Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 11.07.2005 52.2005.228

July 11, 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·859 words·~4 min·4

Summary

irricevibilità di un'istanza di revisione contro una sentenza del Tribunale cantonale amministrativo in materia di revoca di un permesso di dimora

Full text

Incarto n. 52.2005.228  

Lugano 11 luglio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sull'istanza di revisione 1° luglio 2005 di

RI 1 patrocinata dalla PA 1  

contro  

la sentenza 15 giugno 2005 con cui il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il ricorso 26 aprile 2005 inoltrato dall'istante avverso la decisione 5 aprile 2005 del Consiglio di Stato che conferma la revoca del suo permesso di dimora pronunciata il 28 febbraio 2005 dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni;

richiamato l'art. 48 PAmm;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

che la cittadina serbomontenegrina RI 1 (1968) si è sposata il 15 aprile 2002 nel proprio paese d'origine con il cittadino elvetico M__________;

che il 7 agosto 2002, ella è entrata in Svizzera per vivere insieme al marito, ottenendo per questo motivo un permesso di dimora annuale, con prossima scadenza fissata per il 6 agosto 2005;

che con risoluzione 28 febbraio 2005 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha deciso di revocare il permesso di dimora a RI 1 in quanto dal mese di settembre 2003 ella non viveva più insieme al marito, ritenendo pertanto che invocasse il suo matrimonio in maniera manifestamente abusiva per continuare a soggiornare nel nostro paese;

che la predetta decisione è stata confermata sia dal Consiglio di Stato il 5 aprile 2005 sia dal Tribunale cantonale amministrativo il 15 giugno 2005;

che con istanza di revisione 1° luglio 2005, RI 1 chiede al tribunale di rivedere il predetto giudizio, sostenendo di essere ritornata a vivere insieme al marito a partire dal 1°giugno 2005;

che a comprova di tale fatto ella produce il contratto di locazione sottoscritto insieme al marito, non datato, per un appartamento di 3 locali a partire dal 1° giugno 2005;

che l'istante rileva di avere notificato tale documento a questo tribunale già il 15 giugno 2005, il quale non ha potuto prenderlo in considerazione in quanto ricevuto proprio il giorno dell'intimazione della sentenza;

che l'istanza non è stata intimata alla controparte;

considerato,                   in diritto

che giusta l’art. 48 PAmm l’autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che la norma è applicabile anche alle istanze di revisione (RDAT 1983 n. 32; Marco Borghi/ Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 48);

che giusta l'art. 35 lett. d PAmm è dato il rimedio della revisione se l'istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente;

che nuovi, ai sensi dell'art. 35 lett. d PAmm, sono soltanto quei fatti che già si erano verificati al momento in cui potevano ancora essere allegati nella procedura precedente, ma che non sono stati addotti perché la parte interessata, pur facendo uso della necessaria diligenza, non ne era a conoscenza o non aveva motivo di farli valere (cfr. Marco Borghi/ Guido Corti, op. cit., ad art. 35 n. 2);

che giusta l'art. 36 PAmm, la domanda deve essere proposta all'autorità che ha giudicato in ultima istanza entro 15 giorni dalla scoperta del motivo di revisione di cui all'art. 35 lett. d PAmm;

che la revisione è un mezzo di impugnazione straordinario, in principio non sospensivo (art. 38 PAmm);

che la revisione non è data quando il difetto lamentato può essere censurato impugnando la decisione attraverso la via ordinaria di ricorso (RDAT II-1995, n. 17);

che in concreto la sentenza 15 giugno 2005 di questo tribunale è tuttora impugnabile mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale e di conseguenza l'istanza di revisione si rivela, già per questo motivo, inammissibile poiché prematura;

che l'istanza è in ogni caso irricevibile, perché il motivo di revisione invocato dall'interessata non è dato nel caso di specie;

che ella sostiene di essere tornata a vivere con il marito a partire dall'inizio di giugno 2005: a comprova di tale fatto, produce un contratto di locazione sottoscritto dai coniugi, ancorché non datato, per un appartamento di 3 locali con effetto dal 1° giugno 2005;

che secondo le dichiarazioni dell'istante, l'asserita riconciliazione si sarebbe quindi verificata ben due settimane prima dell'emanazione della sentenza di questo tribunale (cfr. istanza, pag. 4 in fondo);

che, oltretutto, è perlomeno dubbio che, se versato tempestivamente agli atti, il contratto di locazione in parola avrebbe potuto rappresentare un elemento suscettibile di influire sull'esito della causa;

che, di conseguenza, l'istante non è venuta a conoscenza di fatti nuovi e rilevanti dopo la decisione, né ha scoperto prove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente;

che in esito alle considerazioni che precedono, l'istanza di revisione va dichiarata irricevibile e non merita ulteriore disamina;

che la tassa di giudizio segue la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 28, 35, 38, 48 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   L'istanza è irricevibile.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 500.– è a carico dell'istante.

                                      3.   Intimazione a:

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2005.228 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 11.07.2005 52.2005.228 — Swissrulings