paesaggio.
Secondo l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un edificio si misura a partire dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Determinante è l'altez-za delle facciate. Riservato il caso in cui l'ordinamento edilizio concretamente applicabile stabilisca anche un'altezza massima dei colmi, gli spioventi dei tetti a falde, pur oltrepassando l'altezza del filo di gronda, non vengono per principio presi in considerazione.
Salvo diversa disposizione di legge, sfuggono inoltre al computo dell'altezza i corpi tecnici, ovvero quegli elementi costruttivi, di ridotte dimensioni, quali torrette degli ascensori, comignoli ed antenne, che sporgono oltre il tetto e servono alla funzionalità degli edifici. L'esenzione è giustificata dal fatto che queste installazioni non determinano, di regola, ingombri apprezzabili dal profilo delle finalità perseguite dalle norme sull'altezza (RDAT I-2000 n. 60, RDAT I-1991 n. 85 consid. 2; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 40 LE, n. 1235). Resta comunque riservata al comune la facoltà di assoggettare, mediante esplicita norma di legge, anche i corpi tecnici od altri impianti installati sul tetto degli edifici a specifici limiti d'altezza e di sviluppo orizzontale. Particolari esigenze, specialmente di natura paesaggistica, possono invero giustificare anche un contenimento degli ingombri determinati da tali installazioni. La loro altezza è in genere determinata a partire dal livello del tetto ed è indipendente da quella dell'edificio sottostante.
2.2. I corpi tecnici sono in genere costituiti da manufatti ed impianti funzionalmente connessi all'edificio che li sorregge. Salvo disposizione contraria, la connessione funzionale non costituisce comunque una condizione di ammissibilità della sovrastruttura. L'assoggettamento dei corpi tecnici a limiti di sviluppo verticale ed orizzontale è invero volto soltanto a contenerne gli ingombri. Non mira ad escludere installazioni estranee. Nella misura in cui determinano ingombri, anche le installazioni estranee devono ad ogni modo attenersi alla norme applicabili ai corpi tecnici. La mancanza di una connessione funzionale con l'edificio che le supporta non può invero costituire un valido motivo per assicurare loro un trattamento più favorevole.
Le particolari regole che disciplinano i corpi tecnici e le installazioni ad essi assimilabili presuppongono ad ogni buon conto l'esistenza di un ingombro effettivamente apprezzabile, che giustifichi una limitazione del loro sviluppo verticale ed orizzontale. Sporgenze irrilevanti dal profilo delle particolari finalità perseguite da tali norme, in particolare degli ingombri, sfuggono ai limiti d'altezza prescritti per i corpi tecnici, così come pali della luce ed antenne a sé stanti non soggiacciono ai limiti d'altezza fissati per gli edifici (STA 29.9.2003 in re SM; Scolari, op. cit., ad art. 40 LE, n. 1243; BVR 1980, 4). Nella valutazione della rilevanza degli ingombri all'autorità decidente va comunque riconosciuta la facoltà di applicare un metro di giudizio improntato ad una sensibilità adeguatamente rapportata a questo genere di manufatti, che le istanze di ricorso, trattandosi di norme del diritto autonomo comunale, sono tenute a rispettare, limitandosi ad intervenire soltanto nei casi in cui la decisione appare oggettivamente insostenibile (STA 14.7.2006 in re T. SA).
2.3. Le NAPR CO 2 prevedono una disposizione volta a disciplinare l'altezza massima dei corpi tecnici. L'art. 25, inserito nel capitolo III dedicato alle prescrizioni generali, definisce i corpi tecnici come quelli "sporgenti oltre la copertura degli edifici che servono al funzionamento di un impianto al servizio dell'edificio stesso", citando quale esempio "i vani per scale d'accesso al tetto, torrini per ascensori, comignoli, collettori solari, ed altri corpi sporgenti". Per questo genere di opere - precisa la norma - "è concesso un supplemento di altezza di 2.50 ml alla condizione che la loro superficie sia ridotta al minimo ed in ogni caso non superi il 20% di quella dell'edificio".
La disposizione in esame non include esplicitamente le antenne nel computo dell'altezza degli edifici. Al pari di analoghe norme di altri ordinamenti edilizi comunali, l'art. 25 NAPR CO 2 si limita a concedere un preciso supplemento di altezza per i corpi tecnici, intesi come installazioni che sporgono oltre la copertura degli edifici e che servono al funzionamento di un impianto al servizio dell'edificio stesso.
2.4. Nel caso di specie, il municipio CO 2 ha ritenuto che i limiti d'altezza fissati dall'art. 25 della NAPR non trovassero applicazione, poiché la controversa antenna non è equiparabile ad un corpo tecnico e non crea un ingombro effettivo, suscettibile di ingenerare ripercussioni analoghe a quelle prodotte da un edificio. Tale deduzione regge alle critiche degli insorgenti.
In effetti, l'installazione di cui trattasi non è un corpo tecnico ai sensi dell'art. 25 NAPR poiché non è destinata a servire l'edificio sottostante. Ma ciò che più conta, dal profilo della sua ammissibilità, è che tanto le antenne TV, quanto il sovrastante ago per le trasmissioni radioamatoriali non incidono in misura percettibile sugli ingombri dell'edificio sul quale sono collocati. La parte superiore dell'antenna, a forma di ago alto 6 m, del tutto priva di annessi, presenta infatti un diametro di 30 mm alla base e di 8 mm all'apice. L'antenna a raggera è visibile soltanto a distanza ravvicinata, mentre le tre piccole antenne per la TV, applicate sulla parte inferiore dell'asta ed anch'esse scarsamente visibili, rientrano comunque nel limite d'altezza (m 2.50), fissato dall'art. 25 NAPR per i corpi tecnici.
L’interpretazione data dal municipio alla norma in esame non travalica i limiti che devono essergli riconosciuti nell’applicazione del diritto comunale autonomo. Ritenendo che l'antenna non fosse un corpo tecnico ai sensi delle NAPR e che, nel suo complesso, avesse un impatto irrilevante, tale da sottrarla ai limiti di altezza previsti per gli edifici, l'esecutivo comunale non ha operato valutazioni insostenibili, sprovviste di valide ragioni o lesive dei diritti costituzionali dei cittadini.
In quanto volta a contestare la compatibilità della controversa antenna con i limiti d'altezza sanciti dalle NAPR, l'impugnativa si avvera quindi infondata.
3. Estetica
3.1. Rilasciando il chiesto permesso in sanatoria, il municipio ha riconosciuto che la domanda inoltrata corrispondeva a tutte le esigenze poste dalla legge in materia di polizia delle costruzioni e di pianificazione del territorio, come pure alle altre prescrizioni legali del diritto pubblico applicabili nel quadro della procedura di licenza edilizia. Implicitamente, ha quindi ritenuto che l'impianto ossequiasse anche le esigenze estetiche imposte dall'art. 8 NAPR, ai sensi del quale "tutte le costruzioni devono essere inserite in modo opportuno nell'aspetto del paesaggio tipico della regione. In generale le costruzioni o le attrezzature non devono né alterare né deturpare l'aspetto paesaggistico ed in particolare i siti e paesaggi pittoreschi conformemente ai disposti della legislazione edilizia cantonale".
Come annota giustamente il Consiglio di Stato, questa norma contiene un'imposizione volta ad ottenere un valido inserimento nell'ambiente, da un lato, e un divieto di deturpazione assimilabile a quello previsto dal diritto cantonale (DLBN), dall'altro. La prima mira ad ottenere un effetto favorevole sul quadro del paesaggio e quindi ha carattere positivo, mentre il secondo si limita ad impedire che il paesaggio venga imbruttito (Scolari, op. cit., n. 209 ad art. 28 LALPT e giurisprudenza ivi citata).
3.2. Nel caso di specie, non si può di certo sostenere che l'antenna collocata sul tetto dell'abitazione del resistente, sita a ridosso di una rotonda nella quale confluiscono arterie particolarmente trafficate, non si inserisce opportunamente nel paesaggio o lo deturpa. Considerando l'impianto insuscettibile di creare un fattore di disturbo nel contesto della zona residenziale circostante, oggettivamente poco pregiata, e inidoneo a provocare un effetto notevolmente sfavorevole sul quadro del paesaggio, il municipio non ha abusato della latitudine di giudizio che gli va riconosciuta nell'interpretazione del concetto giuridico indeterminato contenuto nell'art. 8 NAPR. L'effetto insignificante che l'impianto, grazie alla sua linea snella e leggera, produce sul quadro dell'ambiente circostante è invero di immediata evidenza. Basta dare un'occhiata all'insieme della documentazione fotografica agli atti per convincersene.
4. Ripetibili di prima istanza
In applicazione dell'art. 31 PAmm il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo, quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte. Il divieto d'arbitrio sancito a livello costituzionale esige che tale indennità sia equa e ragionevole (cfr. RDAT 1987 N. 72; 1986 N. 23). Questo non significa tuttavia che la parte vincente abbia il diritto di vedersi riconoscere la rifusione di qualsiasi spesa di patrocinio (RDAT 1988 N. 22): il soccombente deve rifondere alla controparte soltanto le spese oggettivamente indispensabili alla conveniente tutela degli interessi che questa ha fatto valere in giudizio, ovverosia quelle esposte dai patrocinatori legali (STA 23.3.1987 in re P.). Anche se l'art. 31 PAmm non contiene alcun esplicito riferimento alle norme tariffarie, per determinare l'ammontare delle ripetibili l'autorità amministrativa si appoggerà alla TOA, accertando l'onorario che il patrocinatore della parte vincente può fatturare al suo cliente. Bisognerà pertanto avere riguardo - in principio - alla complessità ed all'importanza, al valore e all'estensione della pratica, alla competenza professionale e alla responsabilità dell'avvocato, al tempo e alla diligenza impiegati, alla situazione sociale e patrimoniale delle parti, all'esito conseguito e alla sua prevedibilità (RDAT II-1994 N. 12).
Orbene, applicando questi criteri al caso di specie le ripetibili assegnate dal Governo appaiono senz'ombra di dubbio adeguate. Avuto riguardo all'insieme delle circostanze, l'indennità di patrocinio riconosciuta alla controparte si appalesa persino contenuta.
5. Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto, confermando - siccome immune da violazioni del diritto - il giudizio governativo impugnato a la risoluzione municipale che esso ha tutelato.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico dei ricorrenti secondo soccombenza (art. 28 e 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 40 LE; 8, 25 NAPR CO 2; 3, 18, 28, 31, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1’000.- è posta a carico dei ricorrenti in solido, con l'ulteriore obbligo di versare al resistente identico importo a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
tutti patr. dall' patr. dall Lugano; ;
terzi implicati
1. CO 1 1 patrocinato da: PA 2 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario