Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.03.2010 (pubblicato) 52.2004.291

March 9, 2010·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,966 words·~10 min·6

Summary

Licenza edilizia, immissioni d'ombra

Full text

Incarto n. 52.2004.291  

Lugano 15 ottobre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 6 settembre 2004 di

RI1 patrocinato da: PA1  

contro  

la decisione 17 agosto 2004 del Consiglio di Stato (n. 3561), che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 21 aprile 2004 rilasciata dal municipio di Manno ad __________ per la costruzione di una casa d'abitazione (part. n. 275 RF);

viste le risposte:

-    14 settembre 2004 del Consiglio di Stato;

-    17 settembre 2004 del municipio di Manno;

-    17 settembre 2004 del Dipartimento del territorio (UDC);

-      7 ottobre 2004 di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a. Il 31 gennaio 2004, __________ hanno chiesto al municipio di Manno il permesso di costruire una casa d'abitazione unifamiliare in località Carne (zona R2), su un terreno in pendio (part. n. 275 RF), che degrada da W verso E. L'edificio, a pianta rettangolare (m 17.08 x 7.56), è strutturato su tre livelli ed è coperto da un tetto piano, che sporge per 80 cm oltre il filo della facciata. L'altezza fuori terra è compresa tra m 5.57 (facciata W) e m 8.41 (facciata E). La distanza dal confine N è di 3.00 m.

b. Alla domanda si è opposto il vicino RI1, proprietario del fondo (part. 274 RF) situato a N di quello dedotto in edificazione, che ha contestato l'intervento dal profilo della sufficienza dei piani, della sistemazione del terreno e delle altezze, della distanza dal confine tra i fondi, dell'inserimento paesaggistico dell'edificio e della perdita d'insolazione che provocherebbe sul suo fondo.

c. Ottenuto il benestare del Dipartimento del territorio (UDC), il 21 aprile 2004 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, subordinandola ad alcune condizioni, volte a conformare il progetto alle NAPR e respingendo nel contempo l'opposizione del vicino.

                                  B.   Con giudizio 17 agosto 2004 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente.

Disattese le censure riferite alla sufficienza dei piani, il Governo ha anzitutto escluso che la sporgenza del tetto piano fosse tenuta a rispettare la distanza di 3.00 m dal confine. L'Esecutivo cantonale ha poi negato che le immissioni d'ombra prodotte dalla costruzione sul fondo del ricorrente fossero tali da giustificare un diniego della licenza. Ritenuto conforme alle NAPR il supplemento di un metro, concesso all'altezza massima della facciata E, il Consiglio di Stato ha infine respinto anche le censure riferite all'inserimento della costruzione nel quadro del paesaggio.

                                  C.   Contro il predetto giudizio governativo, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.

RI1 ripropone e sviluppa in  questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza. I piani, ribadisce, sarebbero carenti. La sporgenza del tetto, prosegue, sarebbe soggetta alle distanze da confine. L'ombra prodotta sul suo fondo sarebbe inoltre eccessiva. Il supplemento d'altezza, conclude,  sarebbe ingiustificato.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono il municipio ed i beneficiari della controversa licenza, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente, proprietario di un fondo contermine e già opponente, è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi, oltre che nota a questo tribunale, risulta chiaramente dai piani e dalle fotografie prodotte dal ricorrente. Il sopralluogo richiesto non appare dunque atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di fatto indispensabili per il giudizio.

                                   2.   Sufficienza dei piani

2.1. Giusta l'art. 11 RLE, i progetti devono fornire tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente comprensibili la natura e l'estensione delle opere oggetto della domanda. La documentazione annessa alla domanda di costruzione deve permettere all'autorità di verificare la conformità dell'intervento edilizio con il diritto materiale concretamente applicabile. Nel contempo deve permettere ai vicini e ad altri eventuali interessati di esercitare compiutamente i loro diritti di difesa.

2.2. Nell'evenienza concreta, il progetto indica chiaramente la natura e l'estensione dell'edificio che i resistenti intendono costruire. Le planimetrie orizzontali, le sezioni verticali ed i rilievi del geometra sull'andamento del pendio permettono a chiunque di verificare se la costruzione è conforme alle norme che stabiliscono le distanze dal confine e le altezze. L'ombra proiettata sul fondo del ricorrente può essere determinata senza difficoltà.

Le generiche censure, riproposte in questa sede dal ricorrente, in merito alla completezza dei piani sono quindi infondate.

                                   3.   Distanze dal confine

3.1. Giusta l'art. 41 RLE, la distanza dal confine è misurata nel punto in cui l'edificio più si avvicina al confine, dall'estremità dei corpi sporgenti, escluse le gronde ed i balconi che hanno una sporgenza fino a m 1.10 e non occupano più di un terzo della facciata.

3.2. La facciata N della controversa costruzione verrebbe a sorgere a 3.00 dal confine verso il fondo del ricorrente. Rispetta quindi pienamente la distanza di 3.00 m dal confine prescritta dall'art. 8 NAPR per la zona di situazione. Conforme al diritto, anzi superiore al minimo di 6.00 m prescritto dall'art. 8 NAPR, è pure la distanza tra edifici, ritenuto che la casa d'abitazione del ricorrente dista a sua volta circa 5.00 m dal confine tra i fondi.

Stando al progetto, il tetto piano, il cui spessore non supera la ventina di centimetri, sporgerebbe per circa 80 cm oltre il filo delle facciate. La sporgenza, definita dal ricorrente corpo sporgente, è destinata a proteggere le facciate sottostanti dalle intemperie. Assolve quindi la stessa funzione di un cornicione di gronda. In quanto tale, la sporgenza non è soggetta alla distanza dal confine. Il fatto che appartenga ad un tetto piano invece che allo spiovente di un tetto a falde e che abbia anche una funzione estetica non giustifica una diversa conclusione. Tanto meno quando si consideri che il suo ingombro non è di certo maggiore di quello di un cornicione di gronda di un tetto a falde.

La censura, palesemente infondata, va quindi disattesa.

                                   4.   Altezza

4.1. L'altezza di un edificio è misurata dal terreno sistemato sino al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda (art. 40 cpv. 1 LE). La sistemazione del terreno, soggiunge l'art. 41 LE, può essere ottenuta con la formazione di un terrapieno di altezza non superiore a m 1.50 dal terreno naturale. L'altezza del terrapieno non è computata su quella dell'edificio sovrastante nella misura in cui non supera il limite di m 1.50 ad una distanza di 3.00 m dal piede della facciata (Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 40/41 LE, n. 1244 seg.).

4.2. Nell'evenienza concreta, il progetto prevede di sistemare il terreno a valle della facciata E dell'edificio mediante la formazione di un terrapieno, che in corrispondenza dell'angolo SE della costruzione raggiunge un'altezza di 50 cm dal terreno naturale, mentre ad una distanza di 3.00 m dal piede della facciata non supera l'altezza di m 1.00.

Non superando i limiti fissati dall'art. 41 LE, dal profilo del diritto cantonale, l'altezza del terrapieno non va dunque computata su quella dell'edificio sovrastante.

4.3. Per gli edifici dotati di tetto piano, l'art. 32 NAPR di Manno fissa un'altezza massima di m 7.50.

Per terreni con pendenza superiore al 15%, la stessa norma concede inoltre un supplemento di m 1.00 per la facciata a valle alla condizione che il terreno naturale sia modificato in misura irrilevante (+ / - 0.5 m).

Determinante, secondo il municipio, è la sistemazione del terreno prevista in corrispondenza del piede della facciata a valle. L’interpretazione della norma è del tutto sostenibile. Una diversa interpretazione, che considerasse anche la sistemazione del terreno ad una distanza di 3.00 m dal piede della facciata, risulterebbe lesiva dell'autonomia comunale.

4.4. Il municipio ha ritenuto che la facciata a valle (E) dell'edificio, alta secondo i piani m 8.41 dal terreno sistemato, potesse beneficiare del supplemento di altezza previsto dalla norma succitata. La deduzione merita di essere confermata.

In corrispondenza della facciata a monte (W), il terreno naturale è posto ad una quota di m 346.80. Il piede della facciata a valle (E) si situa invece ad una quota di m 343.40. Il dislivello è quindi di m 3.40. Le due facciate distano tra loro m 17.08. La pendenza del terreno compreso tra le due facciate è dunque pari a circa il 20%.

La sistemazione del terreno in corrispondenza della facciata a valle è d'altro canto contenuta nel limite di 50 cm.

Sono pertanto soddisfatte le condizioni cumulativamente poste dall'art. 32 NAPR per la concessione del supplemento.

Immune da violazioni del diritto è pure l’altezza delle facciate adiacenti (N e S). Grazie ad un terrapieno alto al massimo m 1.50, l’altezza della facciata S è infatti di m 7.46. Quella della facciata N si riduce invece rapidamente a m 7.50 a circa 2 m dall’intersezione con la facciata E. La trincea, larga un metro e lunga 5, prevista per permettere l’accesso alla cantina non è in effetti atta a modificare le modalità di computo (Scolari, op. cit., ad art. 40/41 LE, n. 1229). È del resto evidente che, nei limiti risultanti dalla configurazione del pendio, le facciate adiacenti a quella che beneficia del supplemento devono a loro volta poter superare l’altezza massima prescritta dalle norme di zona al fine di raccordarvisi adeguatamente.

                                   5.   Immissioni d'ombra

                                   5.   5.1. Restrizioni della proprietà dettate dalla necessità di assicurare ai fondi vicini una tutela da immissioni d'ombra più incisiva di quella assicurata dalle norme sulle distanze e sulle altezze possono essere ammesse per motivi di polizia soltanto in casi particolari, quando la salubrità degli insediamenti non può essere altrimenti garantita (Scolari, op. cit., ad art. 28 LALPT, n. 261). Perdite totali d'insolazione di due ore all'equinozio sono ancora ammissibili (DTF 100 Ia 334; 99 I 140; DTF 2.12.1986 in re D. = RDAT 1986 n. 39; LGVE 1988 III n. 19).

                                         5.2. Nell’evenienza concreta, le simulazioni prodotte dal ricorrente raffigurano l’ombra prodotta dal controverso edificio sulla facciata S della sua casa d’abitazione alle 1030, rispettivamente alle 1200 del 22 ottobre, del 22 novembre e del 22 dicembre.

Dalle simulazioni riferite alle 1200 emerge che questa facciata è interamente in ombra soltanto il 22 dicembre (solstizio invernale). Il 22 novembre l’ombreggiamento è pari a circa il 90% della superficie della facciata, mentre il 22 ottobre è di poco superiore al 50%. Se ne può dunque dedurre, per estrapolazione, che all’equinozio (21 settembre / 21 marzo), la superficie adombrata della facciata si situi al di sotto del 20%. La perdita d'insolazione alle 1030 è addirittura minore.

Una sommaria verifica, esperita da questo tribunale in base al programma reperibile sul sito http://www.jgiesen.de/sunshadow, conferma queste deduzioni.

Ne discende che non sussistono motivi d’interesse pubblico, riconducibili alle esigenze di protezione della salubrità delle abitazioni, che impongano di ridurre l’altezza della costruzione ammessa dall’art. 32 NAPR o di aumentare la distanza dal confine prescritta dall’art. 8 NAPR. È del resto abbastanza evidente che non si possa considerare insufficiente una distanza tra edifici di 8.00 m tra case d'abitazione unifamiliari alte 7 od 8 m.

Anche da questo profilo, il ricorso va quindi respinto.

6.Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la licenza va dunque confermata.

La tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate al lavoro occasionato dall’impugnativa ed ai valori in discussione, sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 39, 40, 41 LE; 8, 32 NAPR di Manno; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 2’000.ai resistenti a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  .

terzi implicati

  1. CO1 1 patrocinata da: PA2 2. CO2 3. CO3 4. CO4    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2004.291 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.03.2010 (pubblicato) 52.2004.291 — Swissrulings