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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 07.10.2005 52.2005.278

October 7, 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,804 words·~9 min·4

Summary

Trasformazione stabile industriale in stabile d'appartamenti

Full text

Incarto n. 52.2005.278  

Lugano 7 ottobre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 2 settembre 2005 della

RI 1 patrocinata da: PA 1  

contro  

la decisione 17 agosto 2005 del Consiglio di Stato (n. 3877) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 9 marzo 2005 del municipio di CO 1 che le nega la licenza edilizia per trasformare uno stabile industriale in uno stabile d'appartamenti (part. 271);

viste le risposte:

-    16 settembre 2005 del Consiglio di Stato;

-    20 settembre 2005 del municipio di CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   La ricorrente RI 1 è proprietaria di uno stabile industriale in disuso da alcuni anni, situato all'estremità nord del nucleo di M__________ (part. 271), zona soggetta a piano particolareggiato (PP). L'immobile, strutturato su tre piani ha una pianta a forma di L. I lati interni delle due ali sono lunghi 50, rispettivamente 40 m e fanno da cornice ad un ampio cortile, adibito in buona parte a verde. L'ala più corta (sud) è larga circa 7 m, mentre quella adiacente (est) si allarga dagli 8 m dell'estremità nord ai 15 m, riscontrabili all'intersezione fra le due ali, ove sono anche situate le rampe dell'unica scala d'accesso ai piani.

Il 23 agosto 2004 la RI 1 ha chiesto al municipio il permesso di trasformare l'edificio in uno stabile di 19 appartamenti, 6 dei quali del tipo loft e 7 del tipo duplex. Al fine di evitare di sprecare spazio abitabile per realizzare ulteriori accessi, l'istante ha previsto di realizzare più o meno al centro delle due facciate che delimitano il cortile, due torri vetrate di base m 4.30 x 4.25, contenenti l'ascensore e le scale, direttamente accessibili dall'autorimessa prevista nel sottosuolo.

Nel corso dell'esame della domanda, sono state modificate le dimensioni di questi corpi, rendendoli più lunghi (ca. 9 m) e stretti (ca. m 2.50).

                                  B.   Nonostante il parere negativo dell'Ufficio dei beni culturali, il dipartimento del territorio ha preavvisato favorevolmente la domanda.

Il 9 marzo 2005 il municipio l'ha invece respinta. Disattendendo il preavviso favorevole della commissione edilizia, l'autorità comunale ha in sostanza ritenuto che le torri vetrate contenenti l'ascensore e le scale non rispettassero le prescrizioni del PP del nucleo.

                                  C.   Con giudizio 17 agosto 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla RI 1.

Il Governo ha in sostanza ritenuto che il municipio, negando che i controversi manufatti rispettassero i principi d'intervento sanciti dagli art. 7 e 9 delle norme di attuazione del piano particolareggiato del nucleo (NAPPN), non avesse abusato del margine d'apprezzamento riservatogli da tali norme.

La scala esterna recentemente autorizzata davanti all'abitazione del vicesindaco, situata nelle immediate vicinanze, non costituirebbe d'altro canto un precedente invocabile per parità di trattamento.

                                  D.   Contro il predetto giudizio, la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza rifiutata.

L'insorgente minimizza le dimensioni dei manufatti in contestazione, sottolineando le difficoltà oggettive che occorrerebbe superare per creare delle nuove scale all'interno del fabbricato esistente. Ribadisce inoltre l'eccezione di disparità di trattamento sollevata senza successo in prima istanza, con riferimento al corpo scale recentemente autorizzato nelle vicinanze.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni ed il municipio, che contesta succintamente le tesi dell'insorgente.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente, istante in licenza, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm) è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm). I piani e le fotografie allegate alla domanda di costruzione, nonché la conoscenza diretta che questo tribunale ha dei luoghi e dell'oggetto della contestazione permettono di escludere che l'esperimento di un sopralluogo possa procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

                                   2.   Controversa è unicamente l'applicazione del diritto comunale, in particolare delle NAPPN. La valutazione estetica della CBN, fondata sul DLBN, è fuori discussione ed ininfluente ai fini del presente giudizio.

3.31. Giusta l'art. 5 NAPPN, disciplinante l'attività edilizia nel nucleo di Melano, tutti gli interventi devono rispettare il principio del risanamento e del ripristino conservativo, devono cioè essere tali da conservare le caratteristiche tipologiche e formali degli edifici, degli arredi e degli spazi urbani, promuovendone i valori specifici e migliorando la qualità dell'abitazione. A questa norma, di carattere programmatico, fanno seguito gli art. da 6 ad 8, che regolano le possibilità d'intervento sulle tre categorie, nelle quali sono suddivisi gli edifici del nucleo a dipendenza del loro pregio.

Per gli edifici della categoria di maggior pregio è ammesso soltanto il restauro integrale. La distruzione e la manomissione di questi edifici è vietata. Gli edifici della categoria intermedia possono invece essere oggetto di interventi di risanamento conservativo. Gli edifici della categoria di minor valore possono infine essere ristrutturati.

Gli interventi di risanamento conservativo, sono definiti dall'art. 7 NAPPN, che impone di conservare e ripristinare le caratteristiche tipologiche e architettoniche degli edifici, migliorandone le caratteristiche di abitabilità e di sicurezza, (...) nel rispetto delle volumetrie esistenti. Devono essere salvaguardate e ripristinate quelle parti e quelle configurazioni spaziali dell'edificio che concorrono a delimitare e a caratterizzare gli spazi urbani del nucleo  o che costituiscono testimonianza del modo tradizionale di operare nell'arte edile.

I materiali, le tecnologie e le forme espressive impiegate nei lavori di risanamento devono corrispondere a quelli tradizionali.

È ammesso l'impiego di materiali, tecnologie e forme espressive contemporanee per i contenuti tecnici recenti ed in quanto connessi ai cambiamenti del modo di vita.

L'art. 9 cpv. 1 NAPPN ammette l'ampliamento di edifici esistenti. Esso impone tuttavia che abbia luogo nel rispetto delle normative della categoria alla quale appartiene l'edificio.

Gli ampliamenti, precisa la norma, sono sempre intesi come aggiunte di debole importanza volumetrica, il cui scopo deve essere l'alloggiamento dei vani tecnici o di servizio non presenti nell'edificio tradizionale. L'ampliamento inteso come aumento della ricettività dell'edificio mediante la creazione di locali principali non è ammesso.

I caratteri spaziali, volumetrici ed espressivi degli ampliamenti devono essere subordinati a quelli degli edifici a cui si aggiungono. È ammesso l'impiego di materiali, tecnologie e forme espressive contemporanee.

Le norme succitate riservano al municipio un vasto margine discrezionale e contengono concetti giuridici indeterminati. Esse appartengono inoltre al diritto comunale autonomo. Il Consiglio di Stato, che di per sé può rivedere liberamente l'apprezzamento (art. 56 PAmm), deve quindi limitarsi a verificare che il municipio non sia incorso in una violazione del diritto segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 61 PAmm). Non può sostituire il suo apprezzamento a quello del municipio o scostarsi dall'interpretazione data alla norma applicata , ma deve limitarsi a verificare che la decisione non sia insostenibile, in quanto fondata su considerazioni estranee alla materia, sprovvista di valide ragioni o altrimenti lesiva dei diritti costituzionali. Ove non sussista una simile violazione del diritto, non può annullare una decisione del municipio senza esporsi al rimprovero di essersi arrogato un potere di cognizione che contraddice il principio dell'autonomia comunale. Irrilevante, al riguardo, è il fatto che l'interpretazione data al concetto giuridico indeterminato appaia altrettanto sostenibile di quella attribuitagli dall'autorità comunale o che l'apprezzamento esercitato dal Consiglio di Stato conduca a conclusioni altrettanto sostenibili o addirittura preferibili (DTF 96 I 369 seg, consid. 4; STA 17.1.2000 in re B.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 56 PAmm, n. 3.).

3.2. Nell'evenienza concreta, il municipio ha ritenuto che i due nuovi corpi scale in vetro, previsti nel cortile dello stabilimento in disuso, al centro delle facciate che lo delimitano verso sud e verso est, non rispettassero il principio del risanamento conservativo e si ponessero in contrasto con l'art. 9 NAPPN. In particolare, ha negato che questi manufatti rientrassero negli ampliamenti di debole importanza volumetrica per l'alloggiamento dei vani tecnici o di servizio. Il Consiglio di Stato, con il giudizio impugnato, ha escluso che questa valutazione integrasse gli estremi della violazione del diritto sotto il profilo dell'abuso di potere.

La valutazione regge alla critica dell'insorgente.

La facciata maggior dei corpi scala ha in effetti una superficie di circa 100 mq (m 9 x 11). Essa rappresenta un ingombro più che apprezzabile, poiché occulta alla vista una porzione consistente, variante tra il 20 ed il 25%, della facciata retrostante dell'ala adiacente a quella su cui si innesta. Considerato l'impatto che ne risulta, non si può dunque di certo rimproverare al municipio di aver abusato del potere d'apprezzamento che l'art. 9 NAPPN gli riserva per aver escluso che gli ampliamenti previsti fossero di debole importanza volumetrica. La valutazione, fondata su criteri oggettivi, è più che sostenibile.

Invano si diffonde l'insorgente in minuziosi calcoli per dimostrare che l'ampliamento, dal profilo degli ingombri aggiunti, non supera il 5% della volumetria dello stabilimento da ristrutturare. Considerate le finalità perseguite dagli art. 7 e 9 NAPPN, non appare per nulla fuori luogo valutare l'importanza delle volumetrie aggiunte anche dal profilo della loro percettibilità e dell'impatto visivo prodotto sulle preesistenze. Non per nulla l'art. 9 NAPPN esige che i caratteri spaziali, volumetrici ed espressivi degli ampliamenti devono essere subordinati a quelli dell'edificio al quale si aggiungono. Condizione, questa, che non appare affatto fuori luogo considerare insoddisfatta. I corpi scale in discussione appaiono in effetti importanti non soltanto dal profilo volumetrico, ma anche dal profilo dell'espressione architettonica e dei materiali, che, esaltando il contrasto con le preesistenze e richiamando l'attenzione di qualsiasi osservatore, escludono che vi si possa ravvisare il rapporto di subordinazione, richiesto dalla norma quale presupposto dell'autorizzazione. A maggior ragione si giustifica questa conclusione in un contesto sensibile e qualificato come quello rappresentato dallo spazio compreso tra le due facciate interne dello stabilimento, che caratterizzano in modo marcato quel particolare comparto del nucleo.

                                   4.   Altrettanto infondate sono le contestazioni che l'insorgente solleva con riferimento al permesso recentemente accordato dal municipio per la realizzazione di un corpo scale su una casa d'abitazione situata nelle vicinanze. Le due fattispecie non sono paragonabili e anche se lo fossero, il precedente non potrebbe essere considerato espressione di una prassi che può essere invocata con successo per motivi di parità di trattamento.

                                   5.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto, confermando la decisione del Consiglio di Stato siccome immune da violazioni del diritto.

La tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa ed ai valori in gioco (> 6 mio), è posta a carico della ricorrente.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 5, 7, 9 NAPPN di M__________; 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 3'000.- è a carico della ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

    ; ; ; .

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario