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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.06.2003 52.2003.96

June 3, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,343 words·~12 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2003.96  

Lugano 3 giugno 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Stefano Rossi, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 25 febbraio 2003 di

__________  

contro  

la decisione 11 febbraio 2003, n. 660, del Consiglio di Stato che ha respinto l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la risoluzione 19 settembre 2002 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di due mesi a titolo di ammonimento;

vista la risposta 16 aprile 2003 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   __________ ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore della categoria B il 6 giugno 1974. Da allora il suo comportamento alla guida è stato oggetto due sanzioni amministrative:

      - revoca di 3 mesi nel marzo 1990 per guida in stato di ebrietà,

      - revoca di 2 mesi e 15 giorni nel settembre 1990 per superamento del limite di velocità.

                                  B.   Il 9 maggio 2002, verso le ore 02.00, la ricorrente, alla guida della propria autovettura “VW” targata TI __________, con un tasso alcolemico dello 0.49 – 0.94 per mille, in una curva piegante a destra, sulla strada cantonale che da __________ conduce a __________, ha perso il controllo del veicolo fuoriuscendo dal campo stradale e collidendo con un albero posto sul ciglio sinistro della strada. La ricorrente ha in seguito abbandonato il proprio veicolo sul luogo dell’incidente recandosi al proprio domicilio.

                                  C.   a. A seguito della suddetta infrazione, mediante decisione 20 agosto 2002, cresciuta in giudicato, il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha condannato __________ alla pena di 6 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni e al pagamento di una multa di fr. 1'000.--.

                                         b. Il 21 novembre 2002, la Sezione della circolazione - in considerazione della gravità dell’infrazione commessa - ha inoltre disposto sulla base degli art. 16 cpv. 2 e 3 e 17 cpv. 1 lett. a LCStr, la revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento per la durata di due mesi, autorizzando comunque in tale periodo la guida di ciclomotori.

                                  D.   Adito dalla ricorrente, con giudizio 11 febbraio 2003 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame e confermato il provvedimento di revoca. Rilevato che l’autorità amministrativa è di principio vincolata all’accertamento dei fatti compiuto in sede penale, il Governo ha ritenuto il provvedimento adeguato alle circostanze del caso e conforme al principio della proporzionalità.

                                  E.   Contro il predetto giudizio governativo, __________ insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l’annullamento. Contestando i fatti accertati in sede penale, la ricorrente attribuisce la responsabilità dell’incidente alla presenza di animali sulla carreggiata e conferma di aver abbandonato il luogo dell’incidente per avvisare la polizia dal proprio domicilio. Contesta che il tasso alcolico misurato superi il limite consentito e ribadendo di non aver mai avuto alcun problema con la propria licenza di condurre, conclude segnalando l’assoluta necessità di utilizzare l’autovettura per recarsi al proprio posto di lavoro.

                                  F.   All’accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr. La legittimazione attiva della ricorrente, direttamente e personalmente toccata dal provvedimento impugnato, è certa. Pertanto il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).

                                         1.2. Il provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cifra 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid. 2b). Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce perciò sul gravame con pieno potere di cognizione.

                                   2.   2.1. La licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr). La licenza va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 LCStr). La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).

                                         L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale di fare uso del veicolo. In ogni caso la durata della revoca deve essere di almeno due mesi se il conducente ha guidato in stato di ebrietà (art. 17 cpv. 1 lett. b LCStr; 33 cpv. 2 OAC).

                                         2.2. Per l’accertamento dell’ebrietà, l’analisi del sangue è il sistema adatto d’indagine al quale i conducenti di veicoli e le persone coinvolte in un incidente devono sottoporsi in virtù dell’art. 55 LCStr (art. 138 cpv. 1 OAC). Il Consiglio federale fissa il tasso alcolemico a contare dal quale si ammette lo stato di ebrietà, secondo la LCStr, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità all’alcol. Sono riservati altri mezzi di prova dell’inattitudine a condurre per influsso alcolico (art. 55 cpv. 1 LCStr), quali lo stato e il comportamento del conducente o le indicazioni ottenute sulla quantità di alcool consumato (art. 138 cpv. 6 OAC). In altre parole l'ebrietà da alcol può essere imputata anche se il tasso d’alcolemia non raggiunge i 0,8 g/Kg, quando il comportamento del conducente dimostra la sua inattitudine a condurre.

                                   3.   3.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, laddove è in corso un procedimento penale a carico dell'interessato, l'autorità amministrativa è tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui l'accertamento dei fatti sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158 cons. 2). L'alta Corte federale ha altresì sottolineato, in DTF 121 II 217 cons. 3a, che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dall’accertamento dei fatti contenuto in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione allestito da un agente di polizia.

                                         3.2. Nel caso di specie, a seguito della comunicazione 19 giugno 2002 della Sezione della circolazione, la ricorrente – a quel momento rappresentata da un legale – non poteva ignorare che l'infrazione commessa avrebbe comportato l'adozione di una misura amministrativa nei suoi confronti. Tuttavia non ha impugnato presso le istanze superiori la pena detentiva e la sanzione pecuniaria inflittele in sede penale. Così facendo ne ha implicitamente riconosciuto come esatto il contenuto. Per questo motivo, alla luce della citata giurisprudenza, in questa sede all'insorgente è preclusa la possibilità di contestare sia i fatti in oggetto, sia l'apprezzamento degli stessi operato dall'autorità penale. Per evidenti ragioni di unità di giudizio questo tribunale è dunque vincolato al giudizio di condanna pronunciato dal Ministero pubblico ticinese, e ciò a netto vantaggio della ricorrente. In effetti, un riesame della fattispecie imporrebbe la correzione del tasso alcolemico, non potendo ignorare le affermazioni con le quali l’insorgente ha negato di aver assunto bevande alcoliche dopo l’incidente (cfr. ricorso 26.11.2002). Ne risulterebbe un’alcolemia sensibilmente maggiore di quella considerata nel procedimento in disamina, e conseguentemente un inasprimento delle sanzioni adottate.

                                   4.   Nelle concrete evenienze, le istanze inferiori addebitano all’insorgente di aver guidato la propria autovettura in stato d’ebrietà, di aver perso la padronanza del veicolo fuoriuscendo dal campo stradale e di essersi in seguito allontanata omettendo di conformarsi ai propri doveri legali in caso di incidente.

                                         Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il tasso alcolemico non è stato considerato quale unico e decisivo elemento per l’accertamento del suo stato di ubriachezza al momento dell’incidente. La misura adottata è infatti fondata sugli indizi concludenti emersi in sede penale, quali, oltre al tasso alcolemico, la quantità di bevande alcoliche ingerite, la dinamica dell’incidente, il comportamento della conducente e le conclusioni del rapporto medico. Da tali risultanze, sostanzialmente incontestate, e per la giurisprudenza citata al considerando precedenti, vincolanti per questo tribunale, emerge con chiarezza che ricorrono gli estremi per la revoca obbligatoria della licenza di condurre giusta l’art. 16 cpv. 3 lett. b LCStr.

                                         Dagli accertamenti esperiti, va inoltre rilevato che la colpa di __________, si appalesa di una certa gravità.

                                         In effetti il consumo di bevande alcoliche può determinare una momentanea inidoneità alla guida tale da condurre ad esiti fatali. Tant’è che la legislazione federale considera la guida in stato di ebrietà come una grave minaccia per la sicurezza della circolazioni stradale, prevedendo per questo tipo di comportamento il ritiro obbligatorio della licenza di condurre (Schaffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Vol. III, n. 2457). La quantità di bevande alcoliche sorbite avrebbe dunque dovuto suggerire alla ricorrente di astenersi dal porsi alla guida del proprio veicolo (art. 31 cpv. 2 LCStr), a maggior ragione considerando la carreggiata bagnata e la scarsa visuale dovuta alla strada non illuminata.

                                         A ciò va aggiunto il fatto che la vettura é fuoriuscita integralmente dal campo stradale invadendo ed attraversando la corsia di contromano. Soltanto il caso ha impedito il sopraggiungere di un altro veicolo e pertanto una collisione frontale dalle conseguenze facilmente intuibili. Anche a prescindere dal tasso alcolemico riscontrato, dalla dinamica dell’incidente è dunque incontestabile che la ricorrente abbia provocato un accresciuto pericolo per la sicurezza delle persone.

                                         È altresì opportuno rilevare che l’insorgente ha abbandonato il veicolo sul luogo dell’incidente (all’esterno della curva) senza minimamente preoccuparsi dei propri doveri legali in caso di incidente (art. 51 LCStr) omettendo di adottare anche le più elementari misure di moderazione della circolazione. Così facendo  ha messo seriamente in pericolo anche la sicurezza del traffico. Inutilmente tenta di giustificarsi dichiarando di essersi allontanata per avvisare le forze dell’ordine. In realtà, a distanza di un'ora dall’accaduto, l’insorgente è stata raggiunta dalla polizia al proprio domicilio, senza che questa fosse stata nel frattempo allarmata come era nelle sue intenzioni. L’intervento degli agenti è stato infatti possibile soltanto grazie all’allarme di un passante.

                                         In siffatte circostanze, vista la pluralità delle (gravi) infrazioni commesse e la colpa imputabile all’insorgente, si impone l’adozione di una misura amministrativa che, forzatamente, deve consistere nella revoca della licenza di condurre.

                                   5.   La ricorrente, impiegata, sostiene di avere imperiosa necessità di condurre un veicolo a motore per recarsi sul posto di lavoro.

                                         5.1. La giurisprudenza riconosce la necessità professionale con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il posto di lavoro per l'amministrato (DTF 122 II 24, 123 II 574) o quando il fatto di non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi rilevanti (Schauffauser, op. cit., n. 2441 ss). Allorché si tratta di valutare se sussista un bisogno professionale di condurre veicoli a motore, deve essere rispettato il principio di proporzionalità. Occorre quindi tenere in considerazione in che misura il conducente è, rispetto ad altri utenti, maggiormente toccato dalla revoca della licenza a seguito delle sue necessità professionali. La questione se il bisogno professionale giustifichi una riduzione della durata minima deve essere esaminata nell'ambito di una valutazione globale di tutti gli elementi importanti per determinare la durata della misura. Spetta all'autorità cantonale stabilire se ed in quale misura alla ricorrente è concretamente necessaria la licenza di condurre per l'espletamento della propria attività professionale (DTF 123 II 572, cons. 2c).

                                         5.2. Per l'insorgente la necessità della licenza di condurre per motivi professionali è ben lungi dall'essere assoluta ai sensi della giurisprudenza in materia. In particolare, la sua situazione non è certamente paragonabile a quella di chi perderebbe altrimenti la possibilità di conseguire l'intero reddito, o una parte essenziale dello stesso, come potrebbe essere ad esempio il caso di un autista professionale. Anche ammettendo le difficoltà alle quali la ricorrente andrebbe incontro, va tuttavia precisato che, nonostante la distanza dal posto di lavoro, avrebbe comunque la possibilità di far capo ai mezzi pubblici (autopostale) o ad un ciclomotore (chiedendolo in prestito o noleggiandolo), di ricorrere all'aiuto di conoscenti oppure, verosimilmente, di concordare sul posto di lavoro differenti modalità di impiego, per una durata temporale limitata.

                                         In quanto esposto dall'insorgente si possono quindi ravvisare unicamente gli inconvenienti, talvolta gravi, che suole comportare la revoca della licenza di condurre e che fanno parte della funzione anche afflittiva di questa misura, voluta dal legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale. Tali inconvenienti, anche se ciò dovesse essere oneroso per l'interessato, possono comunque essere mitigati mediante gli accorgimenti a cui si è accennato in precedenza.

                                   6.   Tenuto conto della gravità delle infrazioni commesse dalla ricorrente, della colpa che le è imputabile e del fatto che non può invocare una necessità professionale in senso stretto di guidare veicoli a motore, la durata di due mesi del provvedimento di revoca, appare del tutto conforme al diritto e rispettosa del principio di proporzionalità.

                                   7.   Stante quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1 lett. b, 31 cpv. 2, 32 cpv. 2, 51, 55 cpv. 1 LCStr; 2 cpv. 2, 30 cpv. 2, 33 cpv. 2, 138 OAC; 10 cpv. 2 LALCStr; 2, 3, 18, 28, 43, 46, 60 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.--, sono poste a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall’intimazione.

                                        4.   Intimazione a:

    __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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