Incarto n. 52.2003.95
__________ 28 aprile 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 marzo 2003 della
__________
contro
la decisione 27 febbraio 2003 del municipio di __________, che delibera alle ditte __________, __________ e __________ la fornitura di attrezzature da gioco;
viste le risposte:
- 7 aprile 2003 de __________;
- 7 aprile 2003 della __________;
- 8 aprile 2003 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il __________ il municipio di __________ ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb, per la fornitura, suddivisa in tre lotti, di attrezzature da gioco per i parchi da gioco rionali del comune (FU n. __________ pag. __________ seg.);
che le prescrizioni di concorso prevedevano, fra l'altro, la fornitura di:
- 7 scivoli in vetroresina da impiegare con gli attrezzi combinati A, BeDe su scarpate (lotto 1);
- 960 lastre in gomma per pavimentazione elastica di protezione (cm 100 x 100) (lotto 1);
- 14 altalene a cavalletto (tipo altalena n. 6060 della ditta __________) in tubi d'acciaio zincato (lotto 2);
- 13 cavalli a dondolo in legno massiccio (tipo cavallino a dondolo Darzan della ditta __________) (lotto 3);
che alla gara hanno partecipato 13 ditte, fra cui le ditte qui comparenti;
che l'offerta inoltrata dalla __________ per i tre lotti (totale fr. 154'964) prevedeva fra l'altro di fornire:
- scivoli in polietilene;
- 3840 lastre in gomma XP100 di cm 50x50;
- altalene in alluminio;
- cavalli a dondolo in polietilene;
che, valutate le offerte pervenutegli, il 20 febbraio 2003 il municipio ha deliberato la fornitura alle ditte __________ (lotto 1), __________ (lotto 2) e __________ (lotto 3), scartando nel contempo l'offerta della __________ siccome non conforme alle condizioni del capitolato d'offerta;
che contro la predetta decisione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento del concorso;
che l'insorgente rileva anzitutto che anche la __________ avrebbe proposto prodotti non conformi alle condizioni del concorso; osserva inoltre di aver proposto scivoli in polietilene per motivi di sicurezza ed ecologici; sottolinea infine che le indicazioni relative al tipo di prodotti richiesti per i lotti 2 e 3 erano atte ad indurre i concorrenti a ritenere che erano liberi di offrire anche prodotti alternativi;
che il ricorso è avversato dal municipio e dalle ditte aggiudicatarie con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 PAmm;
che in quanto partecipante al concorso, l'insorgente è legittimata a ricorrere contro la decisione che la esclude dall'aggiudicazione;
che la domanda di annullamento del concorso è improponibile; avrebbe dovuto essere posta a suo tempo impugnando il bando;
che nella misura in cui può esservi ravvisata una richiesta di annullamento dell'aggiudicazione, l’ammissibilità della domanda presuppone l'annullamento della decisione di estromettere l'offerta della ricorrente dalla gara; verrà quindi esaminata soltanto se l'offerta è stata esclusa a torto; per essere ammesso ad impugnare l'aggiudicazione, il concorrente escluso deve infatti conseguire anzitutto l'annullamento del provvedimento che lo estromette dalla gara; non si giustifica ammettere a contestare l'aggiudicazione un concorrente che non può comunque conseguirla (STA 4.3.2003 in re S.SA);
che con le riserve anzidette, il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo. "Il committente", soggiunge il capoverso seguente, "esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti"; la disposizione si ispira all'art. 19 cpv. 3 della legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1), che impone al committente di escludere "dalla procedura ulteriore le offerte con lacune formali rilevanti";
che il capitolato d'appalto, dispone poi l'art. 31 cpv. 1 RLCPubb, deve essere compilato dal concorrente in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta;
che le offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono essere escluse dall'aggiudicazione (cfr. V. Malfanti, Principali novità introdotte dalla LCPubb, RDAT I 2001, pag. 452, nonché, in relazione all'art. 19 cpv. 3 LAPub; Galli, Lehmann, Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 407);
che, notoriamente, il bando di concorso ed il capitolato d'appalto stabiliscono le regole della gara, vincolando tanto il committente, quanto i concorrenti; decisioni di aggiudicazione rese in contrasto con le regole della gara violano il diritto, segnatamente sotto il profilo della parità di trattamento dei concorrenti e vanno di conseguenza annullate;
che, nell'evenienza concreta, la ricorrente ha offerto prodotti diversi da quelli prescritti dalle condizioni di gara:
- scivoli in polietilene anziché in vetroresina,
- lastre in gomma di 50 x 50 cm invece che di 100 x 100 cm;
- altalene in alluminio, anziché in acciaio zincato a caldo;
- cavalli a dondolo in polietilene, anziché in legno massiccio;
che la sua offerta andava pertanto esclusa, siccome non conforme alle prescrizioni del capitolato;
che invano sostiene la ricorrente che le indicazioni relative al tipo di prodotti richiesti, contenute nel capitolato, erano atte ad indurre i concorrenti a ritenersi autorizzati ad offrire prodotti alternativi;
che le indicazioni relative ai materiali delle altalene e dei cavalli a dondolo erano formulate in termini vincolanti, che non lasciavano spazio ad interpretazioni divergenti;
che il ricorso in quanto volto a contestare l'estromissione dell'offerta inoltrata dalla __________ va quindi respinto;
che, reggendo la decisione di esclusione alle critiche della ricorrente, la domanda di annullamento dell'aggiudicazione risulta di conseguenza improponibile;
che la tassa di giustizia commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa ed ai valori in discussione è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm);
per questi motivi,
visti gli art. 26, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario