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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 01.06.2005 52.2005.125

June 1, 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,501 words·~8 min·3

Summary

realizzazione di un piano di quartiere

Full text

Incarto n. 52.2005.125  

Lugano 1 giugno 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 13 aprile 2005 della

Cassa Pensioni dei dipendenti dello Stato, 6501 Bellinzona,  

contro  

la decisione 9 marzo 2005 del Consiglio di Stato, (n. 1070) che annulla la licenza edilizia 22 aprile 2004 rilasciata dal municipio di CO 6 all'insorgente per la realizzazione di un piano di quartiere sulla part. 2582 RF;

viste le risposte:

-    21 aprile 2005 del municipio di CO 6;

-    20 aprile 2005 del Dipartimento del territorio (UDC);

-    26 aprile 2005 di CO 1 e liteconsorti;

-    26 aprile 2005 di CO 5;

-  3 maggio 2005 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   All'inizio degli anni '90, la Cassa Pensioni dello Stato (CP) ha indetto un concorso d'architettura per l'edificazione di un ampio fondo, situato a B__________, lungo via D__________, nella zona residenziale (part. 2582, di 3'677 mq). Il progetto vincitore ha previsto di costruire due stabili d'appartamenti, che stando alla ricorrente avrebbero dovuto essere realizzati nell'ambito di un piano di quartiere (PQ). Prospettiva, questa, che si sarebbe tuttavia potuta concretizzare soltanto dopo l'entrata in vigore del nuovo PR, a quel momento in via di revisione.

Per non attendere l'approvazione del nuovo PR, nel corso del 1996, la ricorrente ha chiesto al municipio il permesso di costruire il primo stabile e soltanto parte del secondo, in modo da rientrare nei limiti del PR vigente a quel momento. Il 9 ottobre 1996 il municipio le ha rilasciato la licenza richiesta. Gli edifici sono stati realizzati tra il 1996 ed il 1997.

Il 29 settembre 1999, la CP ha chiesto al municipio informazioni circa la possibilità di ottenere una deroga ai parametri edificatori previsti dal nuovo PR. Senza particolari formalità, il 15 novembre 1999 l'esecutivo comunale ha risolto di concederle la deroga di principio sull'area verde.

                                  B.   Nel 2002, la CP ha chiesto al municipio il permesso di ampliare il secondo stabile, aggiungendovi ulteriori 7 appartamenti, grazie al supplemento di i.s. (0.15) previsto per piani di quartiere.

Il 19 dicembre 2002 il municipio ha respinto la domanda, ritenendo in sostanza che le facilitazioni richieste presupponevano la preventiva approvazione di un PQ.

                                  C.   Il 1. aprile 2003 la CP ha chiesto al municipio di rilasciarle la licenza edilizia per un PQ comprendente i due stabili già edificati e la prevista aggiunta al secondo stabile. Il progetto di PQ riservava a verde il 45% della superficie edificabile del fondo.

Alla domanda si sono opposti alcuni vicini, fra cui i resistenti, rilevando fra l'altro che la superficie verde era inferiore a quella prescritta dall'art. 14 cpv. 3 NAPR, che per piani di quartiere impone un supplemento del 10% da aggiungere quella prescritta dalle norme di zona (45%).

Il 22 aprile 2004 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, concedendo una deroga fondata sugli art. 10 cpv. 1 e 5 NAPR all'area verde minima.

                                  D.   Con giudizio 9 marzo 2005 il Consiglio di Stato ha annullato la licenza, accogliendo le impugnative contro di essa inoltrate dagli opponenti.

Il Governo ha in sostanza ritenuto che non fossero dati i presupposti per la concessione di una deroga, poiché la situazione del fondo dell'istante in licenza non presenta alcunché di eccezionale.

                                  E.   Contro il predetto giudizio la CP insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della licenza accordatale dal municipio.

L'insorgente rileva anzitutto che l'art. 10 cpv. 5 NAPR, disciplinante l'area verde, permette al municipio di scostarsi dai parametri di PR qualora i fondi siano già edificati.

La deroga, soggiunge, andrebbe comunque concessa in base all'assicurazione datale nel 1999 ed all'art. 59 NAPR, che istituisce una riserva generale di deroga, valida per tutte le norme di PR.

                                  F.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono i resistenti, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente.

Il municipio si rimette invece al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva della ricorrente, beneficiaria della licenza annullata, è certa (art. 43 PAmm e 21 cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmm). Nemmeno la ricorrente postula in effetti l'assunzione di ulteriori prove.

2.2.1. Giusta l'art. 14 cpv. 3 NAPR di B__________, i progetti che rispettano i principi sanciti dal cpv. 1 per i piani di quartiere beneficiano dell'assegnazione di facilitazioni edificatorie. Queste consistono negli abbuoni specificati dalle relative prescrizioni di zona, nella deroga sulle altezze fino ad un piano e nelle distanze fra edifici, che possono essere definite liberamente. La superficie arredata a verde, precisa la norma, deve tuttavia essere potenziata di 10 punti percentuali rispetto a quanto previsto dalle rispettive norme di zona.

Per la zona residenziale semi-intensiva D, l'art. 46 cpv. 2 NAPR prescrive un'area verde minima del 45% della superficie edificabile. Per piani di quartiere riguardanti fondi di almeno 3'500 mq, è concesso un bonus di indice di sfruttamento pari a 0.15.

2.2. L'area verde minima, stando all'art. 10 cpv. 1 NAPR, deve consistere in un'area unitaria arredata e mantenuta a prato o a giardino che non ricopra nessun manufatto sotterraneo, possibilmente alberata e che sia direttamente accessibile dagli edifici ai quali è al servizio. Al fine di ottenere un disegno urbano qualificato, soggiunge questa disposizione, il municipio può consentire che l'area si attrezzata in parte o totalmente con elementi di tipo urbano.

Per i fondi già edificati, conclude l'art. 10 cpv. 5 NAPR, il municipio valuterà l'applicazione delle suddette prescrizioni caso per caso e in funzione dell'intervento edilizio proposto.

3.3.1. Nel caso concreto, il PQ, presentato a posteriori, prevede di ampliare uno dei due stabili esistenti facendo capo all'abbuono di indice di sfruttamento (0.15) concesso dall'art. 46 cpv. 2 NAPR per piani di quartiere. La superficie verde rimanente ammonterebbe al 45% della superficie edificabile.

Contrariamente al municipio, il Consiglio di Stato ha ritenuto che non fossero date le premesse per la concessione di una deroga all'obbligo di aumentare l'area verde del 10% sancito dall'art. 14 cpv. 3 NAPR in caso di piani di quartiere. A ragione.

3.2. Nella misura in cui si fonda sull'art. 10 cpv. 1 NAPR, la deroga è del tutto ingiustificata, poiché questa prescrizione si limita a conferire al municipio la facoltà di autorizzare che l'area verde venga attrezzata con elementi di tipo urbano, al fine di ottenere un disegno urbano qualificato. Non lo abilita a concedere deroghe alla superficie minima, che deve comunque essere destinata ad area verde. Gli permette unicamente di autorizzarne l'arredo con elementi di tipo urbano.

3.3. Ingiustificata è la deroga anche nella misura in cui si richiama all'art. 10 cpv. 5 NAPR, che nel caso di fondi già edificati impone al municipio di valutare caso per caso i limiti dell'applica-bilità delle disposizioni sull'area verde.

Il fatto che nel 1996 la ricorrente abbia ottenuto il permesso di realizzare una prima tappa del PQ, che in difetto della necessaria base legale non poteva ancora essere approvato, non può evidentemente costituire un valido motivo per non assoggettare il progetto alle prescrizioni per piani di quartiere, quando queste sono entrate in vigore con il nuovo PR. Appare manifestamente insostenibile la pretesa della ricorrente di prevalersi delle opere già realizzate per beneficiare di condizioni più favorevoli di quelle alle quali avrebbe senz'altro dovuto sottostare se avesse atteso l'entrata in vigore del nuovo PR.

3.4. Né la licenza edilizia può essere rilasciata in forza dell'in-cauta assicurazione rilasciata dal municipio nel 1999 in ordine alla concessione di una deroga alle prescrizioni sull'area verde.

L'assicurazione non può ovviamente pregiudicare i diritti dei vicini che non sono stati interpellati (Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 15 LE, n. 887).

3.5. Tanto meno la deroga può fondarsi sull'art. 59 NAPR, che abilita il municipio a concedere o imporre deroghe anche nei casi non previsti dalle norme (cpv. 1), a condizione che sussista una situazione particolare e siano rispettati gli scopi e lo spirito del PR, nonché l'interesse pubblico e quello dei vicini (cpv. 2).

Le vicissitudini procedurali attraverso le quali è passata l'edifi-cazione del fondo non possono di certo integrare gli estremi del caso eccezionale. Determinante, da questo profilo, è soltanto la particolarità della situazione del fondo, che in concreto non presenta alcunché di eccezionale. Le traversie procedurali sono sostanzialmente irrilevanti.

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso, palesemente infondato, va quindi respinto.

La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 10. 14, 46, 59 NAPR di B__________; 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è a carico della ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4 5. CO 5 5 rappr. da: RA 1 6. CO 6 7. CO 7 8. CO 8    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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