Incarto n. 52.2005.106
Lugano 3 maggio 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 marzo 2005 di
RI 1
contro
la decisione 15 marzo 2005 dell'CO 2 (__________), che aggiudica alla CO 1 le prestazioni di geologia relative all'impianto di pompaggio/turbinaggio V__________;
preso atto che con scritto 2 maggio 2005 il ricorrente ha comunicato di ritirare il ricorso;
ritenuto che il committente si è avvalso della consulenza di un avvocato iscritto nell'apposito registro, per cui si giustifica la corresponsione di un'indennità per ripetibili;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2.Non si prelevano né tasse, né spese.
Il ricorrente rifonderà all'CO 2 l'importo di fr. 500.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
; .
terzi implicati
1. CO 1 2. CO 2 patrocinata da: PA 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario