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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.10.2005 52.2005.283

October 20, 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,550 words·~8 min·4

Summary

Tinteggio facciata di uno stabile

Full text

Incarto n. 52.2005.283  

Lugano 20 ottobre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 6 settembre 2005 di

RI 1 patrocinati da: PA 1  

contro  

la decisione 17 agosto 2005 del Consiglio di Stato (n. 3860) che annulla la decisione 14 dicembre 2004 con cui il municipio di CO 2 ha avallato il tinteggio della facciata dello stabile dei ricorrenti situato nella zona del nucleo (part. 258);

viste le risposte:

-      9 settembre 2005 di CO 1;

-    20 settembre 2005 del Consiglio di Stato;

-    23 settembre 2005 del municipio di CO 2;

-    30 settembre 2005 dell'UDC del Dipartimento del territorio;

-    30 settembre 2005 dell'UBC del Dipartimento del territorio;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che i ricorrenti RI 1 sono comproprietari di uno stabile che si affaccia sulla piazza principale del nucleo di B__________, all'intersezione con via M__________ (part. 258);

che il 16 luglio 2001 le precedenti proprietarie dell'edificio avevano chiesto al municipio il permesso di riattarlo; la relazione tecnica accompagnante la domanda di costruzione dichiarava di voler trattare il fronte lago e quello del primo settore verso la contrada riproponendo i decori originali (disegni attorno alle finestre che si possono ancora leggere);

che, dopo aver rimosso l'opposizione del Dipartimento del territorio rielaborando le aperture previste, il 17 dicembre 2001 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta;

che verso la fine dei lavori, il 27 aprile 2004 la progettista arch. C__________ ha chiesto al municipio il permesso di tinteggiare le facciate, sottoponendogli i colori che sarebbero stati impiegati per tinteggiare le facciate e le gelosie delle finestre; alla domanda era allegato un prospetto colorato delle facciate, sul quale non figuravano le decorazioni sovrastanti le finestre;

che, dopo aver interpellato l'arch. G__________, membro della CBN, il 24 maggio 2004 il municipio ha autorizzato il tinteggio secondo i campioni e le modalità presentate;

che, a lavori ultimati, il resistente CO 1, proprietario dello stabile contiguo verso nord (part. 258), si è rivolto al municipio per contestare la scomparsa delle decorazioni;

che dopo aver interpellato il proprio consulente, il 14 dicembre 2004 il municipio ha comunicato al reclamante che il tinteggio era stato eseguito in conformità della licenza rilasciata e che non vedeva la necessità di intraprendere ulteriori procedure;

che contro questa determinazione CO 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendo che fosse annullata, che fosse accertata l'illiceità della distruzione delle decorazioni, che ne fosse ordinato il ripristino e che fosse ordinata l'apertura di un procedimento contravvenzionale per violazione della LE;

che con giudizio 17 agosto 2005 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, annullando la decisione censurata e rinviando gli atti al municipio affinché fissasse ai proprietari un termine per inoltrare una domanda di costruzione a posteriori per l'eliminazione delle decorazioni e statuisse in merito;

che, dopo aver rilevato che il nucleo di B__________ è dichiarato sito pittoresco ai sensi del DLBN, il Governo ha in sostanza ritenuto che la licenza accordata fosse stata rilasciata in violazione della legge, poiché il municipio avrebbe omesso di sottoporre la domanda all'autorità cantonale, raccogliendo in particolare il preavviso della CBN;

che il Consiglio di Stato ha posto a carico dei ricorrenti la tassa di giustizia (fr. 800.-), suddividendo le ripetibili (fr. 1'200.-) in parti uguali fra il comune e gli stessi ricorrenti;

che contro il predetto giudizio RI 1 insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che gli atti siano rinviati al municipio affinché proceda nei suoi incombenti e statuisca nel merito della domanda inoltrata il 27 aprile 2004;

che, dopo aver rilevato che l'impugnativa di CO 1 non è stata interamente accolta, i ricorrenti chiedono inoltre che la tassa di giustizia sia posta per 2/3 a carico di CO 1 e che le ripetibili siano poste unicamente a carico del comune nella misura di fr. 600.-;

che il Consiglio di Stato postula il rigetto dell'impugnativa senza formulare particolari osservazioni;

che il municipio si rimette in sostanza al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo;

che il resistente CO 1 chiede invece che il ricorso sia evaso ai sensi dei considerandi per quanto concerne la domanda di costruzione e che sia invece respinto per quanto concerne spese e ripetibili;

che l'UDC e l'UBC si richiamano in sostanza alle osservazioni presentate in prima istanza;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE; la legittimazione attiva degli insorgenti è certa (art. 43 PAmm); il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm);

che con determinazione 14 dicembre 2004 il municipio di CO 2 ha comunicato a CO 1 di non vedere la necessità di intraprendere ulteriori procedure in relazione al tinteggio delle facciate che era stato eseguito come al permesso accordato;

che CO 1, anziché impugnare il permesso di tinteggiare le facciate eliminando i fregi, accordato dal municipio ai vicini senza offrigli l'opportunità di opporvisi, ha dedotto davanti al Consiglio di Stato la determinazione con cui l'autorità comunale gli comunicava di non volere intraprendere ulteriori procedure;

che il Consiglio di Stato, con il giudizio impugnato, ha annullato tale provvedimento, limitandosi a rilevare nei considerandi che il permesso di tinteggiare le facciate, accordato dal municipio a RI 1, era nullo siccome era stato omesso di raccogliere il preavviso dell'autorità cantonale, in particolare della CBN;

che il Governo ha quindi imposto la ripetizione della procedura di rilascio del permesso;

che i ricorrenti non contestano in sostanza questo provvedimento; aderendo al giudizio governativo nella misura in cui annulla la determinazione 14 dicembre 2004, accettano implicitamente anche le deduzioni sviluppate dal Consiglio di Stato in merito alla nullità dell'autorizzazione per tinteggiare le facciate rilasciata loro dal municipio il 24 maggio 2004;

che il divieto di statuire ultra petita, deducibile dall'art. 35 lett. a PAmm, impedisce a questo tribunale di annullare il giudizio governativo impugnato e rinviare gli atti al Consiglio di Stato affinché, raccolto il preavviso della CBN mancante, si pronunci sulla legittimità materiale della predetta autorizzazione;

che nulla impedisce tuttavia a questo tribunale di accogliere la domanda dei ricorrenti, in pratica condivisa da tutti i comparenti ad eccezione del Consiglio di Stato, di obbligare il municipio, raccolto il preavviso della CBN, a pronunciarsi nuovamente sulla notifica per il tinteggio delle facciate, inoltratagli il 27 aprile 2004 dai ricorrenti, rispettivamente sull'opposizione del vicino;

che, entro questi limiti, nulla osta all'accoglimento del ricorso;

che giusta l'art. 28 PAmm il Consiglio di Stato può applicare alle proprie decisioni, a carico della parte soccombente, una tassa di giustizia variante da 10.- a 10'000.fr.;

che la tassa di giustizia deve rispettare il principio della copertura dei costi e quello di proporzionalità o dell'equivalenza (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 28 PAmm, n. 2);

che in concreto, la tassa di giustizia applicata, anche se insufficiente a coprire i costi, appare palesemente inadeguata per rapporto alla prestazione concretamente fornita con il giudizio impugnato, inutilmente formalistico, oltre che incompleto;

che in tali circostanze si giustificava piuttosto prescindere dal prelievo di una tassa di giustizia;

che non potendo questo tribunale statuire ultra petita, va dunque accolta la richiesta dei ricorrenti di ridurre ad un 1/3 la tassa di giustizia posta a loro carico; va invece respinta la richiesta di porre i rimanenti 2/3 a carico del vicino opponente;

che secondo l'art. 31 PAmm il Consiglio di Stato ed il Tribunale cantonale amministrativo quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte;

che davanti al Consiglio di Stato, RI 1 sono rimasti soccombenti nella misura in cui si sono opposti al ricorso del vicino CO 1, chiedendo il rigetto della domanda di annullamento della decisione 14 dicembre 2004;

che RI 1 sono invece risultati vincenti, anche se il Consiglio di Stato ha omesso di pronunciarsi formalmente al riguardo, nella misura in cui si sono opposti alle richieste del vicino ricorrente, volte ad ottenere l'accertamento dell'illiceità della distruzione delle decorazioni, l'emanazione di un ordine di ripristino e l'apertura di un procedimento contravvenzionale per violazione della LE;

che, valutata la rispettiva soccombenza, le ripetibili fra queste due parti andavano compensate;

che stando così le cose il ricorso va dunque accolto nei limiti dei precedenti considerandi;

che, dato che le controparti si sono sostanzialmente rimesse al giudizio di questo tribunale, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza, i dispositivi 1.2, 2 e 3 della decisione 17 agosto 2005 del Consiglio di Stato (n. 3860) sono annullati e riformati come segue:

1.2.   gli atti sono ritornati al municipio di CO 2 affinché, raccolto il preavviso del Dipartimento del territorio (CBN), statuisca con decisione impugnabile sulla notifica per il tinteggio delle facciate, inoltratagli il 27 aprile 2004 dai ricorrenti, rispettivamente sull'opposizione del vicino;

2.      la tassa di giustizia è a carico dei ricorrenti in solido nella misura di fr. 266.66;

3.      il comune rifonderà a CO 1 fr. 600.- a titolo di ripetibili.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

    ;     ; ; .

terzi implicati

  1. CO 1 1 patrocinato da: PA 2 2. CO 2 2 patrocinato da: PA 3 3. CO 3 4. CO 4 5. CO 5    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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