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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.10.2005 52.2005.137

October 20, 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,255 words·~11 min·4

Summary

decisione dell'assemblea patriziale di costituire un diritto di superficie per sé stante e permanente su un fondo di proprietà del patriziato

Full text

Incarto n. 52.2005.137  

Lugano 20 ottobre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 22 aprile 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione 5 aprile 2005 (n. 1585) del Consiglio di Stato, che dichiara irricevibile l'impugnativa inoltrata dall'insorgente contro la risoluzione 21/25 gennaio 2005 con cui l'assemblea patriziale di __________ ha deciso di costituire un diritto di superficie per sé stante e permanente per la durata di 99 anni sui sub. S e T del fondo n. __________ RFD di proprietà del patriziato;

viste le risposte:

-    3 maggio 2005 del Consiglio di Stato;

-    4 maggio 2005 del CO 1;

-    5 maggio 2005 del CO 2;

letti ed esaminati gli atti;

esperita l'istruttoria;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   L'assemblea patriziale di __________ è stata convocata in seduta straordinaria per il 21 gennaio 2005.

Tra le varie trattande previste all'ordine del giorno figurava la proposta di costituire un diritto di superficie per sé stante e permanente, della durata di 99 anni, sui sub. S e T del fondo n. __________ RFD di proprietà del Patriziato, situato in località __________, da concedere all'associazione __________ per la costruzione di una capanna alpina.

Alla presenza di 23 membri l'assemblea patriziale ha approvato all'unanimità il principio di costituire detto diritto di superficie, ha accettato con 16 voti favorevoli e 7 contrari la proposta dell'Ufficio patriziale di fissare a 99 anni la durata dello stesso e con 18 voti favorevoli, 2 contrari e 3 astenuti, ha stabilito il canone annuo in fr. 100.–. Seguendo il rapporto allestito della Commissione della gestione, l'assemblea non si è pronunciata sul beneficiario del diritto di superficie, ritenuto che la sua scelta avrebbe dovuto essere effettuata sulla base di un pubblico concorso, secondo quanto previsto dal regolamento patriziale

Il verbale è poi stato approvato all'unanimità dei presenti in sala.

La risoluzione è quindi stata pubblicata all’albo patriziale il 25 gennaio 2005.

                                  B.   a) Il 3 febbraio 2005 RI 1, cittadino patrizio attivo, ha impugnato la suddetta delibera dinnanzi al Consiglio di Stato chiedendone l'annullamento. Innanzitutto ha censurato il fatto che tra i presenti in sala erano stati computati i membri e il supplente dell'ufficio patriziale.

Secondo il ricorrente, la deliberazione doveva essere annullata anche perché la concessione di un diritto di superficie deve avvenire per pubblico concorso e non tramite licitazione o trattativa privata in favore dell'associazione__________.

b) Con giudizio 5 aprile 2005 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame di RI 1 per carenza di legittimazione attiva. Esso ha infatti ritenuto che, aderendo in sede assembleare alla proposta di costituire il diritto di superficie in parola e impugnando in seguito la relativa deliberazione, l'insorgente avesse agito in modo contrario al principio della buona fede.

A titolo abbondanziale, il Governo è comunque entrato nel merito delle censure sollevate dal ricorrente, respingendole. In primo luogo ha considerato che la regola in base alla quale i membri e i supplenti dell'organo esecutivo non devono essere computati tra i presenti ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie per l'adozione dei singoli oggetti sottoposti al voto assembleare, non impedisce a questi ultimi di partecipare alla discussione e alla deliberazione, visto che restano a tutti gli effetti cittadini patrizi aventi diritto di voto. In concreto, il fatto che questi fossero stati computati tra i presenti costituiva un vizio privo di conseguenze, in quanto irrilevante per il raggiungimento delle maggioranze richieste.

L'Esecutivo cantonale ha poi rilevato come, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, la risoluzione impugnata non si pronunciava sulla concessione del diritto di superficie, ritenuto comunque che – a suo dire - nulla avrebbe impedito all'assemblea patriziale di includere nella risoluzione anche il beneficiario di tale diritto e che sarebbe poi spettato all'ufficio patriziale sottoporre la delibera a ratifica dipartimentale, inoltrando parallelamente alla medesima autorità una specifica richiesta in merito all'esonero dal pubblico concorso.

                                  C.   Avverso la predetta pronunzia governativa RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarla insieme alla risoluzione dell'assemblea patriziale litigiosa.

Critica il Governo per avere dichiarato la sua impugnativa irricevibile, sostenendo di disporre della necessaria legittimazione a ricorrere. Per il resto, egli ribadisce e sviluppa le censure già sollevate dinnanzi all'Esecutivo cantonale.

                                  D.   All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, così come il CO 1 e il CO 2, questi ultimi con argomenti di cui si dirà se del caso in seguito.

                                  E.   In fase istruttoria, il tribunale ha chiesto al patriziato il nominativo dei membri e dei supplenti dell'Ufficio patriziale presenti alla seduta straordinaria dell'assemblea del 21 gennaio 2005.

Invitati in seguito a formulare osservazioni su tale accertamento, le parti vi hanno rinunciato.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 146 LOP e 208 cpv. 1 LOC. La legittimazione attiva del ricorrente, in quanto patrizio e direttamente toccato dalla decisione impugnata, è certa (art. 147 lett. a LOP e 43 PAmm).

Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.

Il gravame può essere evaso sulla base degli atti, integrati dal complemento istruttorio esperito dal tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   2.1. Come esposto in narrativa, in via principale il Consiglio di Stato ha ritenuto che RI 1 non disponeva della necessaria legittimazione a ricorrere contro la risoluzione con cui l'assemblea patriziale aveva deciso di costituire un diritto di superficie sul fondo n. __________, visto che egli aveva votato a favore della medesima.

2.2. La prassi cantonale nega di principio la potestà ricorsuale a chi, nell'ambito di un assemblea o di un consiglio comunale, ha contribuito con il proprio voto a rendere il provvedimento da lui impugnato, ritenendo un simile modo di procedere lesivo del principio della buona fede. L'applicazione di questa regola giurisprudenziale presuppone però che al momento del voto l'insorgente fosse oggettivamente in grado di rendersi conto del vizio che ora invoca in sede ricorsuale (RDAT 1977 N. 19, 1979 N. 6 e N. 16). Tale principio è senz'altro applicabile per analogia anche in ambito patriziale.

Nel caso di specie, è vero che il ricorrente ha votato a favore della costituzione un diritto di superficie sul mappale n. __________ di __________; egli ha però negato il proprio sostegno alle proposte formulate dall'ufficio patriziale in merito alla durata di tale servitù e al canone di superficie. Il fatto che egli sia poi insorto davanti al Consiglio di Stato contro tali delibere assembleari, contestando anche la costituzione del diritto di superficie, può effettivamente far sorgere qualche perplessità circa il suo atteggiamento processuale. La questione non merita tuttavia di essere risolta in questa sede, dal momento che in ogni caso l'Esecutivo cantonale è entrato, seppur a titolo abbondanziale, nel merito del gravame inoltrato da RI 1, respingendolo, e che da questo profilo il giudizio qui impugnato dev'essere confermato, per i motivi che seguono.

                                   3.   3.1. Giusta l'art. 150 LOP, le singole decisioni degli organi patriziali sono annullabili se contrarie a norme della costituzione, di legge o di regolamenti (a); quando fossero state ammesse a votare persone non aventi diritto, e quando ciò abbia potuto influire sulle deliberazioni (b); se la votazione non sia stata eseguita secondo le norme della legge (c); quando fossero violate formalità essenziali prescritte da leggi o da regolamenti (e).

3.2.

3.2.1. L'assemblea patriziale, dispone l'art. 68 lett. f LOP, autorizza tra le altre cose, l'affitto, la locazione, l'alienazione dei beni.

Essa delibera qualunque sia il numero dei presenti con la precisazione, indica l'art. 73 LOP, che i membri e i supplenti dell'ufficio patriziale non sono computati tra i presenti.

L'art. 74 LOP prevede che, in linea di principio, l'assemblea delibera a maggioranza dei votanti (cpv. 1). Tuttavia, per quanto riguarda gli oggetti previsti al precitato art. 68 lett. f, essa delibera a maggioranza di due terzi dei votanti, ritenuto che in ogni caso i voti affermativi devono costituire la metà dei presenti (cpv. 2). In tutti i casi gli astenuti e, per le votazioni a scrutinio segreto, le schede in bianco non sono computate (cpv. 3).

Per quanto riguarda il funzionamento dell'assemblea, l'art. 77 cpv. 3 LOP dispone poi che il presidente, i membri ed i supplenti dell'ufficio patriziale in carica o che lo furono nell'anno di cui si discute la gestione non possono far parte dell'ufficio presidenziale né partecipare alle votazioni per la nomina della commissione della gestione e per l'approvazione del consuntivo.

In concreto, l'assemblea patriziale di __________ si è riunita in seduta straordinaria il 21 gennaio 2005 alla presenza di 23 membri.

Il principio di costituire un diritto di superficie per sé stante e permanente sui sub. S e T del fondo n. __________ RFD di proprietà del Patriziato è stato approvato all'unanimità.

Dopodiché, dopo avere eliminato a larga maggioranza (7 voti favorevoli e 16 contrari, rispettivamente un voto favorevole, 17 contrari e 5 astenuti) le proposte di fissare la durata della concessione a 30 o 50 anni, con 16 voti favorevoli e 7 contrari, tra cui quello di RI 1, il legislativo ha deciso di stabilirla a 99 anni.

Infine, con 18 voti favorevoli, 2 contrari e 3 astenuti, tra i quali il ricorrente, l'assemblea ha fissato l'indennità annua per la concessione del diritto di superficie in fr. 100.–.

Il verbale è poi stato approvato all'unanimità.

Le decisioni adottate dall'assemblea patriziale durante la seduta straordinaria del 21 gennaio 2005 meritano di essere tutelate.

Certo, in base a quanto si può rilevare dai verbali assembleari e dall'accertamento esperito dal tribunale, nell'ambito delle diverse votazioni effettuate in merito alla costituzione del diritto di superficie in parola, ai fini del calcolo della maggioranza qualificata prevista dall'art. 74 cpv. 2 LOP, il legislativo ha effettivamente computato tra i patrizi presenti anche i tre membri dell'Ufficio patriziale (il presidente L__________ e i membri D__________ e L__________) e il loro supplente (O__________), disattendendo in questo modo quanto stabilito dal secondo periodo dell'art. 73 LOP. Contrariamente a quanto assume il ricorrente, tale vizio non ha però influito in modo decisivo sull'esito delle diverse votazioni a cui essi hanno legittimamente partecipato insieme agli altri patrizi presenti.

Difatti, come indicato dal Consiglio di Stato nella decisione impugnata, ad eccezione dei casi previsti all'art. 77 cpv. 3 LOP (nomina della commissione della gestione e approvazione del consuntivo) - che non sono dati nella presente vertenza -, ai membri e ai supplenti dell'esecutivo patriziale non è impedito di partecipare alla discussione e al voto sugli oggetti sottoposti all'assemblea in quanto essi restano a tutti gli effetti cittadini patrizi aventi diritto di voto (cfr. anche Rapporto della Commissione della legislazione sul messaggio 5 dicembre 1989 concernente il disegno di nuova legge organica patriziale, in: RVGC, sessione ordinaria primaverile 1992, vol. I, pag. 303 ad art. 74). Determinante è unicamente il fatto che al momento della deliberazione fossero presenti anche altri membri dell'assemblea patriziale, come impone l'art. 73 LOP.

Inoltre, anche non computando i 3 membri dell'Ufficio patriziale e il supplente tra i 23 presenti all'assemblea, i quali hanno sempre votato a favore delle risoluzioni adottate quella sera, le diverse deliberazioni hanno sempre raccolto il voto affermativo della maggioranza dei restanti 19 membri presenti, ossia di almeno 10 patrizi.

Considerato pure che l'assemblea patriziale ha sempre deliberato con la maggioranza dei due terzi dei votanti come prevede l'art. 74 cpv. 2 LOP, su questo punto, la censura si rivela infondata.

3.2.2. L'art. 75 cpv. 1 LOP dispone che il patrizio il cui interesse personale è in collisione con quello del patriziato nell'oggetto posto in deliberazione non può prendere parte né alla discussione né al voto.

Il ricorrente sostiene che la deliberazione sul principio di costituire il diritto di superficie sarebbe da annullare anche perché viziata da un caso di collisione di interessi. In questo senso, rileva che al voto ha partecipato anche il patrizio fondatore dell'associazione __________ che aveva richiesto al patriziato la concessione del diritto di superficie litigioso.

Sennonché, il ricorrente dimentica che l'assemblea si è limitata a votare sul principio, la durata e canone annuo del diritto di superficie e non sull'aggiudicatario di tale diritto, come era stato proposto in un primo frangente dall'ufficio patriziale nel suo messaggio. Spetterà quindi a quest'ultimo organismo, una volta ottenuta la ratifica di dette risoluzioni da parte dell'autorità cantonale (art. 9 LOP), decidere se seguire la procedura del pubblico concorso, come prevede l'art. 12 cpv. 1 LOP, oppure se procedere alla concessione del diritto di superficie tramite licitazione o trattative private giusta l'art. 13 LOP, previa autorizzazione da parte del dipartimento competente. Dovendo ancora raccogliere il nulla osta di tali autorità, non è quindi dato a vedere come la presenza del presidente dell'associazione __________ alla deliberazione sul principio della costituzione del diritto di superficie possa avere generato un conflitto di interessi ai sensi dell'art. 75 LOP.

3.3. Da quanto precede, non risulta pertanto che, nel caso di specie, vi siano motivi atti ad annullare la risoluzione dell'assemblea patriziale impugnata.

                                   4.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto.

La tassa di giudizio, commisurata al dispendio lavorativo causato dalla vertenza, è a carico del ricorrente (art. 28 PAmm), il quale rifonderà al CO 1, assistito da un avvocato iscritto nell'apposito registro, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 9, 12, 13, 68, 73, 74, 75, 77, 146, 147, 150 LOP; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 64 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Tassa e spese, per complessivi, fr. 900.–, sono a carico dell'insorgente.

                                   3.   Il ricorrente rifonderà al CO 1, l'importo di fr. 700.– a titolo di ripetibili.

                                        4.   Intimazione a:

    ,    

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2005.137 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.10.2005 52.2005.137 — Swissrulings