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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 11.11.2005 52.2005.281

November 11, 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,238 words·~6 min·4

Summary

Costruzione di una cabina di trasformazione dell'energia elettrica e di un accesso stradale

Full text

Incarto n. 52.2005.281  

Lugano 11 novembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 5 settembre 2005 di

RI 1 RI 2 tutte patrocinate da: PA 1  

contro  

la decisione 17 agosto 2005 del Consiglio di Stato (n. 3858) che annulla la licenza edilizia 3 maggio 2005 rilasciata dal municipio di Brissago alle insorgenti per la costruzione di una cabina di trasformazione dell'energia elettrica e di un accesso stradale in località V__________ (part. 2250 e 3187);

viste le risposte:

-    13 settembre 2005 del Consiglio di Stato;

-    21 settembre 2005 del municipio di Brissago;

-    21 settembre 2005 di CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 6 dicembre 2005 la RI 2 e la baronessa RI 1, qui ricorrenti, hanno chiesto al municipio di Brissago il permesso di costruire una cabina di trasformazione dell'energia elettrica ed un accesso stradale in località __________, su un terreno (part. 2250) situato a valle della strada comunale che sale da Brissago verso la frazione di P__________.

La cabina, larga m 2.65, lunga m 3.25 ed alta m 2.58, verrebbe a sorgere a ridosso del muro che sorregge la strada comunale, ad una distanza di circa m 3.50 dall'argine di un torrente.

L'accesso sarebbe invece costituito da una rampa larga almeno 3 m, che, partendo dal fondo della ricorrente RI 1, scavalcherebbe il torrente con un ponte per immettersi con un'ampia curva sulla sovrastante strada comunale.

Alla domanda si sono opposti CO 1, proprietari di un fondo situato nelle immediate vicinanze, che hanno contestato l'intervento da numerosi punti di vista.

Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 3 maggio 2005 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione dei vicini.

                                  B.   Con giudizio 17 agosto 2005 il Consiglio di Stato ha annullato la licenza, accogliendo l'impugnativa contro di essa inoltrata dagli opponenti.

Respinte le eccezioni sollevate dai ricorrenti con riferimento alla modinatura delle opere, all'indispensabilità della strada d'accesso ed alla distanza delle spalle del ponte dal corso d'acqua, il Governo ha ritenuto che la cabina di trasformazione disattendesse questo parametro edilizio.

                                  C.   Contro il predetto giudizio governativo, le soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della licenza accordata loro dal municipio.

Secondo le ricorrenti, la cabina di trasformazione non sarebbe un edificio, ma un impianto. Non sarebbe quindi tenuta a rispettare la distanza minima di 6 m dai corsi d'acqua prescritta dall'art. 7 NAPR. La licenza edilizia relativa alla strada andrebbe invece confermata siccome conforme al diritto.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula particolari osservazioni, mentre il municipio si rimette al giudizio di questo tribunale.

I vicini resistenti sollecitano invece la conferma del giudizio impugnato, contestando in dettaglio le tesi delle ricorrenti.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva delle ricorrenti, beneficiarie della licenza annullata, è certa (art. 43 PAmm).

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm). I piani allegati alla domanda di costruzione e le fotografie prodotte dalle ricorrenti permettono di prescindere dall'esperimento di un sopralluogo.

                                   2.   Distanza della cabina di trasformazione dal corso d'acqua

2.1. Giusta l’art. 7 NAPR di Brissago, dove non sia diversamente stabilito le distanze minime dei nuovi edifici dal filo esterno degli argini, rispettivamente dai confini demaniali è di 6.00 m.

Le distanze dai corsi d'acqua sono dettate soprattutto da esigenze di sicurezza. Esse servono ad assicurare l'indisturbato deflusso dell'acqua ed a proteggere le costruzioni da danni causati da straripamenti.

Con il termine edificio si intende generalmente un'opera edilizia che definisce uno spazio chiuso, destinato a riparare persone e cose dagli influssi atmosferici.

2.2. In concreto, la controversa cabina di trasformazione è un edificio. Essa si configura infatti come un manufatto, formato da tre pareti e da una porta a due ante, destinato a riparare un impianto di trasformazione dell'energia elettrica.

A torto i ricorrenti sostengono che si tratti di un impianto e non di un edificio. La cabina è un'opera in muratura che presenta le caratteristiche di un edificio tanto dal profilo strutturale, quanto dal profilo funzionale. Nulla permette in effetti di distinguerla da una costruzione del genio civile, volta a definire uno spazio chiuso, da utilizzare per proteggere persone o cose dalle intemperie. Il fatto che ospiti apparecchi per la trasformazione dell'energia elettrica non permette di qualificarla come un impianto. Le sue ridotte dimensioni sono da questo profilo del tutto irrilevanti.

Non occorre quindi esaminare se la distanza dai corsi d'acqua fissata dall’art. 7 NAPR non si applichi agli impianti.

Ferma questa premessa, la costruzione della cabina non può essere autorizzata perché l'opera, prevista a circa m 3.50 dall'alveo del vicino torrente, non rispetta la distanza minima (m 6.00), prescritta dall'art. 7 NAPR verso i corsi d'acqua.

Poco importa che non sia minimamente atta ad intralciare il libero deflusso dell'acqua e che la sua sicurezza sia praticamente garantita dal muro di sostegno della strada sovrastante. L'applicazione delle norme sulle distanze non può essere fatta dipendere dal pregiudizio concretamente arrecato dall'opera edilizia ai beni giuridici tutelati da tali normative.

Il giudizio impugnato regge dunque alla critica nella misura in cui annulla la licenza edilizia per la cabina di trasformazione.

                                   3.   Strada d'accesso

Nel giudizio impugnato, il Consiglio di Stato ha rilevato che la strada d'accesso al fondo della ricorrente RI 1 è sostanzialmente conforme al diritto.

La deduzione merita di essere confermata. Il ponte che scavalca il corso d'acqua non soggiace evidentemente all'art. 7 NAPR. Lo esclude la sua stessa funzione. Al riguardo è sufficiente che le sue strutture, in particolare quelle di sostegno, siano dimensionate in modo da assicurare il deflusso dell'acqua anche nei momenti di maggior portata. Requisito, questo, che l'Ufficio corsi d'acqua del Dipartimento del territorio ha ritenuto soddisfatto.

A torto, il Consiglio di Stato ha dunque annullato la licenza in quanto riferita a quest'opera. Il fatto che essa non serva ad altro scopo all'infuori di quello di raggiungere il fondo e la cabina di trasformazione non permette di giungere a diversa conclusione. Né giova ai resistenti argomentare che l'opera non serve alla cabina, ma agli edifici che potrebbero essere costruiti sul fondo della ricorrente RI 1. La legittimità dell'opera non può essere fatta dipendere dalle future, eventuali utilizzazioni.

                                   4.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto, annullando il giudizio governativo impugnato e ripristinando la licenza rilasciata dal municipio alle ricorrenti nella misura in cui è riferita alla strada d'accesso.

La tassa di giustizia è suddivisa in parti uguali fra le ricorrenti ed i resistenti. Le ripetibili si ritengono compensate.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 7 NAPR di Brissago; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.           la decisione 17 agosto 2005 del Consiglio di Stato (n. 3858) è annullata.

1.2.           la licenza edilizia 3 maggio 2005 rilasciata dal municipio di Brissago alle ricorrenti è confermata limitatamente alla strada d'accesso alla part. 2250.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è suddivisa in parti uguali fra le ricorrenti (fr. 500.-) ed i resistenti (fr. 500.-).

                                        3.   Intimazione a:

          ;   ; ; .

terzi implicati

  1. CO 1 1 patrocinata da: PA 2 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2005.281 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 11.11.2005 52.2005.281 — Swissrulings