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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 24.05.2006 52.2005.364

May 24, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,617 words·~8 min·3

Summary

Deliberazioni di un'assemblea parrocchiale - catalogo parrocchiale

Full text

Incarto n. 52.2005.364  

Lugano 24 maggio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 3 novembre 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione 13 ottobre 2005 (n. 03/05) della Commissione indipendente di ricorso contro le decisioni degli organi parrocchiali, che ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso le deliberazioni adottate dall'assemblea della parrocchia __________ tenutasi il 22 aprile 2005;

viste le risposte:

-    17 novembre 2005 del consiglio parrocchiale __________;

-    21 novembre 2005 della Commissione indipendente di ricorso contro le decisioni degli organi parrocchiali;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a) Con avviso 12 aprile 2005 il consiglio della Parrocchia __________ ha convocato, per il 22 dello stesso mese, l’assemblea parrocchiale per la seduta ordinaria. All'ordine del giorno figuravano, tra l'altro, le seguenti trattande:

5.   Eventuali.

6.   Nomina di 3 membri del consiglio parrocchiale per il quadriennio 2005-2009.

7.   Nomina di 2 membri supplenti del consiglio parrocchiale per il quadriennio 2005-2009.

8.   Nomina dei membri e dei supplenti della commissione della gestione per il quadriennio 2005-2009.

9.   Nomina del delegato parrocchiale all'Assemblea vicariale per il periodo 2005-2009.

10. Eventuali."

b) L'assemblea parrocchiale si è svolta alla data prevista in presenza di 14 cittadini parrocchiani.

Dopo la lettura dell'ordine del giorno, il qui ricorrente RI 1 ha contestato la riduzione da 5a3i membri del consiglio parrocchiale senza previa modifica del regolamento, la quale non figurava però all'ordine del giorno. Alle eventuali previste alla trattanda n. 5, il presidente ha comunque proposto la modifica dell'art. 13 del regolamento parrocchiale in tal senso, raccogliendo 9 voti favorevoli e 4 astenuti.

L'assemblea ha poi nominato i 3 membri e i 2 supplenti del consiglio parrocchiale e della commissione della gestione per il quadriennio 2005-2009.

                                  B.   a) Il 4 maggio 2005 RI 1 è insorto dinnanzi alla Commissione indipendente di ricorso contro le decisioni degli organi parrocchiali, chiedendo l’annullamento delle suddette delibere assembleari. A suo dire l'assemblea non poteva statuire sulla modifica del regolamento parrocchiale, in quanto la trattanda non figurava all'ordine del giorno e non poteva essere relegata agli "eventuali". Ha poi contestato l'elezione dei tre membri del consiglio parrocchiale, adducendo che una persona (in casu D__________) non poteva essere nel contempo membro supplente dell'esecutivo e membro della commissione della gestione. Infine, ha censurato il modo nel quale era stato compilato il catalogo parrocchiale, rilevando che lo stesso non era altro che l'elenco dei cittadini del comune di __________ residenti nella frazione di __________ e conteneva sviste evidenti. Quest'ultima doglianza è stata sollevata dal ricorrente anche nell'ambito di un'istanza di intervento inoltrata il 28 giugno 2005.

b) Pendente il ricorso, il 6 luglio 2005 si è tenuta una nuova assemblea della Parrocchia __________, durante la quale è stata annullata la decisione relativa alla riduzione del numero dei membri del consiglio parrocchiale. Dopo avere confermato i 3 eletti del 22 aprile precedente, essa ha designato altri due membri ed ha rinunciato a eleggere i supplenti.

La decisione non è stata impugnata.

c) Con giudizio 13 ottobre 2005 la Commissione indipendente di ricorso ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, rispettivamente evaso ai sensi dei considerandi il gravame interposto da RI 1. Respinte le censure relative alle modalità di pubblicazione delle decisioni assembleari, essa ha rilevato che la contestazione rivolta contro la decisione di ridurre a 3 i membri del consiglio parrocchiale era stata evasa con l'annullamento della stessa da parte dell'assemblea nel corso della seduta del 6 luglio 2005 e che con il nuovo assetto del consiglio parrocchiale era venuta meno anche la situazione di incompatibilità concernente D__________, in quanto egli non faceva più parte dell'esecutivo. Infine, l'autorità ricorsuale ha dichiarato irricevibile, in quanto tardiva, la censura relativa al catalogo elettorale. A titolo abbondanziale ha comunque aggiunto che in ogni caso la stessa non giustificava l'annullamento delle risoluzioni adottate dall'assemblea.

                                  C.   Avverso la predetta pronunzia RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarla.

Il ricorrente ripropone e sviluppa in questa sede la censura relativa all'errata compilazione del catalogo parrocchiale.

                                  D.   All’accoglimento del gravame si oppongono sia il consiglio parrocchiale __________ sia la Commissione indipendente di ricorso, quest'ultima con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 22 cpv. 2 seconda frase LCcatt.

La legittimazione attiva del ricorrente, cittadino attivo cattolico apostolico romano domiciliato nel territorio della parrocchia __________, è certa (art. 3 cpv. 1 LCcatt e 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.

Data la natura delle questioni poste a giudizio, il gravame può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   Preliminarmente va osservato che dinnanzi a questo tribunale l'insorgente si limita a riproporre le doglianze relative al corretto allestimento del catalogo parrocchiale 2005.

Di conseguenza, le altre questioni che erano state sollevate nell'impugnativa inoltrata alla Commissione indipendente di ricorso non sono più litigiose in questa sede e non necessitano di essere esaminate.

                                   3.   3.1. Ferma questa premessa, va detto che l'art. 3 cpv. 1 LCcatt, entrato in vigore il 1° gennaio 2005, dispone che ogni persona appartenente alla Chiesa cattolica apostolica romana residente da almeno 3 mesi in un comune del cantone, che abbia i 16 anni compiuti, non abbia dichiarato l'uscita dalla Chiesa cattolica e risulti iscritto nel catalogo parrocchiale, esercita il diritto di voto e di eleggibilità in materia ecclesiastica. Essa esercita tali diritti nella parrocchia in cui risiede.

Il cpv. 2 della medesima norma soggiunge che il comune mette a disposizione gratuitamente della parrocchia i dati necessari sulle persone allo scopo di allestire il catalogo parrocchiale.

3.2. Giusta l'art. 1 RLCcatt, il consiglio parrocchiale allestisce e aggiorna il catalogo parrocchiale delle persone appartenenti alla Chiesa cattolica apostolica romana (cpv. 1).

Le iscrizioni delle persone aventi diritto di voto nel catalogo parrocchiale avvengono con cognome, nome, data completa di nascita, paternità, sesso, comune/i di attinenza, nazionalità, per ordine alfabetico e con numero progressivo, con la menzione dei termini di decorrenza o di cessazione del diritto di voto. Per le aventi diritto di voto coniugate o vedove, il nome del coniuge sostituisce la paternità (cpv. 2).

L'art. 2 RLCcatt indica che il consiglio parrocchiale pubblica annualmente, durante le prime tre domeniche del mese di febbraio, il catalogo parrocchiale aggiornato al 31 gennaio (cpv. 1).

L'avviso di pubblicazione è affisso all'albo parrocchiale; il catalogo può essere consultato da ogni avente diritto in materia ecclesiastica residente nel comune nei giorni di pubblicazione (cpv. 2).

                                   4.   La precedente autorità di giudizio ha ritenuto che la censura del ricorrente relativa all'inesatta compilazione del catalogo parrocchiale, sollevata per la prima volta soltanto nell'ambito del ricorso 4 maggio 2005, fosse tardiva, non essendo stata fatta valere già durante il periodo di pubblicazione e di consultazione di tale elenco. La conclusione appare viziata da eccessivo formalismo. È vero che, in virtù del principio della buona fede, il ricorrente avrebbe dovuto reagire subito alle asserite inesattezze da lui constatate nel catalogo parrocchiale pubblicato all'albo, senza attendere lo svolgimento dell'assemblea per esprimere le proprie critiche al riguardo. Occorre però anche considerare che, a differenza - per esempio - della legge sull'esercizio dei diritti politici (cfr. art. 161 e 162 LEDP), tanto la nuova legge sulla Chiesa cattolica, quanto il relativo regolamento di applicazione non prevedono alcunché in merito alle modalità di contestazione del catalogo da parte dei cittadini parrocchiani. L'art. 22 cpv. 2 LCcatt si limita infatti a stabilire in modo del tutto generico che la Commissione di ricorso indipendente è competente a decidere i ricorsi contro le decisioni degli organi parrocchiali, senza peraltro specificare che tra gli atti impugnabili rientrerebbero anche i cataloghi parrocchiali al momento della loro pubblicazione. Inoltre, nel caso specifico, l'avviso di pubblicazione era privo di qualsiasi indicazione riguardo ai rimedi di diritto esperibili. In simili circostanze, il ricorrente, che oltretutto non è giurista, non poteva rendersi conto che per contestare il contenuto del catalogo parrocchiale avrebbe dovuto inoltrare un ricorso contro il medesimo alla citata Commissione di ricorso entro la scadenza del termine di pubblicazione.

Sia come sia, la questione inerente alla tempestività della suddetta censura può restare aperta in questa sede, poiché in ogni caso, quand'anche nel catalogo fossero effettivamente state iscritte persone che non adempivano i requisiti dell'art. 3 LCcatt, il difetto non sarebbe bastato a giustificare l'annullamento delle risoluzioni assembleari impugnate. In effetti, l'insorgente non ha mai preteso che tra i 14 cittadini parrocchiani che hanno partecipato all'assemblea del 22 aprile 2005 vi fossero anche delle persone che non dovevano essere iscritte nel catalogo parrocchiale. Né ha asserito che in tale elenco non fossero presenti i nomi di persone che invece avevano il diritto di farne parte, avendo semmai costantemente affermato che esso era in pratica comprensivo di tutti gli abitanti di __________. Ciò permette di escludere che un eventuale errore di compilazione del catalogo abbia in concreto potuto influire sulla validità delle deliberazioni adottate dall'assemblea.

In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata, senza che si renda necessario determinare se dinnanzi alla Commissione di ricorso indipendente l'insorgente intendeva veramente dedurre dalla suddetta censura un motivo di nullità delle querelate decisioni assembleari.

5.La tassa e le spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 3 e 22 LCcatt; 1 e 2 RLCcatt; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 300.–, sono a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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