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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.02.2005 52.2005.20

February 18, 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,745 words·~9 min·3

Summary

irricevibilità di un ricorso in materia di ricongiungimento familiare inoltrato da una cittadina dominicana maggiorenne e coniugata per vivere presso la madre in Svizzera

Full text

Incarto n. 52.2005.20  

Lugano 18 febbraio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 17 gennaio 2005 di

RI 1 rappr. dal RA 1  

contro  

la risoluzione 14 dicembre 2004 (n. 5672) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 27 ottobre 2004 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca di un permesso di dimora ottenuto a titolo di ricongiungimento familiare;

viste le risposte:

-    21 gennaio 2005 del Dipartimento delle istituzioni,

-      2 febbraio 2005 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Con decisione 24 novembre 1999, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto, in quanto tardiva, la domanda dei cittadini dominicani Y__________ (1990), __________ R__________ (1986) e RI 1 (1984) volta a ottenere un permesso di dimora per ricongiungersi con la loro madre __________ B__________ (1962), domiciliata nel nostro paese e coniugata dal 1997 con G__________ (1942), di nazionalità svizzera.

La risoluzione dipartimentale è stata confermata il 10 luglio 2001, su ricorso, dal Consiglio di Stato.

                                  B.   Il 28 giugno 2002 la ricorrente ha nuovamente chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, tramite il Consolato generale di Svizzera a Santo Domingo, di essere autorizzata a entrare nel nostro Paese e di essere posta la beneficio di un permesso di soggiorno a titolo di ricongiungimento familiare.

Il dipartimento ha accolto la domanda giusta l'art. 3 cpv. 1bis lett. a OLS, tenuto conto del fatto che, nel frattempo, R__________ e Y__________ erano stati autorizzati a ricongiungersi con la madre e la richiesta dell'interessata non appariva abusiva.

RI 1 è quindi entrata in Svizzera il 28 gennaio 2003, ottenendo a partire da quel momento un permesso di dimora annuale, in seguito rinnovato fino al 27 gennaio 2005.

Nel frattempo, il 30 dicembre 2002, ella si era sposata nel paese d'origine con un connazionale senza informarne il dipartimento.

Attualmente lavora come ausiliaria di cucina.

                                  C.   Con decisione 27 ottobre 2004, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto l'istanza presentata il 1° ottobre 2004 da RI 1 volta a ottenere la modifica dei dati relativi allo stato civile nel permesso di dimora e le ha fissato un termine con scadenza il 31 dicembre 2004 per lasciare il territorio cantonale.

L'autorità le ha rimproverato di aver sottaciuto il fatto che si era sposata prima di entrare e soggiornare in Svizzera per poter vivere insieme alla madre.

La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 4, 9 cpv. 2 lett. a, 12, 16 LDDS, 8 ODDS e 8 CEDU.

                                  D.   Con giudizio 14 dicembre 2004, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1, ritenendo che vi fossero gli estremi per procedere alla revoca del permesso alla ricorrente in virtù dell'art. 9 cpv. 2 lett. a LDDS (autorizzazione di soggiorno ottenuta fornendo false indicazioni o tacendo scientemente fatti d'importanza essenziale) per i motivi addotti dal dipartimento.

L'Esecutivo cantonale ha inoltre considerato inapplicabile l'art. 8 CEDU nel caso di specie, la ricorrente essendo maggiorenne e coniugata.

Infine, ha ritenuto il provvedimento di revoca conforme al principio della proporzionalità.

                                  E.   Contro la predetta pronunzia, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del suo permesso di dimora.

Afferma di essersi sposata su pressioni del marito, in quanto egli intendeva garantirsi in tal modo l'accesso facilitato nel nostro paese.

Precisa in ogni caso che le nozze sono state celebrate soltanto dopo aver ottenuto l'autorizzazione a entrare in Svizzera. Di conseguenza ella non avrebbe sottaciuto elementi essenziali per la concessione del permesso.

Invoca poi la parità di trattamento con i figli di cittadini comunitari, i quali hanno diritto al ricongiungimento familiare fino al 21° anno di età, sostenendo che in questi casi lo stato civile non è un requisito per ottenere tale genere di permesso.

Ritiene che la decisione di revoca violi in ogni caso il principio di proporzionalità, in quanto non terrebbe conto che ella svolge regolarmente un'attività lucrativa nel nostro Paese, dove si è sempre comportata bene e risiedono i suoi familiari più stretti. Considera inesigibile il suo rientro in Patria per motivi di dignità e di sicurezza.

Infine, indica di aver promosso nel frattempo l'azione di divorzio.

                                  F.   All'accoglimento del ricorso si oppone il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Il Consiglio di Stato propone invece di dichiarare irricevibile il gravame.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

1.2. In concreto, il 27 ottobre 2004 il dipartimento ha revocato il permesso di dimora di RI 1 valido sino al 27 gennaio 2005.

Contro questo genere di provvedimenti è, in linea di principio, ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (v. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG). Di conseguenza, anche la competenza di questo Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente sarebbe data.

Sennonché, l'autorizzazione di soggiorno di cui beneficiava la ricorrente è nel frattempo scaduta. Ritenuto che ella non ha più un interesse pratico e attuale a impugnare tale decisione, il gravame è pertanto divenuto privo di oggetto.

1.3. Il giudizio impugnato non concerne tuttavia solo la revoca, ma si riferisce anche al rifiuto di rinnovare a RI 1 il permesso di dimora di cui era titolare.

Occorre dunque esaminare se il ricorso di diritto amministrativo sia ricevibile sotto questo profilo.

1.3.1. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.

L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio: lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).

1.3.2. La ricorrente è stata posta al beneficio di un permesso di dimora sulla base dell'art. 3 cpv. 1bis lett. a OLS che permette, a determinate condizioni, l'ottenimento di siffatta autorizzazione per i membri stranieri della famiglia di cittadini svizzeri (parenti in linea discendente che non hanno ancora compiuto 21 anni o per i quali si garantisce il mantenimento).

L'OLS non conferisce tuttavia un diritto al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno a titolo di ricongiungimento familiare (DTF 115 Ib 3 consid. 1b).

1.3.3. Non esiste alcun trattato conchiuso tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Dominicana dal quale potrebbe scaturire per l'insorgente un diritto al rinnovo del permesso di dimora.

1.3.4. Giusta gli art. 7 lett. d ALC e 3 cpv. 1 primo periodo Allegato I ALC, i membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno hanno a loro volta diritto di stabilirsi con esso. Secondo l'art. 3 cpv. 2 lett. a Allegato I ALC, sono considerati membri della famiglia, qualunque sia la loro cittadinanza, il coniuge e i loro discendenti minori di 21 anni o a carico.

La ricorrente non può far valere la violazione del principio di uguaglianza invocando l'ALC per ottenere il diritto al ricongiungimento familiare. Difatti ella, non essendo cittadina elvetica o comunitaria, non beneficia di alcun diritto a essere trattata allo stesso modo di un cittadino comunitario residente in Svizzera o del coniuge straniero di quest'ultimo. Come precisato in una recente sentenza dal Tribunale federale, la regolamentazione in materia di ricongiungimento familiare (e le sue conseguenze) prevista dall'ALC è applicabile unicamente alle fattispecie che hanno una connotazione transfrontaliera, per cui non sono di principio legittimati ad invocare tali norme i familiari di un cittadino elvetico residente in Svizzera provenienti da uno Stato terzo non appartenente alla CE (DTF 129 II 249, consid. 4).

Per quanto riguarda l'adattamento dei diritti dei cittadini svizzeri alla regolamentazione più liberale prevista dall'ALC sulla base del principio di uguaglianza rispettivamente del divieto di discriminazione, l'alta Corte federale ha considerato possibile rimediare ad una simile discriminazione nel quadro dell'esercizio del potere di apprezzamento di cui dispongono le autorità di polizia degli stranieri (DTF precitato, consid. 5). Tuttavia tale facoltà non conferisce un diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno nel nostro paese. Di conseguenza, il Tribunale cantonale amministrativo non può sostituirsi alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione nella valutazione se concedere o rinnovare un permesso di soggiorno giusta l'art. 4 LDDS. Il dipartimento fruisce infatti di un esteso potere discrezionale, il cui esercizio può essere censurato da parte di questo Tribunale unicamente nella misura in cui integri gli estremi di una violazione del diritto.

1.3.5. La ricorrente non può prevalersi neanche della protezione della vita familiare garantita dall'art. 8 CEDU in quanto è maggiorenne, non si trova in un rapporto di dipendenza con la madre e non necessita delle sue cure (DTF 120 Ib 261 consid. 1e).

Pertanto, l'ammissibilità del gravame non può essere data nemmeno da tale disposto.

1.4. Ne consegue che l'interessata non può prevalersi né di una disposizione particolare del diritto federale né di un trattato internazionale da cui potrebbe derivare un diritto al rilascio o al rinnovo del suo permesso di dimora.

                                   2.   2.1. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile per difetto di competenza di questo Tribunale a statuire sul gravame, senza che occorra esaminarne la tempestività.

2.2. Ritenuto che il gravame è divenuto privo di oggetto nelle more della procedura ricorsuale, date le circostanze e in via del tutto eccezionale si prescinde dal prelievo della tassa di giudizio.

Per questi motivi,

visti gli art. 4, 9 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm nonché l'ALC;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

                                      3.   Intimazione a:

  ;  

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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