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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.01.2006 52.2005.365

January 3, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,137 words·~6 min·7

Summary

Divieto d'uso per scopi non agricoli di un fondo agricolo (posa di una roulotte)

Full text

Incarto n. 52.2005.365  

Lugano 3 gennaio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria:

Katia Baggi Fiala, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 4 novembre 2005 di

RI 1, , patr. da: avv. PA 1, ,  

contro  

la decisione 18 ottobre 2005 (n. 4949) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dagli insorgenti avverso la risoluzione 21 giugno 2005 con cui il CO 1 ha vietato l'uso per scopi non agricoli di un fondo agricolo ();

viste le risposte:

-    14 novembre 2005 di CO 3 e CO 4;

-    14 novembre 2005 del CO 1;

-    15 novembre 2005 di CO 2;

-    15 novembre 2005 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che RI 1, qui ricorrenti, sono proprietari di un fondo (), situato a, nella zona agricola, in un comparto dichiarato di "particolare valore ambientale e di protezione del paesaggio";

che con una certa frequenza ed una certa regolarità, da alcuni anni, i ricorrenti posteggiano sul fondo un mobil-home, nel quale, a detta del municipio e dei vicini, trascorrono i fine settimana della bella stagione, pernottandovi e dedicandosi alla coltivazione di ortaggi;

che, a seguito delle lamentele di alcuni vicini, qui resistenti, il municipio ha ripetutamente chiesto ai ricorrenti di non posteggiare il camper sul fondo e di non pernottarvi;

che, preso atto che i ricorrenti non davano seguito alle richieste, il 21 giugno 2005 il municipio ha loro vietato l'uso del terreno per scopi non agricoli, fintanto che non fossero in possesso di una licenza edilizia che autorizzi l'uso non agricolo; il divieto era fondato sugli art. 1 e seg. e 42 LE;

che con giudizio 18 ottobre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, ritenendo che il divieto fosse giustificato dall'uso improprio del fondo per scopi non agricoli; il posteggio del camper durante i weekend e l'uso del veicolo come "casetta di vacanza" sarebbe soggetto a licenza edilizia;

che contro il predetto giudizio governativo i ricorrenti insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme al divieto in contestazione;

che i ricorrenti minimizzano la durata e la frequenza degli stazionamenti del camper, sostenendo che servirebbe soltanto per trasportare sul posto gli attrezzi per la coltivazione del suolo; l'inoltro di una domanda di costruzione sarebbe inesigibile, poiché il

veicolo non sosta sul fondo per più di tre mesi nel corso di un anno;

che all'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni; ad identica conclusione pervengono il municipio ed i vicini resistenti, rilevando in particolare che lo stazionamento del veicolo sul fondo non è affatto saltuario ed occasionale, ma abituale e ricorrente;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione degli insorgenti e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 21 LE, 43 e 46 cpv. 1 PAmm;

che il gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso, senza istruttoria, sulla base degli atti (art. 18 PAmm);

che secondo l’art. 16 LPT, le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base dell’approvvigionamento alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o ad assicurare la compensazione ecologica; devono essere tenute per quanto possibile libere da costruzioni, in sintonia con le loro differenti funzioni;

che, per principio, sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti che sono necessari alla coltivazione dipendente dal suolo (art. 34 cpv. 1 OPT); gli edifici e gli impianti per l’agricoltura esercitata a titolo ricreativo, soggiunge la norma (cpv. 5), non sono considerati conformi alla zona agricola;

che l’art. 25 NAPR di vieta inoltre su tutto il comprensorio comunale la posa di case prefabbricate trainabili, tipo roulottes, mobil-homes, ecc.;

che, a norma dell’art. 2 della legge sui campeggi (LCamp), è possibile campeggiare unicamente nelle aree autorizzate destinate a campeggio; è considerato "campeggiare", soggiunge l’art. 3, la sosta ed il pernottamento temporaneo, al di fuori del proprio domicilio utilizzando installazioni mobili quali tende, roulottes, "motorhomes" (art. 3);

che, ad eccezione di quelli occasionali, i campeggi sono ammessi solo in zone riservate a tale scopo da un PR comunale o da un PUC (art. 6 LCamp); l'apertura e l'esercizio di un campeggio, anche solo occasionale, è soggetta ad autorizzazione del municipio (art. 13 LCamp);

che, apprezzando liberamente le contrastanti versioni delle parti circa la durata, la frequenza e la regolarità delle soste del mobil-home sul fondo dei ricorrenti, questo tribunale ritiene che non si tratti soltanto di presenze saltuarie e sporadiche, ma di stazionamenti ripetuti ed abituali, che perfezionano gli estremi del campeggio non occasionale anche se non fossero abbinate al pernottamento;

che la versione dei ricorrenti secondo cui il mobil-home non si presterebbe al pernottamento e servirebbe soltanto per trasportare sul posto gli attrezzi necessari alla coltivazione del fondo è contraddetta dalla sua insignificante superficie (281 mq) e dalle fotografie agli atti, che documentano la presenza di tavolini, tendaggi ed altre attrezzature tipiche del campeggio, nonché attività e comportamenti estranei all'esercizio dell'agricoltura (p. es. lavaggio del veicolo);

che lo stazionamento non autorizzato di un mobil-home a scopo di campeggio non occasionale su un fondo della zona agricola viola tanto la legislazione sui campeggi, quanto quella edilizia;

che, nelle particolari circostanze del caso concreto, tale stazionamento, non essendo necessario alla coltivazione dipendente dal suolo, che viene esercitata unicamente a scopo ricreativo, configura in effetti anche un'utilizzazione del fondo palesemente contraria alla funzione agricola della zona;

che tanto dal profilo della legislazione sui campeggi, quanto dal profilo della legislazione edilizia (art. 42 LE), l'utilizzazione non autorizzata di un fondo agricolo a scopo di campeggio non legittima soltanto, ma obbliga addirittura il municipio ad adottare i provvedimenti cautelari necessari per ripristinare una situazione conforme al diritto;

che il controverso divieto d'uso, del tutto conforme al principio di proporzionalità, appare di conseguenza pienamente giustificato;

che invano si richiamano i ricorrenti all’art. 3 cpv. 1 lett. k RLE, che esime dall'obbligo del permesso la sosta di roulottes per un periodo superiore a tre mesi durante un anno; l'esenzione dalla licenza non dispensa in ogni caso dal rispetto della legge (art. 3 cpv. 2 RLE);

che, stando così le cose, il ricorso, manifestamente infondato, va senz'altro respinto, addebitando ai ricorrenti tasse e spese secondo soccombenza;

per questi motivi,

visti gli art. 1, 21 LE; 3 RLE; 2, 3 Lcamp; 25 NAPR; 3, 18, 21, 43, 46 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico dei ricorrenti in solido.

                                      3.   Intimazione a:

  .

terzi implicati

  1. municipio di Maggia, 6673 Maggia, 2. Peter e Esther Günthart, 5702 Niederlenz, 3. Rolf e Ursula Fleischmann, 9050 Appenzell, 4. Thomas e Gabriela Gafner, 3068 Utzigen, 4 rappr. da: Rolf e Ursula Fleischmann, 9050 Appenzell, 5. Dipartimento del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona, 6. Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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