Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.01.2006 52.2005.349

January 3, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,225 words·~6 min·4

Summary

Licenza edilizia per la formazione di un deposito inerti

Full text

Incarto n. 52.2005.349  

Lugano 3 gennaio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 24 ottobre 2005 di

RI 1 patrocinata da: PA 1  

contro    

la decisione 4 ottobre 2005 del Consiglio di Stato (n. 4705), che respinge l’impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 10 gennaio 2005 con cui il municipio le ha negato la licenza edilizia per la formazione di un deposito di inerti in località __________;  

viste le risposte:

-    8 novembre del Consiglio di Stato;

-    9 novembre del municipio di CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 21 giugno del 2004 la ricorrente RI 1 ha chiesto al municipio di Mendrisio il permesso di depositare per un periodo di tre mesi degli inerti del tipo 1 su un fondo (part. 351) compreso nella zona industriale e commerciale (IC) di Mendrisio. Il 14 luglio 2004 l'autorità comunale ha autorizzato il deposito a condizione che il materiale fosse rimosso entro il 5 ottobre seguente. Disatteso il termine prestabilito, il 29 ottobre 2004 la RI 1 ha chiesto al municipio il rilascio di una licenza edilizia per mantenere sul posto gli inerti depositati (ca. 1'000 mc), indicando che avrebbero dovuto servire alle esigenze di fornitura dei cantieri del Mendrisiotto e che non sarebbero stati movimentati sino al momento del riutilizzo.

                                  B.   Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 10 gennaio 2005 il municipio ha negato la licenza richiesta, ritenendo che l'opera fosse contraria all’art. 44 NAPR, che esclude dalla zona IC i depositi a cielo aperto di materiali, nella misura in cui non siano connessi con attività ammesse dalla stessa norma.

                                  C.   Con giudizio 4 ottobre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l’impugnativa contro di esso inoltrata dagli istanti in licenza.

Il Governo ha in sostanza condiviso la tesi dell’autorità comunale.

                                  D.   Contro il predetto giudizio i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando il rilascio della licenza richiesta.

I ricorrenti ripropongono e sviluppano in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza. Il deposito, allegano, non potrebbe essere autorizzato in altre zone del PR. Esso sarebbe inoltre connesso alle attività esercitate dalla ditta RI 1 con sede a Mendrisio. Il municipio non avrebbe infine ancora compiutamente definito l’assetto pianificatorio della zona.

                                  E.   All’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni. Ad identica conclusione perviene il municipio, che contesta in dettaglio le tesi dei ricorrenti.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La legittimazione attiva degli insorgenti, istanti in licenza, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm). Le prove chieste dagli insorgenti (sopralluogo, testi) non appaiono invero atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. La situazione dei luoghi emerge chiaramente dagli atti ed è sufficientemente nota a questo tribunale.

                                   2.   Giusta l’art. 44 NAPR di Mendrisio, la zona IC industriale e commerciale è destinata principalmente all’insediamento di attività artigianali e industriali.

Sono pure ammesse attività commerciali e amministrative nella misura in cui siano connesse quelle di cui al precedente capoverso oppure, per le dimensioni, le ripercussioni ingenerate sul-l’ordinamento delle utilizzazioni o altro valido motivo pianificatorio non risultino compatibili o non possano altrimenti essere insediate nelle altre zone di PR.

Sono inoltre ammessi insediamenti amministrativi o di servizio che non implicano in misura prevalente un accesso diretto o ricorrente ad utenti singoli.

Sono invece esclusi depositi a cielo aperto di materiali, nella misura in cui non siano connessi con attività ammesse giusta le disposizioni che precedono.

La norma, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, è valida e vincolante. Essa è infatti stata approvata dal Consiglio di Stato con la risoluzione del 2 novembre 2000 con cui è stato approvato il PR. Il Governo ha unicamente chiesto al municipio di completarla con un indice di sfruttamento. Il fatto che l'autorità comunale non abbia ancora dato seguito alla richiesta non ne limita l’applicabilità. Impedisce soltanto al municipio di respingere le domande di costruzione che comportano un eccessivo sfruttamento del suolo. Ipotesi, questa, che nel caso concreto non si verifica, poiché l'impianto non determina alcuna SUL.

Il divieto di depositi a cielo aperto non è generale ed assoluto. Banditi dalla zona IC sono unicamente i depositi a cielo aperto che non risultano connessi ad attività artigianali, industriali, commerciali o amministrative ammesse. Il legame deve evidentemente essere concreto ed effettivo. Non è sufficiente che il deposito a cielo aperto serva ad un’attività ammissibile. L'impianto deve servire ad un’attività effettivamente insediata nella zona. Una diversa interpretazione, che ammettesse depositi a cielo aperto soltanto perché connessi ad attività che possono di per sé essere insediate nella zona, ma che vengono esercitate altrove, svuoterebbe altrimenti il divieto di qualsiasi portata pratica.

                                   3.   Con la domanda di costruzione qui in esame, la ricorrente intende in sostanza rendere stabile e permanente il deposito che ha costituito nell'estate del 2004 come impianto di carattere temporaneo allo scopo di far fronte alle sue esigenze di approvvigionamento dei cantieri del Mendrisiotto.

Contrariamente a quanto pretende la ricorrente, un simile impianto non è conforme alla funzione che l'art. 44 NAPR assegna alla zona IC. Il deposito non è infatti connesso ad alcuna attività industriale o commerciale insediata nella zona. Esso è destinato soltanto a soddisfare le esigenze generali di copertura del fabbisogno della ricorrente, che nella zona non possiede alcuno stabilimento ove vengano esercitate attività di questo genere. Il fatto che la ricorrente abbia la sua sede a Mendrisio non permette di giungere a conclusioni ad essa più favorevoli. I depositi a cielo aperto nella zona IC sono in effetti ammessi soltanto nella misura in cui servono allo svolgimento di attività industriali o commerciali concretamente insediate nella zona.

Parimenti, non giova alla causa della ricorrente sostenere che il deposito andrebbe ammesso, poiché non potrebbe essere collocato altrove. Non essendo riconducibile ad un’attività commerciale o amministrativa, l'impianto non può beneficiare della riserva contenuta nell’art. 44 NAPR a favore delle attività che a causa delle loro dimensioni o delle ripercussioni ingenerate sull’ordina-mento delle utilizzazioni non possono essere insediate nelle altre zone di PR.

Tanto meno giova alla ricorrente richiamarsi ad altri due o tre depositi di inerti situati nei dintorni. Anche se si trattasse di utilizzazioni effettivamente contrarie alla funzione della zona IC, non sarebbero comunque dati gli estremi per invocare con successo il principio della parità di trattamento nell'illegalità, poiché nei tre casi indicati dalla ricorrente non sono ravvisabili gli estremi di una prassi lesiva del diritto che permetta di privilegiare il principio della parità di trattamento rispetto a quello di legalità.

                                   4.   Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve dunque essere respinto.

La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 44 NAPR di Mendrisio; 3, 18, 28, 43, 46, 60 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

2.La tassa di giudizio di fr. 800.- è a carico della ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

    ; ; ; .

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2005.349 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.01.2006 52.2005.349 — Swissrulings