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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 23.08.2005 52.2005.225

August 23, 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,363 words·~7 min·3

Summary

autorizzazione per il taglio di un cipresso protetto

Full text

Incarto n. 52.2005.225  

Lugano 23 agosto 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 24 giugno 2005 del

RI 1  

contro  

la decisione 8 giugno 2005 del Consiglio di Stato (n. 2766), che riforma la decisione 13 aprile 2005 con cui il municipio di RI 1 ha autorizzato il taglio di un cipresso protetto alla condizione di sostituirlo con un cedro dell'A__________;

vista le risposte:

-      5 luglio 2005 del municipio di RI 1;

-    12 luglio 2005 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   I resistenti dr. CO 1 e la comunione ereditaria fu ing. CO 2 sono proprietari di un bel palazzo nel quartiere __________ di L__________ (part. n. 173). Nell'angolo nordest del giardino annesso v'è un vecchio cipresso alto una ventina di metri, censito come albero protetto.

Il 14 febbraio 2005 i resistenti hanno chiesto al municipio il permesso di tagliarlo siccome parzialmente rinsecchito.

Il 19 aprile 2005 il municipio ha autorizzato il taglio alla condizione che fosse messo a dimora quale pianta sostitutiva un cedro atlantica glauca alto almeno 6 m.

Contro questa decisione qui i resistenti sono insorti davanti al Consiglio di Stato, contestando l'obbligo di sostituire il cipresso tagliato.

                                  B.   In parziale accoglimento del ricorso, con giudizio 8 giugno 2005 il Consiglio di Stato ha riformato il provvedimento, imponendo di sostituire il cipresso con un altro cipresso alto almeno 3 m.

Confermato l'obbligo di sostituzione, il Governo ha in sostanza ritenuto ingiustificato il cambiamento di specie. Eccessiva, dal profilo dei costi, sarebbe pure l'altezza minima.

                                  C.   Contro il predetto giudizio il comune si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della decisione municipale riformata.

L'insorgente rimprovera in sostanza al Consiglio di Stato di aver violato l'autonomia comunale.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, ed i resistenti L__________, che contestano succintamente le tesi dell'autorità comunale.

Considerato,                  in diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 LE e 208 LOC. La legittimazione attiva dell'insorgente è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 29 cpv. 4 RE di L__________, l'autorizzazione di taglio di alberi protetti deve essere, di regola, condizionata all'obbligo di piantagione sostitutiva con facoltà del municipio di fissare il numero, il tipo e la grandezza dei nuovi alberi.

La norma, appartenente al diritto comunale autonomo, conferisce al municipio un ampio margine d'apprezzamento in ordine alla definizione del numero, del tipo e della grandezza degli alberi sostitutivi. Il Consiglio di Stato deve rispettare il margine d'autonomia che la norma riserva al municipio. Pur disponendo di potere di cognizione pieno (art. 56 PAmm), non può sostituire il suo apprezzamento a quello dell'autorità comunale, ma deve limitarsi a verificare che sia stato esercitato correttamente. Censurabili, da questo profilo, sono unicamente le decisioni che violano il diritto in quanto prive di ragioni oggettive, fondate su considerazioni estranee alla materia od altrimenti lesive dei principi fondamentali del diritto (RDAT I–1996 n. 14 consid. 2; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 56 PAmm, n. 3).

2.2. Decidere secondo apprezzamento significa scegliere tra più soluzioni possibili nel quadro prestabilito dalla legge quella che maggiormente si adatta al caso concreto, tenendo conto di tutte le circostanze e ponderando correttamente tutti gli interessi in gioco. Non significa decidere come pare e piace (DTF 98 Ia 460 consid. 3; Max Imboden/René Rhinow, Schweizerische Verwal-tungsrechtsprechung, V. ed., n. 67 B I seg.; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, II. ed., n. 380 seg.).

Quando l'applicazione di una norma implica esercizio del potere di apprezzamento, le esigenze di motivazione delle decisioni aumentano. Tanto più esse diventano rigorose, quanto maggiore è l'apprezzamento riservato all'autorità e quanto più numerose sono le premesse fattuali su cui tale apprezzamento si fonda (DTF 104 Ia 201 consid. 5g e rimandi).

                                   3.   Controverse, in concreto, sono la specie e le dimensioni della pianta, che il municipio ha imposto ai resistenti di mettere a dimora al posto del cipresso da tagliare siccome parzialmente rinsecchito. Non avendo impugnato il giudizio in esame, i resistenti non possono rimettere in discussione l'obbligo di sostituzione.

3.1. Per quanto riguarda il cambiamento di specie, da cipresso a cedro dell'Atlante, imposto dal municipio, occorre anzitutto rilevare che tra un cipresso, verosimilmente del tipo arizonica, ed un cedro del tipo atlantica glauca, intercorrono sostanziali differenze. Il cupressus arizonica è un albero che raggiunge i 20 m d'altezza, con chioma densa, strettamente piramidale, quindi gradualmente espansa e disordinata. Il cedrus atlantica è invece un albero alto fino a 45 m, con una chioma sempre eretta, rada e piramidale che si espande con l'età. (cfr. Enrico Banfi/Francesca Consolino, Alberi, ed. DeAgostini  1998, 62 e 108). L'ingombro verticale ed orizzontale di un cedro è di gran lunga superiore a quello di un cipresso. Considerati gli oneri che la presenza di un albero protetto comporta dal profilo delle possibilità edificatorie di un fondo, la sostituzione di un cipresso con un cedro andava pertanto giustificata con ragioni oggettive di particolare rilievo, atte a legittimare il sacrificio imposto ai resistenti.

Con la decisione impugnata, il municipio si è limitato ad imporre il cambiamento di specie senza fornire alcuna spiegazione. In questa sede, dopo aver sottolineato che il cipresso è doppio, l'autorità comunale sostiene di aver voluto evitare che i fattori che hanno determinato il deperimento del cipresso influissero negativamente anche sul nuovo cipresso. Tale motivazione è tuttavia del tutto insufficiente per giustificare la scelta adottata. Anzitutto, perché non è dimostrato che l'attuale cipresso non sia rinsecchito semplicemente per l'età. In secondo luogo, perché non è nemmeno provato che il cedro sia più resistente del cipresso ad eventuali fattori esterni. Da ultimo, perché un cedro dell'A__________ è di gran lunga più voluminoso anche di un cipresso che si biforca poco sopra il livello del terreno.

Rilevando che il municipio non aveva giustificato in modo adeguato la decisione di imporre la sostituzione del cipresso con un cedro, il Consiglio di Stato non ha dunque violato l'autonomia comunale. Non si è in particolare arrogato un potere di cognizione che non gli compete.

3.2. Diversa è invece la conclusione per quel che concerne la riduzione dell'altezza da 6a3m del cipresso sostitutivo. L'altezza fissata dal municipio risponde chiaramente all'esigenza di non lasciare troppo a lungo vuoto lo spazio attualmente occupato dal cipresso. Da questo profilo, la misura procede da un esercizio sostanzialmente corretto del potere d'apprezzamento che l'art. 29 cpv. 4 RE riserva all'autorità comunale. È certo che la messa a dimora di un albero di minori dimensioni è meno onerosa. Questa considerazione, tenuto conto della prevedibile differenza di costo tra le due misure, valutabile, secondo l'esperienza di questo tribunale in un paio di migliaia di franchi, non permette tuttavia ancora di ritenere la misura scelta del municipio insostenibile, in quanto lesiva del principio di proporzionalità.

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto, riformando di conseguenza il giudizio impugnato, che va precisato nel senso che il cipresso sostitutivo deve essere della specie di quello esistente.

La tassa di giustizia è a carico dei resistenti proporzionalmente al grado di soccombenza, ritenuto che il comune ne va esente siccome non è insorto a difesa di suoi interessi particolari. Le ripetibili sono invece a carico del comune nella misura in cui è soccombente.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 208 LOC; 29 RE di L__________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza, la decisione 8 giugno 2005 del Consiglio di Stato (n. 2766) è riformata nel senso che il cipresso sostitutivo, dello stesso genere di quello da abbattere, deve essere alto almeno 6 m.

2.La tassa di giustizia è a carico dei resistenti in solido nella misura di fr. 400.-.

                                   3.   Il comune di RI 1 rifonderà ai resistenti fr. 400.- a titolo di ripetibili.

                                      4.   Intimazione a:

  ,   .

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2 1, 2 patrocinati da: PA 1 3. CO 3    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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