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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.10.2005 52.2005.282

October 5, 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,865 words·~9 min·4

Summary

Negato licenza in sanatoria per l'innalzamento di un terrapieno

Full text

Incarto n. 52.2005.282  

Lugano 5 ottobre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

  composto dei giudici:

  Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 6 settembre 2005 di

RI 1 RI 2 patrocinati da: PA 1  

contro  

la decisione 17 agosto 2005 del Consiglio di Stato (n. 3873), che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 7 febbraio 2005 con cui il municipio di CO 2 ha negato loro il permesso in sanatoria per opere eseguite in contrasto con le licenze edilizie rilasciate per la costruzione della loro casa d'abitazione (part. 1155 RF);

viste le risposte:

-    13 settembre 2005 del Consiglio di Stato;

-    20 settembre 2005 di CO 1;

-    21 settembre 2005 del municipio di CO 2;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 20 luglio 2000 i ricorrenti RI 2 e RI 1 hanno chiesto al municipio di CO 2 il permesso di costruire una casa d'abitazione unifamiliare in località B__________ di sopra, su un fondo in pendio (part. 1155), di proprietà del resistente ing. CO 1, situato nella zona residenziale R2.

L'edificio, strutturato su due piani fuori terra, avrebbe dovuto essere alto m 7.00 dal terreno sistemato verso valle alla quota di m 344.28 s/m mediante la formazione di un terrapieno. Stando ai piani, ad una distanza di 3.00 m dal piede della facciata est, il terrapieno avrebbe dovuto essere alto almeno m 2.20. Il pianterreno avrebbe dovuto essere posto alla quota di m 345.58 s/m, mentre il filo superiore del cornicione di gronda si sarebbe dovuto trovare alla quota di 351.28 s/m.

Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 5 settembre 2000 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta.

B.     Scostandosi dai piani approvati, RI 2 e RI 1, che avevano nel frattempo acquistato il fondo, hanno innalzato sia il terrapieno antistante la facciata rivolta verso valle, sia la costruzione fuori terra.

L'11 aprile 2001 i ricorrenti hanno chiesto il permesso in sanatoria per le opere realizzate abusivamente. Il progetto annesso alla domanda indicava che il terrapieno sarebbe stato innalzato sino alla quota di m 345.43 s/m e che il cornicione di gronda (filo inferiore) sarebbe stato realizzato alla quota di m 351.65 s/m (filo superiore ca. 351.85).

Alla domanda si è opposto il vicino qui resistente, che ha contestato fra l'altro anche l'altezza dell'edificio.

Il 23 maggio 2001 il municipio ha autorizzato la variante. La licenza non è stata impugnata.

                                  C.   Dopo vicissitudini che non occorre qui riassumere, analogamente sollecitato dal Consiglio di Stato, intervenuto nei suoi confronti in veste di autorità di vigilanza sui comuni, il 18 marzo 2004 il municipio ha chiesto per conto dei ricorrenti il rilascio di un ulteriore permesso in sanatoria per altre difformità, che sarebbero riscontrabili nella costruzione effettivamente realizzata.

Alla domanda erano allegati i prospetti delle facciate est e nord integrati con le sezioni quotate del terreno. Il terrapieno antistante la facciata est, rivolta valle, risultava quotato a m 345.43 s/m. Il terreno sistemato davanti alla facciata nord era invece posto alla quota di m 343.87 s/m, mentre il filo inferiore del cornicione di gronda figurava alla quota di m 351.65. Lo sviluppo verticale della facciata nord, così misurato, era quindi indicato in m 7.78.

L'ing. CO 1 si è opposto anche a questa domanda, contestando nuovamente l'altezza dell'edificio.

Conseguito il benestare dell'autorità cantonale, la domanda è stata completata dai rilievi ufficiali del geometra ufficiale, dai quali risultava che il filo superiore del cornicione di gronda è in realtà posto alla quota di m 352.59 s/m, mentre il terrapieno antistante la facciata est si situa alla quota di m 346.04 s/m (piede della facciata) rispettivamente di m 345.95 s/m (ciglio).

Preso atto di queste risultanze, il 7 febbraio 2005 il municipio ha negato la licenza in sanatoria, accogliendo l'opposizione del vicino e riservandosi l'adozione dei provvedimenti che si impongono nella fattispecie. La decisione si richiamava agli art. 10. 21, 40 e 41 LE.

                                  D.   Con giudizio 17 agosto 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta decisione, respingendo il ricorso contro di essa inoltrato da RI 2 e RI 1.

Illustrata con dovizia di particolari la fattispecie, il Governo ha in sostanza ritenuto che la licenza in sanatoria non potesse essere rilasciata perché l'edificio viola l'altezza massima (m 7.50) prescritta dalle norme di zona.

                                  E.   Contro il predetto giudizio, i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza rifiutata.

Eccepita l'insufficienza degli accertamenti esperiti, i ricorrenti rievocano in dettaglio l'intera fattispecie, rimproverando al municipio di aver cambiato parere circa la conformità dell'opera.

                                  F.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono il municipio e l'opponente, contestando le tesi degli insorgenti con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva degli insorgenti, direttamente e personalmente interessati al rilascio della licenza in sanatoria, è certa (art. 43 PAmm). Il fatto che la domanda di costruzione sia stata presentata per loro conto dal municipio non osta al riconoscimento della qualità per agire in giudizio.

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm). Controversa è unicamente l'altezza dell'opera. I piani della licenza originaria, quelli della licenza in sanatoria rilasciata nel 2001 ed i rilievi del geometra ufficiale consentono di statuire con cognizione di causa sulla fattispecie. Il sopralluogo chiesto dai ricorrenti è dunque del tutto superfluo. Per lo stesso motivo, negandolo, il Consiglio di Stato non ha violato il loro diritto di essere sentiti.

                                   2.   2.1. Notoriamente, la licenza di costruzione è un atto amministrativo col quale l'autorità accerta che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori previsti (art. 1 cpv. 1 RLE; Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 1 LE, n. 627).

Essa presuppone in particolare che l'intervento oggetto della domanda di costruzione sia conforme al diritto edilizio materiale concretamente applicabile.

2.2. Nella zona residenziale estensiva R2 di B__________, che qui interressa, l'altezza massima degli edifici è limitata a m 7.50 (art. 52 cpv. 3 NAPR). Per terreni con forte pendenza (> 40%), può essere concessa a titolo eccezionale una maggior altezza di m 1.00 (art. 11 cpv. 4).

Secondo l'art. 11 cpv. 1 NAPR, che riprende l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza degli edifici è misurata dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto.

La sistemazione di un terreno può essere ottenuta con la formazione di un terrapieno, la cui altezza non è computata su quella dell'edificio sovrastante nella misura in cui non supera il limite di m 1.50 ad una distanza di m 3.00 dal piede della facciata (art. 41 LE).

Il diritto cantonale non vieta la formazione di terrapieni di altezza superiore a m 1.50. Gli art. 40 e 41 LE stabiliscono soltanto dei criteri di misurazione, che impongono fra l'altro di computare l'altezza eccedente su quella fuori terra dell'edificio a monte.

Il diritto comunale di B__________, invece, limita l'altezza dei terrapieni a m 1.50. T__________ sino a m 2.50 possono essere autorizzati soltanto in via di deroga. In tal caso, l'altezza eccedente il limite di m 1.50 è comunque computata su quella del fabbricato sovrastante (art. 30 cpv. 5 NAPR).

                                   3.   Nel caso concreto, il terreno dei ricorrenti non presenta una pendenza superiore al 40%. Nell'area occupata dalla casa, la pendenza massima è infatti del 34.78% (cfr. sezione B–B' del geometra ufficiale). L'altezza massima ammessa è quindi di m 7.50 (art. 52 cpv. 3 NAPR). L'abbuono di m 1.00, previsto dall'art. 11 cpv. 4 NAPR, non entra in considerazione.

Ai fini del giudizio, va anzitutto rilevato che già la licenza del 5 settembre 2000 è stata rilasciata in contrasto con gli art. 52 cpv. 3 e 30 cpv. 5 NAPR in combinazione con gli art. 40 e 41 LE.

All'altezza fuori terra dell'edificio verso est, indicata dai piani approvati (m 7.00), andava infatti aggiunta l'altezza del terrapieno, nella misura (+ m 0.70) in cui superava il limite di m 1.50 ad una distanza di 3.00 m dal piede della facciata. Già la prima licenza avallava quindi un sorpasso di almeno m 0.20 dell'altezza massima consentita. Il sorpasso sarebbe molto verosimilmente risultato ancor più rilevante qualora si fosse tenuto conto della sezione B–B' del terreno, allegata al progetto.

Il sorpasso del limite di altezza è comunque ben più consistente.

In primo luogo, perché i ricorrenti hanno realizzato il pianterreno ad una quota non inferiore a quella di m 346.04 s/m, rilevata dal geometra per il terreno esterno, situato più o meno allo stesso livello, invece che a quella di m 345.58 s/m, prevista dal progetto inizialmente approvato (+ m 0.46).

In secondo luogo, perché anche le facciate sono state abusivamente innalzate. Scostandosi dal progetto approvato, i ricorrenti non hanno infatti realizzato il filo superiore del cornicione di gronda alla quota di m 351.28 s/m, inizialmente prevista, ovvero ad una quota di m 5.70 superiore a quella del pianterreno (m 345.58 s/m), bensì alla quota di m 352.59 s/m, rilevata dal geometra, ossia ad una quota di m 6.55 più alta di quella del terreno sistemato (m 346.04 s/m), che, come detto, corrisponde più o meno a quella del pianterreno. Ai sorpassi di altezza già rilevati (+ m 0.20 e + m 0.46) hanno quindi aggiunto un ulteriore sorpasso di un'ottantina di centimetri.

Stando così le cose, appare più che evidente che la licenza in sanatoria non può comunque essere accordata.

A questa conclusione si giungerebbe peraltro prendendo in considerazione anche soltanto l'altezza di m 7.78 dal terreno sistemato, indicata dai piani qui in discussione per la facciata nord; misura che i ricorrenti non contestano.

Prive di qualsiasi rilevanza sono le diffuse argomentazioni sviluppate dai ricorrenti con riferimento all'atteggiamento assunto dal municipio nei loro confronti. Decisivo è unicamente il fatto che l'edificio effettivamente realizzato supera di oltre un metro l'altezza massima (m 7.50), prescritta dall'art. 52 cpv. 3 NAPR.

Nulla possono d'altro canto dedurre gli insorgenti dalla verifica dei tracciamenti operata dall'autorità all'inizio dei lavori. L'ufficio tecnico si è infatti limitato a controllare l'ubicazione dell'edificio per rapporto ai confini. Non ha verificato anche le quote e le altimetrie.

Nemmeno la licenza edilizia in sanatoria concessa dal municipio l'11 aprile 2001 giova alla causa dei ricorrenti. Basti al riguardo considerare che le quote ivi indicate non corrispondono a quelle effettive, rilevate dal geometra nel 2004 (PT: quota indicata m 345.43 s/m, quota effettiva: > 346.04 s/m; gronda: quota indicata del filo inferiore 351.65 s/m; quota effettiva del filo superiore 352.59).

                                   4.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi senz'altro respinto.

La tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa, è posta a carico dei ricorrenti.

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 40, 41 LE; 11, 30, 52 NAPR di B__________; 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico dei ricorrenti in solido.

                                        3.   Intimazione a:

        ; ; ; ; .

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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