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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 15.11.2005 52.2005.337

November 15, 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·798 words·~4 min·4

Summary

Concorso per la posa di un impianto di riscaldamento e di impiani sanitari

Full text

Incarto n. 52.2005.337  

Lugano 15 novembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 17 ottobre 2005 della

RI 1 patrocinata da: PA 1  

contro  

la decisione 4 ottobre 2005 del Consiglio di Stato (n. 4645) che aggiudica alla CO 1 la fornitura e la posa dell'impianto di riscaldamento e degli impianti sanitari occorrenti all'Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale;

viste le risposte:

-    26 ottobre 2005 dell'ULSA;

-      2 novembre 2005 della CO 1;

-      3 novembre 2005 della Sezione della logistica del DFE;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che l'8 giugno 2005 il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura e la posa dell'impianto di riscaldamento e degli impianti sanitari occorrenti all'Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale (OSC; cfr. FU n. 46/2005 pag. 4004 seg.);

che il bando di concorso stabiliva che la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri d'aggiudicazione e fattori di ponderazione;

– economicità–prezzo                    35%

– attendibilità dei prezzi                  35%

– termini                                            25%

– formazione apprendisti                  5%

che in tempo utile sono state inoltrate al committente le offerte di 13 ditte, fra cui quella della CO 1 di fr. 452'589.25 e quella della RI 1 di fr. 454'430.70;

che, valutate le offerte in base ai criteri d’aggiudicazione, il 4 ottobre 2005 il committente ha deliberato i lavori alla CO 1, classificatasi al primo posto con 71.40 punti;

che contro la predetta decisione di aggiudicazione la RI 1, classificatasi al secondo rango con 71.30 punti, è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che fosse annullata e che gli atti fossero rinviati al committente per nuova decisione;

che l'insorgente rileva in sostanza che la somma dei punteggi parziali attribuiti alla sua offerta e riportati dalla tabella di valutazione porta ad un risultato di 71.4 punti, pari a quello dell'aggiudicataria;

che la Sezione della logistica postula il rigetto dell'impugnativa, osservando che la somma dei punteggi assegnati, espressi sino alla seconda cifra dopo la virgola, porta ad un risultato di 71.43 punti per la CO 1 e di 71.25 punti a favore della RI 1;

che ad identica conclusione perviene l'aggiudicataria, rilevando a sua volta che il suo punteggio, senza gli arrotondamenti, è superiore a quello della ricorrente;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;

che in quanto partecipante al concorso la RI 1 è legittimata ad impugnare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm);

che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm);

che, in sede di risposta al ricorso, il committente ha spiegato in modo chiaro, esauriente e convincente che i punteggi riportati sulla tabella di valutazione inviata ai concorrenti sono stati arrotondati alla prima cifra dopo la virgola:

–        per eccesso, se la seconda cifra dopo la virgola era uguale o superiore a 5 centesimi di punto, rispettivamente

–        per difetto, se la seconda cifra dopo la virgola era inferiore a 5 centesimi di punto;

che, in quella sede, la Sezione della logistica ha inoltre spiegato in modo altrettanto chiaro e convincente che il punteggio totale assegnato alle offerte corrisponde alla somma dei punteggi parziali attribuiti in base ai singoli criteri di aggiudicazione arrotondata secondo lo stesso metodo;

che il committente ha infine osservato che, prescindendo dagli arrotondamenti, l'offerta della ricorrente aveva conseguito 71.25 punti (arrotondati a 71.3), mentre quella della resistente ne aveva ottenuti 71.43 (arrotondati a 71.4);

che la ricorrente, di fronte a queste spiegazioni, è rimasta passiva; in particolare, non ha chiesto di replicare per contestarle;

che non essendovi motivo di dubitare della correttezza dei calcoli effettuati dal committente, parzialmente verificati da questo tribunale, il ricorso va senz'altro respinto;

che, non avendo la ricorrente desistito dall'impugnativa dopo aver preso conoscenza delle spiegazioni del committente, la tassa di giustizia va posta a suo carico secondo soccombenza;

che le ripetibili vanno invece suddivise in parti uguali fra il committente e la ricorrente, poiché l'impugnativa è stata chiaramente causata dai punteggi arrotondati alla prima cifra dopo la virgola, riportati dalla tabella di valutazione, che il primo ha inviato alla seconda senza le spiegazioni fornite in questa sede.

Per questi motivi,

visti gli art. 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

2.La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico della ricorrente.

                                   3.   Le ripetibili di fr. 1'000.- sono suddivise in parti uguali fra lo Stato e la ricorrente.

                                      4.   Intimazione a:

    ;   ; ,.  

terzi implicati

  1. CO 1 1 patrocinato da: PA 2 2. CO 2 3. CO 3 rappr. da: RA 1    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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