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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 08.06.2005 52.2005.186

June 8, 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·943 words·~5 min·4

Summary

concorso indetto da un consorzio per la depurazione acque per l'aggiudicazione delle opere da impresario costruttore

Full text

Incarto n. 52.2005.186  

Lugano 8 giugno 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Matteo Cassina, Raffaello Balerna, quest'ultimo in sostituzione del giudice Stefano Bernasconi impedito

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 30 maggio 2005 della

RI 1 patrocinata da: PA 1  

contro  

una clausola del capitolato del concorso indetto dal consorzio CO 1 per l'aggiudicazione delle opere da impresario costruttore del lotto 13;

vista la risposta 6 giugno 2005 del consorzio CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 9 maggio 2005 il consorzio CO 1 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb per l'aggiudicazione delle opere da impresario costruttore del lotto 13;

che, richiamato l'art. 25 lett. f LCPubb, il capitolato chiede fra l'altro alle ditte concorrenti di indicare se i titolari o le persone che le controllano hanno funzioni dirigenziali in altre ditte anche non partecipanti alla gara, specificando in caso affermativo in quali;

che contro la predetta clausola la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

che secondo l'insorgente la clausola sarebbe illegittima perché permetterebbe al committente di escludere automaticamente i concorrenti che hanno dirigenti attivi in altre ditte, prescindendo da qualsiasi ulteriore verifica volta ad accertare se tali persone esercitano effettivamente funzioni di controllo;

che il CO 1 ha chiesto il rigetto dell'impugnativa rilevando che le informazioni richieste sono finalizzate esclusivamente a permettere l'applicazione degli art. 25 lett. f e 5 LCPubb;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), la legittimazione attiva dell'insorgente (art. 43 PAmm) e la tempestività dell'impugnativa (art. 36 cpv. 1 LCPubb; inoltrata nel termine di 10 giorni a dispetto dell'erronea indicazione data dal bando di concorso), sono incontestabilmente date;

che il ricorso, proposto contro un elemento del bando (art. 37 lett. a LCPubb), è dunque ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm), con succinta motivazione, manifesta essendo l'infondatezza del gravame; la materia del contendere è peraltro perfettamente nota all'insorgente, che quest'anno ha già inoltrato numerosi ricorsi vertenti sull'applicazione dell'art. 25 lett. f LCPubb;

                                         che giusta l'art. 5 lett. c LCPubb, il committente deve aggiudicare la commessa soltanto a concorrenti che garantiscano l'adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, il pagamento delle imposte ed il riversamento delle imposte alla fonte; la norma mira ad evitare che un imprenditore si avvantaggi indebitamente rispetto agli altri concorrenti omettendo di pagare gli oneri sociali e le imposte; i concorrenti che non soddisfano questo criterio d'idoneità generale sono esclusi dalla procedura (art. 25 lett. a LCPubb);

che l'art. 25 lett. f LCPubb impone tuttavia al committente di escludere dalla procedura anche le ditte che abbiano i medesimi titolari o siano controllate dalle stesse persone e che non adempiono ai principi dell'art. 5 della stessa legge;

                                         che il motivo di cui all'art. 25 lett. f LCPubb, non previsto dal messaggio governativo concernente la LCPubb, è stato aggiunto soltanto in un secondo tempo, su proposta della commissione della legislazione, allo scopo precipuo di frenare in questo modo il fenomeno di quelle aziende che, essendo in mora con il pagamento delle imposte o con l'osservanza delle leggi previdenziali, concorrono all'assegnazione di commesse pubbliche con altri nominativi societari, aventi comunque la stessa sostanza aziendale (cfr. rapporto 19.01.2001 della commissione della legislazione sul messaggio concernente la LCPubb, pag. 15);

che la norma non intende escludere dalla gara tutte le ditte concorrenti che abbiano i medesimi titolari o siano controllate dalle medesime persone, ma soltanto quelle nelle quali operano persone attive a livello dirigenziale in ditte che non si attengono ai principi dell'art. 5 LCPubb; lo scopo dell'art. 25 lett. f LCPubb non è quello di impedire l'inoltro di offerte multiple per il tramite di ditte paravento o semplicemente alleate;

che ai fini dell'esclusione non basta quindi che vi sia identità a livello di titolari o di detentori del potere di disposizione, ma occorre anche che questi dirigenti siano attivi in seno a ditte che disattendono i principi suddetti, segnatamente a ditte che sono in mora con il pagamento degli oneri sociali; non è necessario che quest'ultime partecipino al concorso; lo scopo della norma è invero quello di estromettere dalla gara quelle ditte che sono soltanto l'emanazione di altre ditte, impedite a partecipare o comunque da escludere perché violano i principi in questione (STA 9.5.2005 in re __________; 14.12.2004 in re __________ SA; 8.9.2004 in re __________ SA, 1.3.2002 in re __________ SA = RDAT II-2002 n. 40; STA 30.4.2003 in re __________ e llcc, confermata dal Tribunale federale con sentenza 17.3.2004);

che la controversa richiesta di informazioni è esclusivamente volta a facilitare l'applicazione degli art. 5 e 25 lett. f LCPubb da parte del committente; non viola dunque alcuna norma di legge, né disattende i principi generali che regolano la materia del contendere;

che privi di qualsiasi fondamento sono i timori dell'insorgente circa l'applicazione concreta delle informazioni fornite dai concorrenti al committente; contro eventuali decisioni di esclusione dalla gara, emanate dal committente in violazione del diritto, sulla base delle informazioni ricevute, i concorrenti potranno comunque nuovamente aggravarsi davanti a questo tribunale;

che, stando così le cose, il ricorso va dunque respinto, confermando la clausola impugnata siccome immune da violazioni del diritto;

che la tassa di giustizia, commisurata alla natura temeraria dell'impugnativa, è posta a carico della ricorrente (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 5, 25, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico della ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

  .

terzi implicati

  CO 1    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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